CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
569 del ruolo generale dell’anno 2021,proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avv. K atia Nobiletti -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 99, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Concordato preventivo- Inammissibilità - Insolvenza-Valutazione.RG n. 21569/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore Procura generale presso la Corte d’appello di Milano -intimata- per la cassazione della sentenza della C orte d’appello di Milano, pubblicata in data 5 luglio 2021, n. 2098/21; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 novembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: - il T ribunale di Monza ritenne inammissibile la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo formulata da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e dichiarò il fallimentodella società, avendone riscontrato la situazione d’insolvenza, desunta dalle condizioni di difficoltà finanziaria e dallo stato di crisi degli ultimi anni, dall’assenza della liquidità necessaria a far fronte nel breve e nel lungo periodo alle obbligazioni assunte, dalla pendenza di una procedura esecutiva e dal susseguirsi di due proposte concordatarie di tipo liquidatorio entrambe dichiarate inammissibili; -la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza dichiarativa; - a fondamento della decisione ha anzitutto rimarcato la palese inadeguatezza del piano concordatario sotto il dirimente profilo che il soddisfacimento dei creditori non ipotecari era condizionato all’apporto di finanza esterna, ma senza garanzia alcuna dell’effettività che il finanziamento vi sarebbe effettivamente stato, perché dipendente dalle sconosciute disponibilità finanziarie e patrimoniali del socio amministratore; - a tanto ha aggiunto che la società, ormai non concretamente operativa da circa otto anni, non aveva adempiuto l’obbligazione di restituzione delle rate di mutuo sin dal 2011- 2012 e che il suo patrimonio immobiliare era stato sottoposto a procedura esecutiva sin dal 2013; inoltre, pur avendo parzialmente ridotto l’esposizione nei confronti degli istituti di RG n. 21569/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore credito, ottenendo lo svincolo di alcuni degli immobili pignorati, in assenza di ulteriori prospettive di realizzo il giudice dell’esecuzione aveva disposto la vendita degli immobili residui, sospesa soltanto a seguito della presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura di concordato; - infine, ha respinto l’obiezione circa la richiesta rivolta dal tribunale al pubblico ministero di chiedere di presentare la richiesta di dichiarazione di fallimento richiamando l’art. 162, comma 2, l.fall., che prevede la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero al procedimento; - contro questa sentenza la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a otto motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA] risponde con controricorso, che illustra con memoria. Considerato che: -il primo motivo di ricorso , col quale si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 160 e seguenti l.fall. per omessa e inconferente motivazione, non limitata come, invece, si sarebbe dovuto, al controllo di completezza e di regolarità della documentazione prodotta, è inammissibile. Con esso, difatti, si ripropone il contenuto della proposta, senza confrontarsi con le ragioni della decisione della C orte d’appello, la quale , lungi dal limitarsi a reiterare argomenti già spesi, ha svolto le proprie valutazioni, reputando dirimente la mancanza di garanzia di erogazione del finanziamento di terzi, da cui è scaturita a suo avviso l’insormontabile incertezza del piano; e ciò in armonia col consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, occorre la verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o no, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi RG n. 21569/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (tra varie, Cass. n. 11216/21); - considerazioni analoghe comportano l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, col quale si lamenta la nullità della sentenza per la pretesa carenza di motivazione, dovuta all’acritica reiterazione delle argomentazioni del giudice di primo grado quanto alla fattibilità della proposta concordataria; -inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia la nullità della sentenza per omesso esame del fatto decisivo della completezza della seconda domanda concordataria, posto che, a fronte della valutazione di manifesta inadeguatezza del piano per le ragioni già indicate è del tutto irrilevante la completezza della domanda; considerazioni analoghe fanno giustizia del sesto motivo di ricorso, col quale si lamenta la nullità della sentenza per omesso esame della redazione del piano di concordato, completo ad avviso della ricorrente; - inammissibile per mancanza di congruenza col contenuto della decisione è il quarto motivo di ricorso, col quale si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura concernente la carenza di domande di fallimento da parte dei creditorie l’abuso di potere che avrebbe commesso il tribunale nel richiedere al PM di formulare l’istanza. La corte d’appello ha difatti preso in considerazione le obiezion i e vi ha dato risposta evidenziando, da un lato,l’irrilevanza della mancata presentazione di istanze di fallimento da parte di creditori, a fronte della concorrente legittimazione del pubblico ministero e, dall’altro, l’ininfluenza della contestazione concernente la richiesta rivolta dal tribunale al PM di presentare istanza di fallimento, posto che l’art.162, comma 2, l.fall. prevede la partecipazione obbligatoria al procedimento del pubblico ministero, il quale deve rassegnare le RG n. 21569/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore proprie conclusioni, che comprendono anche la richiesta di fallimento, proprio in base agli elementi appresi; - inammissibile è pure il quinto motivo di ricorso , col quale si censura l’inesistenza dei presupposti oggettivi del fallimento e, in particolare, dell’insolvenza, poiché, dietro lo schermo della violazione di legge, in realtà si sollecita la rilettura delle risultanze processuali esaminate e valutate dalla corte d’appello, con particolare riguardo alla mancanza di liquidità, alla prolungata inattività e all’irrilevanza, in sé, del patrimonio immobiliare, peraltro staggito; -inammissibile è altresì il settimo motivo di ricorso , col quale si denuncia la violazione dell’art. 191 c.p.c., per la mancata ammissione di consulenza tecnico-contabile al fine di esaminare e accertare la situazione patrimoniale della società, con riferimento ai debiti esistenti, ai crediti vantati e alla solvibilità, non soltanto perché, a fronte della riscontrata inadeguatezza del piano, nessuna consulenza era prospettabile, ma anche perché la consulenza tecnica, così come descritta, era chiaramente esplorativa, come del resto stabilito dalla corte d’appello; - le considerazioni che precedono evidenziano la palese inammissibilità dell’ottavo motivo di ricorso, col quale si torna, perdipiù genericamente, a insistere sulla motivazione apparente della sentenza perché la corte d’appello si sarebbe limitata a far proprie le motivazioni del tribunale; -in conclusione, il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità di tutti i motivi nei quali è articolato; -le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di lite, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.RG n. 21569/21 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contribut