CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17782/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04FXGD1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Natii ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è stata rideterminata la pena in ragione del comportamento processuale e della condizione di marginalità dell'imputato (in Cassano d'Adda, 15/3/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo, da un lato, al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), comunque giustificato adeguatamente dai giudici del merito (difetto di elementi positivi; modalità della. condotta, connotata da una pur rudimentale organizzazione, con predisposizione di una piccola contabilità; dato ponderale); dall'altro, al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il precedente giudichto del 2021, rispetto al quale i giudici territoriali hanno valorizzato la distanza temporale tra i fatti e l'assenza di indici positivi (previa deliberazione criminosa), sottolineando la differenza tra abitualità nel delitto e continuazione, in maniera coerente con i principi di matrice giurisprudenziale (sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, a, Rv. 26896-01, in cui si è precisato che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata Ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.; n. 15955 del 8/1/2016, Eloumari, Rv. 2666615-01; sez. 2, n. 10033 del 7/12/20122, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. . . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 9, Salvo / D