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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 11388/2025

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3952/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ŻYCIE S.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] R.G. [OSCURATO:PERSONA] N. 552/2011 E R.G.

P.M.

N. 3694/2010 -intimata - avverso la sentenza n. 2181/2021della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 8 luglio 2021; ASSICURAZIONI r.g. n. 3952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5 marzo 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.A. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale ha rigettato l’appello dispiegato contro la sentenza n. 5680/2018 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’istanza di revocazione straordinaria proposta, ai sensi dell’art. 395, numm.1 e 3, cod. proc. civ.,in relazione alla sentenza n. 10208/2014 del medesimo Ufficio; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; non svolge difese in grado di legittimità l’Amministrazione giudiziaria identificata dal num. 552/2021 del R.G.

G.I.P. e dal n um . 3694/2010 del R.M.

P.M. presso il Tribunale di Piacenza; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto in forza di una procura speciale alle liti in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rilasciata all’estero, redatta in lingua straniera (inglese),munita di traduzione e corredata da un documento (verosimilmente una c.d. apostille) in lingua straniera (probabilmente polacca), sprovvista di traduzione, tampoco giurata; in ordine alla validità di una procura speciale di tal fatta, oggetto di divergenti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di nomofilachia, sono state investite (con ordinanza del 22/03/2024, n. 7757) le Sezioni Unite di questa Corte, onde dirimere il contrasto; alle Sezioni Unite è statochiesto di risolvere le seguenti questioni: -) se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, r.g. n. 3952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25maggio 1987, integri un requisito di validità dell’atto; -) in caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa: (i) se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; (ii)se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. , per la traduzione dell’atto e se tale potere-dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione; (iii) se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto; la decisione sulle predette questioni assume valenza dirimente ai fini dello scrutinio di ammissibilità del presente ricorso; alcuna valenza “sanante” di una (eventuale) invalidità della procura originariamente conferita all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe invero assumere la procura rilasciata, quale difensore aggiuntivo della ricorrente, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 5 febbraio 2025, quest’ultima munita di traduzione in lingua italiana ed accompagnata da apostille assistita stavolta da traduzione giuratadi un esperto; tale seconda procura è infatti successiva alla proposizione del ricorso (risalente al gennaio 2022): orbene, è noto che il requisito di ammissibilità del ricorso costituito dalla specialità della procura, postula, in forza del combinato disposto degli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., la necessaria anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso per cassazione (sul punto, Cass., Sez.

U, 19/01/2024, n. 2075); neppure operando, nel giudizio di legittimità, la disciplina di sanatoria dei difetti della procura, dettata dall’art. 182 cod. proc. civ.; si profila pertanto necessario, in ragione della evidente logicità preliminare, disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della pronunciadelle Sezioni Unite; r.g. n. 3952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3952/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ŻYCIE S.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] R.G. [OSCURATO:PERSONA] N. 552/2011 E R.G. P.M. N. 3694/2010 -intimata - avverso la sentenza n. 2181/2021della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 8 luglio 2021; ASSICURAZIONI r.g. n. 3952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5 marzo 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.A. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale ha rigettato l’appello dispiegato contro la sentenza n. 5680/2018 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’istanza di revocazione straordinaria proposta, ai sensi dell’art. 395, numm.1 e 3, cod. proc. civ.,in relazione alla sentenza n. 10208/2014 del medesimo Ufficio; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; non svolge difese in grado di legittimità l’Amministrazione giudiziaria identificata dal num. 552/2021 del R.G. G.I.P. e dal n um . 3694/2010 del R.M. P.M. presso il Tribunale di Piacenza; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto in forza di una procura speciale alle liti in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rilasciata all’estero, redatta in lingua straniera (inglese),munita di traduzione e corredata da un documento (verosimilmente una c.d. apostille) in lingua straniera (probabilmente polacca), sprovvista di traduzione, tampoco giurata; in ordine alla validità di una procura speciale di tal fatta, oggetto di divergenti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di nomofilachia, sono state investite (con ordinanza del 22/03/2024, n. 7757) le Sezioni Unite di questa Corte, onde dirimere il contrasto; alle Sezioni Unite è statochiesto di risolvere le seguenti questioni: -) se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, r.g. n. 3952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25maggio 1987, integri un requisito di validità dell’atto; -) in caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa: (i) se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; (ii)se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. , per la traduzione dell’atto e se tale potere-dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione; (iii) se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto; la decisione sulle predette questioni assume valenza dirimente ai fini dello scrutinio di ammissibilità del presente ricorso; alcuna valenza “sanante” di una (eventuale) invalidità della procura originariamente conferita all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe invero assumere la procura rilasciata, quale difensore aggiuntivo della ricorrente, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 5 febbraio 2025, quest’ultima munita di traduzione in lingua italiana ed accompagnata da apostille assistita stavolta da traduzione giuratadi un esperto; tale seconda procura è infatti successiva alla proposizione del ricorso (risalente al gennaio 2022): orbene, è noto che il requisito di ammissibilità del ricorso costituito dalla specialità della procura, postula, in forza del combinato disposto degli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., la necessaria anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso per cassazione (sul punto, Cass., Sez. U, 19/01/2024, n. 2075); neppure operando, nel giudizio di legittimità, la disciplina di sanatoria dei difetti della procura, dettata dall’art. 182 cod. proc. civ.; si profila pertanto necessario, in ragione della evidente logicità preliminare, disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della pronunciadelle Sezioni Unite; r.g. n. 3952/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo
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