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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 35483/2023

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ricorso n. 6169/2021proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentatae difesa dal reg. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Toscana, n. 631/3/2020, depositata il 24 settembre2020. visto l’atto depositato in cancelleria l’8 novembre 2022 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsoa seguito di accordo conciliativo; considerato chepertanto le spese vanno compensate ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 6169/2021proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentatae difesa dal reg. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Toscana, n. 631/3/2020, depositata il 24 settembre2020. visto l’atto depositato in cancelleria l’8 novembre 2022 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsoa seguito di accordo conciliativo; considerato chepertanto le spese vanno compensate ; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35483/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris