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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35427/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10217/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisio –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 16 [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 281/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 27 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. avverso l’espropriazione mobiliare (avente ad oggetto un’autovettura) intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio in [OSCURATO:PERSONA], via Tibullo, n. 16, in danno della debitrice [OSCURATO:PERSONA]: asserendo di essere proprietario in pari quotacon l’esecutata del bene staggito, l’opponente dedusse l’inesistenza di una propria posizione debitoria nei riguardi del procedente.

2. Svolte le due fasi, sommaria e di merito, l’opposizione venne decisa, in prime cure, dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] il quale dichiarò legittima l’espropriazione del 50% dell’automobile pignorata, in quanto procedura relativa a bene indiviso ex art. 599 cod. proc. civ., rig ettò l’opposizione e condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rimasta contumace in causa) alla refusione delle spese di lite ed al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di responsabilità processuale aggravata. 3.Sulle contrapposte impugnazioni mosse da tutti i contraddittori, la decisione in epigrafe indicata ha: rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo corretta la qualificazione (operata dal primo giudice) dell’azione esecutiva come pignoramento di bene indiviso e legittima la limitazione di efficacia dell’espropriazione mobiliare alla sola quota (50%) di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sul bene staggito; accolto l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, rideterminato l’importo delle spese processuali di primo grado oggetto di condanna; accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], annullando la condanna di quest’ultima alla refusione delle spese di primo grado ed al pagamento di somme per responsabilità processuale aggravata.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , affidandosi a quattro motivi; benché ritualmente intimati, alcuna attività processuale hanno svolto in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA].

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi formulati con il ricorso in esame sono privi della sussunzione nell’àmbito di una delle cinque ragioni di impugnazione tassativamente previste dall’art. 360 cod. proc. civ.: tale omissione, tuttavia, non ne cagiona l’inammissibilità, apparendo dall’articolazione contenutistica dei motivi stessi chiaramente individuabili i tipi di vizi denunciati, riconducibili ad asserite violazioni di norme di legge, queste ultime singolarmente specificate (cfr. sugli effetti non invalidanti della omessa o erronea intestazione dei motivi di ricorso, Cass., Sez.

U, 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036; Cass. 28/09/2015, n. 19124;Cass. 27/10/2017 , n. 25557). 2.Con i primi tre motivi, il ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza impugnata: - in violazione dell’art. 163 cod. proc. civ., non ha dichiarato la nullità della domanda, in thesi assolutamente indeterminata poiché recante «due diverse e contrapposte richieste, che si basano su due diverse e contrapposte ragioni»; -in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ha considerato valido il pignoramento, siccome riguardante sol tanto quota di proprietà dell’autovettura, sulla base di una «nuova tesi, diversa da quello che le parti avevano chiesto […] allontanandosi dalle avverse richieste e difese e pure dai conseguenti argomenti in contrario»; - in violazione de gl i art t . 112 e 345 cod. proc. civ. ed al fine di confermare la statuizione di primo grado, si è riferita«a fatti diversi da quelli adotti dalle parti», in particolare « ha presupposto un fatto inesatto (che il GdP avesse sic et simpliciter limitato l’efficacia dell’espropriazione alla sola quota del bene “spettante a [OSCURATO:PERSONA]”), ma si è allontanato dalle richieste del Condominio avversario e dalla causa petendi dallo stesso addotta».

3. I motivi sono inammissibili, per una identica, comune ragione. r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non rispettano il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito.

3.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto -forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.

Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3.2. Imotivi in esame, nell’esposizione del fatto, non soddisfa no l’illustrato contenuto minimo.

Nel formulare le doglianze, il ricorrente, con argomentare astratto e generico ed a tratti di difficile comprensi bilità, manca di individuare il fatto processuale da cui scaturiscono le sue rimostranze: omette in radice di descrivere il contenuto della domanda giudiziale di cui postula l’indeterminatezza (pervero, nemmeno specificando la parte che tale domanda avrebbe formulato); non illustra, nemmeno per sintesi o punti, il percorso motivazionale e gli elementi giustificativi, in fatto ed in diritto, della decisione di prime cure; non precisa la «nuova tesi» ed i «fatti diversi da quelli addotti dalle parti» sui quali l’impugnata sentenza avrebbe asseritamente fondato il dictum reso.

In definitiva: una complessiva e grave lacunosità, interessante nella sua globalità il thema decidendum della causa, che, rendendo inintellegibile la comprensione degli accadimenti processuali da cui è scaturita la gravata statuizione e della motivazione posta a fondamento di quest’ultima, inibisce alla Corte il vaglio sulla fondatezza dei ptimi tre motivi di ricorso.

4. Con il quarto mezzo,per violazione dell’art. 96 cod. proc. civ., si eccepisce il totale difetto di motivazione in ordine alla statuizione di condanna dell’opponente al risarcimento per responsabilità aggravata.

4.1. La censura è inammissibile.

Il motivo di appello concernente la condanna per responsabilità aggravata è stato dichiarato inammissibile per genericità (con espresso richiamo al disposto dell’art. 342 cod. proc. civ.) dalla sentenza impugnata la quale, ad abundantiam, ha altresì svolto considerazioni (adesive al dictum del primo giudice) circa la sussistenza di una condotta processuale temeraria dell’opponente.

Orbene, il ricorso in esame attinge criticamente unicamente la valutazione sul merito della condanna per responsabilità aggravata, r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] senza in alcun modo censurare la declaratoria di inammissibilità in parte quadell’appello.

Ed è noto che, per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, qualora il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda (o un singolo motivo di gravame) in tal guisa spogliandosi della potestas iudicandi, proceda egualmente all’esame nel merito della stessa affermandone l’infondatezza, le relative argomentazioni di merito (impropriamente inserite nella pronuncia) devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione con cui si richieda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (sul tema, sulle orme di Cass., Sez.

U, 20/02/2007, n. 3840, si vedano, ex plurimis, Cass. 20/08/2015, n. 17004; Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez.

U, 01/02/2021, n. 2155).

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio delle parti intimate.

7. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10217/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisio –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 16 [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 281/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 27 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. avverso l’espropriazione mobiliare (avente ad oggetto un’autovettura) intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio in [OSCURATO:PERSONA], via Tibullo, n. 16, in danno della debitrice [OSCURATO:PERSONA]: asserendo di essere proprietario in pari quotacon l’esecutata del bene staggito, l’opponente dedusse l’inesistenza di una propria posizione debitoria nei riguardi del procedente. 2. Svolte le due fasi, sommaria e di merito, l’opposizione venne decisa, in prime cure, dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] il quale dichiarò legittima l’espropriazione del 50% dell’automobile pignorata, in quanto procedura relativa a bene indiviso ex art. 599 cod. proc. civ., rig ettò l’opposizione e condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rimasta contumace in causa) alla refusione delle spese di lite ed al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di responsabilità processuale aggravata. 3.Sulle contrapposte impugnazioni mosse da tutti i contraddittori, la decisione in epigrafe indicata ha: rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo corretta la qualificazione (operata dal primo giudice) dell’azione esecutiva come pignoramento di bene indiviso e legittima la limitazione di efficacia dell’espropriazione mobiliare alla sola quota (50%) di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sul bene staggito; accolto l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, rideterminato l’importo delle spese processuali di primo grado oggetto di condanna; accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], annullando la condanna di quest’ultima alla refusione delle spese di primo grado ed al pagamento di somme per responsabilità processuale aggravata. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , affidandosi a quattro motivi; benché ritualmente intimati, alcuna attività processuale hanno svolto in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi formulati con il ricorso in esame sono privi della sussunzione nell’àmbito di una delle cinque ragioni di impugnazione tassativamente previste dall’art. 360 cod. proc. civ.: tale omissione, tuttavia, non ne cagiona l’inammissibilità, apparendo dall’articolazione contenutistica dei motivi stessi chiaramente individuabili i tipi di vizi denunciati, riconducibili ad asserite violazioni di norme di legge, queste ultime singolarmente specificate (cfr. sugli effetti non invalidanti della omessa o erronea intestazione dei motivi di ricorso, Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036; Cass. 28/09/2015, n. 19124;Cass. 27/10/2017 , n. 25557). 2.Con i primi tre motivi, il ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza impugnata: - in violazione dell’art. 163 cod. proc. civ., non ha dichiarato la nullità della domanda, in thesi assolutamente indeterminata poiché recante «due diverse e contrapposte richieste, che si basano su due diverse e contrapposte ragioni»; -in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ha considerato valido il pignoramento, siccome riguardante sol tanto quota di proprietà dell’autovettura, sulla base di una «nuova tesi, diversa da quello che le parti avevano chiesto […] allontanandosi dalle avverse richieste e difese e pure dai conseguenti argomenti in contrario»; - in violazione de gl i art t . 112 e 345 cod. proc. civ. ed al fine di confermare la statuizione di primo grado, si è riferita«a fatti diversi da quelli adotti dalle parti», in particolare « ha presupposto un fatto inesatto (che il GdP avesse sic et simpliciter limitato l’efficacia dell’espropriazione alla sola quota del bene “spettante a [OSCURATO:PERSONA]”), ma si è allontanato dalle richieste del Condominio avversario e dalla causa petendi dallo stesso addotta». 3. I motivi sono inammissibili, per una identica, comune ragione. r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non rispettano il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. 3.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto -forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.2. Imotivi in esame, nell’esposizione del fatto, non soddisfa no l’illustrato contenuto minimo. Nel formulare le doglianze, il ricorrente, con argomentare astratto e generico ed a tratti di difficile comprensi bilità, manca di individuare il fatto processuale da cui scaturiscono le sue rimostranze: omette in radice di descrivere il contenuto della domanda giudiziale di cui postula l’indeterminatezza (pervero, nemmeno specificando la parte che tale domanda avrebbe formulato); non illustra, nemmeno per sintesi o punti, il percorso motivazionale e gli elementi giustificativi, in fatto ed in diritto, della decisione di prime cure; non precisa la «nuova tesi» ed i «fatti diversi da quelli addotti dalle parti» sui quali l’impugnata sentenza avrebbe asseritamente fondato il dictum reso. In definitiva: una complessiva e grave lacunosità, interessante nella sua globalità il thema decidendum della causa, che, rendendo inintellegibile la comprensione degli accadimenti processuali da cui è scaturita la gravata statuizione e della motivazione posta a fondamento di quest’ultima, inibisce alla Corte il vaglio sulla fondatezza dei ptimi tre motivi di ricorso. 4. Con il quarto mezzo,per violazione dell’art. 96 cod. proc. civ., si eccepisce il totale difetto di motivazione in ordine alla statuizione di condanna dell’opponente al risarcimento per responsabilità aggravata. 4.1. La censura è inammissibile. Il motivo di appello concernente la condanna per responsabilità aggravata è stato dichiarato inammissibile per genericità (con espresso richiamo al disposto dell’art. 342 cod. proc. civ.) dalla sentenza impugnata la quale, ad abundantiam, ha altresì svolto considerazioni (adesive al dictum del primo giudice) circa la sussistenza di una condotta processuale temeraria dell’opponente. Orbene, il ricorso in esame attinge criticamente unicamente la valutazione sul merito della condanna per responsabilità aggravata, r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] senza in alcun modo censurare la declaratoria di inammissibilità in parte quadell’appello. Ed è noto che, per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, qualora il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda (o un singolo motivo di gravame) in tal guisa spogliandosi della potestas iudicandi, proceda egualmente all’esame nel merito della stessa affermandone l’infondatezza, le relative argomentazioni di merito (impropriamente inserite nella pronuncia) devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione con cui si richieda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (sul tema, sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, si vedano, ex plurimis, Cass. 20/08/2015, n. 17004; Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155). 5. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio delle parti intimate. 7. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento r.g. n. 10217/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel
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