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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 settembre 2026

Cassazione n. 25500/2026

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ona del rappresentante in-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], da se stesso rappresentato e difeso-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 783/2024depositata il 13/05/2024;letta la rinuncia - successiva ad istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - al ricorso depositata dal ricorrente e la successiva accettazionedepositata dal controricorrente (che si dichiara procuratore degli intimati,senza però che tale qualità risulti dagli atti legittimamente accessibili aquesta Corte, essendo il controricorso formato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] proprio, ex art. 86 cod. proc. civ., per sé solo);ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 16039/2024Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 25500/2026Data pubblicazione 17/09/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte del controricorrente e la non costituzione formale degli intimati; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del rappresentante in-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], da se stesso rappresentato e difeso-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 783/2024depositata il 13/05/2024;letta la rinuncia - successiva ad istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - al ricorso depositata dal ricorrente e la successiva accettazionedepositata dal controricorrente (che si dichiara procuratore degli intimati,senza però che tale qualità risulti dagli atti legittimamente accessibili aquesta Corte, essendo il controricorso formato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] proprio, ex art. 86 cod. proc. civ., per sé solo);ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 16039/2024Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 25500/2026Data pubblicazione 17/09/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte del controricorrente e la non costituzione formale degli intimati; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]