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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2020

ECLI:EU:T:2020:269
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0383(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento et Consiglio (causa T‑383/19) «Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Regolamento (UE) 2019/592 recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 – Esenzione dall’obbligo del visto di breve soggiorno su base di reciprocità – Asserita perdita della cittadinanza dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento concernente le conseguenze del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea in materia di obbligo di visto – Ricorso proposto da cittadini del [OSCURATO:PERSONA] che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e che non hanno potuto partecipare al referendum che ha condotto all’avvio della procedura di recesso – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/592) (v. punti 32‑34, 36, 39, 41, 43, 44, 48, 50, 54, 56, dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione ( GU 2019, L 103 I, pag. 1).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre più statuire sulle istanze d’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Commissione europea. 3) Le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale e ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento. 4) Le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Parlamento, il Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese per quanto attiene alle istanze di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0383(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento et Consiglio (causa T‑383/19) «Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Regolamento (UE) 2019/592 recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 – Esenzione dall’obbligo del visto di breve soggiorno su base di reciprocità – Asserita perdita della cittadinanza dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento concernente le conseguenze del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea in materia di obbligo di visto – Ricorso proposto da cittadini del [OSCURATO:PERSONA] che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e che non hanno potuto partecipare al referendum che ha condotto all’avvio della procedura di recesso – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/592) (v. punti 32‑34, 36, 39, 41, 43, 44, 48, 50, 54, 56, dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione ( GU 2019, L 103 I, pag. 1). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre più statuire sulle istanze d’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Commissione europea. 3) Le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale e ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento. 4) Le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Parlamento, il Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese per quanto attiene alle istanze di intervento.
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