Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2020
ECLI:EU:T:2020:269
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0383(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento et Consiglio
(causa T‑383/19)
«Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Regolamento (UE) 2019/592 recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 – Esenzione dall’obbligo del visto di breve soggiorno su base di reciprocità – Asserita perdita della cittadinanza dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento concernente le conseguenze del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea in materia di obbligo di visto – Ricorso proposto da cittadini del [OSCURATO:PERSONA] che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e che non hanno potuto partecipare al referendum che ha condotto all’avvio della procedura di recesso – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/592)
(v. punti 32‑34, 36, 39, 41, 43, 44, 48, 50, 54, 56, dispositivo 1)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione (
GU 2019, L 103
I, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non occorre più statuire sulle istanze d’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Commissione europea.
3)
Le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale e ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.
4)
Le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Parlamento, il Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese per quanto attiene alle istanze di intervento.