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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23657/2026

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ano al n. 05615360962, R.E.A. n. 1835301, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] con sede in Milano al [OSCURATO:PERSONA] n. 35, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro diVerona, in unione anche disgiuntamente con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro di Napoli, domiciliata presso lo studio diquest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA]Isernia.- ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona dei commissariliquidatori, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], avv.Numero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/2026Sebastiano Leonardi, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] condomicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Napoli, CentroDirezionale Isola E2 - [OSCURATO:PERSONA] B,[OSCURATO:EMAIL].- controricorrente e ricorrente incidentale -E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAISTOLUCA, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].- intimati -avverso la sentenza n. 1766/2024 del 22 aprile 2024 della Corte di Appello diNapoli, depositata in data 22 aprile 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli - pronunciando nelprocesso di rinvio, a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.18591/2023 - ha rigettato l’opposizione ex art. 213 l. fall. proposta dalla FEDoggetto la contestazione del decreto di esecutività del piano di riparto finalepronunciato dal Tribunale di Napoli; ha compensato integralmente tra le partile spese di tutti i gradi di giudizio.2.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi anche solo ‘COBNA’) vennedichiarata fallita in data 19.7.1995; in tale contesto, l’allora Banco di Napolipresentò la domanda tardiva di ammissione al passivo (in data 11.12.1996),chiedendo il riconoscimento del proprio credito in misura di Lire1.206.729.831 in via ipotecaria e in misura di Lire 216.002 ‘pro-die’ per ladifferenza fra interessi legali e interessi convenzionali dal giorno del fallimentoal giorno della liquidazione del bene, in via chirografaria.3.

Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la procedura venne convertita inamministrazione straordinaria; in tale contesto, l’allora [OSCURATO:SOCIETA], suNumero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/2026sollecitazione del commissario straordinario, ai sensi dell’art. 207 l. fall., indata 13.7.1998 chiese il riconoscimento del proprio credito e ciò fecenell’identica misura di Lire 216.002 ‘pro die’ per interessi post fallimentari.4.

Il commissario straordinario in data 20.4.1999 comunicò – ai sensi dell’art.209 l.fall. – al [OSCURATO:SOCIETA] che il credito per interessi post-fallimentari (avalere sul differenziale fra saggio legale e saggio convenzionale) era statoappostato nello stato passivo per l’importo di Lire 216.002 pro-die in viachirografaria.5.

Il credito del [OSCURATO:SOCIETA], poi gestito da S.G.A., venne, infine, cedutoa [OSCURATO:SOCIETA]6.

A seguito di una variazione dello stato passivo disposta su sollecitazione diS.G.A., i nuovi commissari liquidatori di COBNA con lettera del 28.6.2013comunicarono che il credito per interessi post fallimentari (a valere suldifferenziale fra saggio legale e saggio convenzionale) doveva esserequantificato in Lire 216.002 pro-die in via chirografaria.7.

A seguito dell’ultimazione della liquidazione, i predetti commissaripresentarono il bilancio finale di liquidazione e il progetto di riparto finale.7.1 In tale progetto di riparto, il credito – divenuto nel frattempo di FED – èstato così trattato: € 623.223,95 in via privilegiata ipotecaria in linea capitale,€ 323.578,38 in via privilegiata ipotecaria per interessi ed € 470.633,39 invia chirografaria (a valere sul differenziale fra saggio legale e saggioconvenzionale).7.2 Avverso tale riparto e bilancio finale di liquidazione, FED con atto del30.12.2015 proponeva le osservazioni ex art. 213 l.fall., precisando che nellostato passivo della a.s. il credito chirografario era stato determinato in €111,56 pro-die e che per effetto del calcolo matematico il credito ascendevaad € 741.874,00 e non alla minor somma di € 470.633,39, frutto di unricalcolo operato dai commissari in dissonanza dalle risultanze dello statopassivo.7.3 Intervenivano in giudizio anche gli eredi del [OSCURATO:PERSONA] ed ilTribunale di Napoli, con decreto del 15.7.2016, respingeva le osservazionisvolte da FED.Numero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/20268.

Avverso il decreto del Tribunale di Napoli, FED interponeva reclamo ai sensidell’art. 26 l.fall. davanti alla Corte di Appello di Napoli facendo valere ununico motivo rubricato come “Violazione della formazione del giudicato sullamisura del credito chirografario per interessi”.8.1 A supporto dell’impugnazione, FED lamentava che il Tribunale di Napoliavesse completamente disatteso il principio, pacificamente riconosciuto,secondo il quale in sede di riparto non possono essere rimesse in discussionele decisioni assunte in sede di stato passivo, con la conseguenza che lestatuizioni, quand’anche erronee, dovevano reputarsi necessariamentevincolanti in occasione della predisposizione del piano di riparto, non potendoessere opposto che era legittimo interpretare il giudicato, una volta chequesto fosse inequivoco.8.2 La Corte d’Appello di Napoli respingeva il reclamo.9.

FED interponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali sidenunciava: (i) violazione e falsa applicazione di legge – artt. 54, 55, 97,110, 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare pre-vigente),come richiamati dall’art. 1 d.l. 26/1979, 2855, 2909 c.c., per avere la Corted’Appello di Napoli negato l’efficacia preclusiva del giudicato endofallimentarederivante dall’ammissione al passivo di un credito per la differenza trainteressi legali con privilegio ipotecario e interessi convenzionali determinatonel preciso ammontare giornaliero (dietim), affermando che il provvedimentodel giudice sul riparto si era limitato ad interpretare il contenuto delladomanda di ammissione al passivo, e ciò in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,(ii) vizio di omessa motivazione su un fatto controverso decisivo -l’interpretazione della domanda giudiziale - per avere il decreto conmotivazione soltanto apparente affermato che la domanda dovesse essereinterpretata nel senso che il creditore aveva chiesto di essere ammesso alpassivo per una somma variabile e non per una somma fissa in relazione alcredito per interessi post fallimentari, e ciò in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.10.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 18591 pubblicata il 30 giugno2023, così decideva: “Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; rinviala causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.Numero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/2026Nell’ordinanza da ultimo citata, la Corte di cassazione ha rilevato che lestatuizioni impugnate non avessero rispettato i principi di diritto elaboratidalla giurisprudenza di legittimità in tema di effetti dell'accertamento delpassivo ai fini del concorso e di interpretazione del giudicato.

Ha ricordatoche, nel procedimento fallimentare, l'ammissione di un credito, sancita dalladefinitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivocon il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fall.,acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilitàassimilabile al giudicato, cd.

“giudicato endofallimentare”, con efficaciapreclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventualicause di prelazione che lo assistono e ciò valeva anche per le risultanze dellostato passivo formato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria (cosìrichiamando: Cass. n.22611/2020).

Ha puntualizzato che eventualicontestazioni concernenti l’esistenza, entità e qualità dei crediti ammessi, inuna procedura fallimentare come in una procedura di liquidazione coattaamministrativa, erano proponibili soltanto con l'impugnazione dello statopassivo, ai sensi dell'art. 100 legge fall., che l'art. 209 stessa legge richiama,ma non con il reclamo avverso il piano di riparto ai sensi dell’art.110 leggefall. o dell’art. 213 legge fall., nei cui confronti le contestazioni ammissibilisono limitate all'ordine di distribuzione delle somme, fattispecie che nonricorreva nel caso in esame.

La contestazione del piano di riparto - haaggiunto la Cassazione - è ammissibile anche nel caso in cui viene denunciatadal creditore concorsuale la violazione in sede di riparto del “giudicatoendofallimentare”, che si assume essersi formato con l’approvazione dellostato passivo.

Ha da ultimo statuito che la natura del giudicato, propria deldecreto di approvazione dello stato passivo, quale regola del caso concretosia pure nel circoscritto ambito endofallimentare, ne comportaval'assimilabilità agli elementi normativi della fattispecie ed escludeva lapossibilità di ricorrere, ai fini della sua interpretazione, ai criteri ermeneuticidettati per le manifestazioni di volontà negoziale, trovando inveceapplicazione, in via analogica, i principi dettati dall'art. 12 e seguenti disp.prel. c.p.c., in ragione dell'assimilabilità per natura ed effetti agli attinormativi, secondo l'esegesi delle norme.Numero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/202610.1 Riassunto il giudizio, la Corte partenopea, nel rigettare il reclamo ex art.213 l. fall., ha così osservato: (i) pur facendo applicazione dei principienunciati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18591/2023, vincolantinel giudizio di rinvio, le contestazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. al riparto eranoinfondate; (ii) il commissario straordinario, in data 20/4/1999, avevacomunicato che il credito del [OSCURATO:SOCIETA]. era stato ammesso alpassivo in privilegio per Lire 1.206.729.831, “come da domanda, oltreinteressi in chirografo per £ 216.002 pro die sino alla data di venditadell’immobile”; (iii) anche facendo applicazione dei criteri ermeneutici indicatidalla S.C., occorreva fare riferimento alla domanda quanto meno perindividuare che cosa avesse compreso l’importo ammesso in privilegio e ladecorrenza degli interessi in chirografo in ordine alla quale nulla era statodetto; (iv) dall’esame della domanda si evinceva dunque che nell’importoammesso in privilegio risultavano compresi, oltre al capitale residuo alla datadel 19/7/1995 (per Lire 829.864.293) e agli importi per “diritto fisso”,“commissione 1% sul debito residuo”, “scarto collocamento obbligazioni”,“rate scadute non pagate al 30/6/1995” e “rata 1/7/95”, le seguenti sommeper interessi: - interessi al tasso contrattuale sul debito residuo dal 1/7/1995al 19/7/1995 per Lire 5.956.581 - interessi di mora su rate arretrate e nonpagate dal 1/7/1995 al 19/7/1995 per Lire 2.270.793 - interessi di mora surate non pagate al 30/6/1995 per Lire 20.150.223 - interessi di mora sullerate non pagate e sul debito residuo dal 20/7/1995 al 31/12/1995 per Lire85.141.015; (v) a questi importi si aggiungeva poi la richiesta delriconoscimento degli importi “corrispondenti alla differenza tra il tasso legalee quello convenzionale di mora, sulle rate scadute e sul residuo capitale dal1 gennaio 1996 (e cioè dal 1° gennaio dell’anno successivo alla dichiarazionedi fallimento) in £ 216.002 pro die fino alla data della vendita dell’immobile”;(vi) l’importo ammesso per interessi andava determinato nella misura fissapro die di £ 216.002, come indicato nel provvedimento e che non vi eranodubbi che, quanto meno per la decorrenza, dovesse farsi riferimento alladomanda, alla quale rinviava il provvedimento di ammissione, e che quindigli stessi, da calcolarsi in base al “dietim” in questione, decorrevano dal 1°gennaio 1996; (vii) non vi era neanche dubbio che sull’importo di LireNumero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/20261.206.729.831 occorresse computare Lire 113.518.612 per interessi, con laconseguenza che tale importo, ammesso in privilegio, comprendeva anche gliinteressi fino al 31/12/1995; (viii) applicando i criteri indicati nella sentenzadella Cassazione di rinvio, risultava pertanto che il credito della FED era statoammesso per Euro 623.223,95 in privilegio (composto da capitale ed interessifino al 31/12/1995) e per Euro 111,56 pro die per interessi in chirografo peril periodo 1/1/1996 – 7/10/2013 che dava luogo all’importo complessivo, perinteressi successivi al 31/12/1995, di Euro 723.912,84 (Euro 111,56 x 6.489giorni), con la conseguenza che null’altro era dovuto a titolo di interessi; (ix)era stato infatti riconosciuto nel progetto di riparto l’importo complessivo perinteressi (in parte in chirografo ed in parte in privilegio) di Euro 791.211,77(Euro 320.578,38 in privilegio + Euro 470.633,39 in chirografo), sicchènessun’altra somma era dovuta; (x) occorreva invero ravvisarsi l’errorecompiuto dagli organi della procedura nel riconoscimento in privilegio di unaparte del credito per interessi, che, in base al provvedimento di ammissione,andava ammesso invece esclusivamente in chirografo; (xi) neanche avrebbepotuto sostenersi che l’importo di Euro 320.578,38 fosse quello dovuto, aisensi dell’art. 2855 ultimo comma c.c., giacché in tal modo si sarebbe violatoil giudicato formatosi sul provvedimento di ammissione, dal momento che intale provvedimento nulla si prevedeva al riguardo.2.

La sentenza, pubblicata il 22 aprile 2024, è stata impugnata da F.E.D.ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]., inamministrazione straordinaria ha resistito con controricorso, col quale haanche proposto ricorso incidentale condizionato.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAISTOLUCA, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hannosvolto difese.La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/20261.Con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata pernullità – in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – per avere la Corte di Appello diNapoli giudicato “ultra petita”, essendo stato oggetto del giudizio di rinvio, lasola questione dell’interpretazione del giudicato sull’ammontare degliinteressi collocati in via chirografaria e non anche sugli interessi collocati invia privilegiata, così violando l’art. 112 c.p.c.2.

Con il secondo motivo viene censurata la sentenza sempre per nullità, inragione della violazione dell’art. 392 c.p.c. – in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.– per avere la Corte di Appello assunto la decisione nel giudizio di rinvio al difuori del contesto del processo, come determinato nell’ordinanza n.18591/2023, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno2023.3.

Con il terzo motivo viene censurata la sentenza per violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 cod. civ., 110 e 214 l. fall. – in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c. – per avere la Corte di Appello rimesso in discussione il pianodi riparto anche nella parte in cui erano stati attribuiti a FED gli interessi concollocazione privilegiata, così violando il principio secondo il quale il ripartonon impugnato ha una stabilità pari a quella del giudicato.3.1 I primi due motivi – che possono trovare una trattazione unitaria – sonoinfondati.Sono infondati perché, in estrema sintesi e per quanto già sopra riportato inpremessa, il provvedimento di cassazione con rinvio imponeva una nuovavalutazione da parte del giudice del rinvio, tenendo conto dell’effetto del“giudicato endofallimentare”, da interpretare come dato normativo del casoconcreto.E questo ha fatto la Corte territoriale.Sul punto sono integralmente condivisibili le osservazioni svolte dalla Procuragenerale nella sua requisitoria scritta che qui si richiamano e riportano.3.2 Sul punto va ricordato che nell’ordinanza di cassazione con rinvio, piùvolte citata, questa Corte ha ribadito il principio a tenore del quale il giudicatoendofallimentare discendente dal decreto di approvazione dello stato passivo,dotato di vis imperativa e indisponibilità per le parti, si connota, sia pure nelcircoscritto ambito concorsuale, come regola del caso concreto.

Con l’ulterioreNumero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/2026corollario che la sua interpretazione non può avvenire ricorrendo ai criteriermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in viaanalogica, applicando i principi dettati dall'art. 12 e ss. disp. prel. c.c. - inragione dell'assimilabilità del provvedimento giurisdizionale, per natura edeffetti, agli atti normativi - imponendosi pertanto la ricerca del significatooggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (così,Cass., sez. 1, 30/06/2023, n. 18591, cit. supra).3.3 Facendo corretta applicazione del predetto principio, la Corte partenopeaha evidenziato che la domanda originaria di ammissione al passivo, formulatadal dante causa della FED, avesse previsto una parte della richiesta in viaipotecaria, nella misura già cristallizzata di Lire 1.206.729.831 (la c.d.

“quotafissa”), e una parte in via chirografaria, ancora da quantificare esattamente,ma determinabile «dal 1° gennaio 1996 (e cioè dal 1° gennaio dell’annosuccessivo alla dichiarazione di fallimento) in Lire 216.002, pro die fino alladata della vendita dell’immobile» (c.d.

“quota variabile”).Orbene, l’istanza del creditore era stata accolta dai commissari liquidatoridella società in amministrazione straordinaria «come in domanda» e,precisamente «in privilegio per Lit. 1.206.729.831 (…) oltre interessi inchirografo per Lit. 216.002 pro die sino alla data della vendita dell’immobile».Ne consegue che il precetto che si trae dal combinato disposto tra domandadi ammissione e provvedimento di ammissione reso dai commissari liquidatoriera che alla FED in sede di riparto fosse spettata una c.d.

“quota fissa” di Lit.1.206.729.831 (pari ad euro 623.223,55), con il rango ipotecario, e una“quota variabile” - determinabile partendo da Lit. 216.002 (pari ad euro111,56) pro die, da moltiplicare per i giorni compresi tra il 1 gennaio 1996 equello della vendita del bene ipotecato (cioè per complessivi 6.489 giorni) -pari complessivamente ad euro 723.578,16 (111,56 X 6.486) al chirografo.Ne discende ancora che in perfetta osservanza dello stato passivo definitivosi mostra così il piano di riparto impugnato, considerato che dettoprovvedimento accorda al creditore euro 623.223,95 con il richiesto rangoipotecario, pari esattamente alla “quota fissa” per cui si era avuta ammissioneal passivo, nonché euro 791.211,77 (di cui euro 320.578,38 in privilegio edeuro 470.633,39 in chirografo), quale “quota variabile”, e cioè - dettoNumero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/2026altrimenti - una somma addirittura complessivamente superiore a quellainvocata dall’odierna ricorrente (euro 741.874,00), la quale in definitiva nonaveva ragione di dolersi di alcunché all’esito dell’odierno giudizio.3.4 Il terzo motivo è invece inammissibile perché non si ravvisa nelprovvedimento impugnato alcuna violazione del riparto nel raffronto con lostato passivo, per quanto peraltro già sopra evidenziato.4.

L’esame del ricorso incidentale condizionato è assorbito.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.Mrigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condannala parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3.06.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ano al n. 05615360962, R.E.A. n. 1835301, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] con sede in Milano al [OSCURATO:PERSONA] n. 35, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro diVerona, in unione anche disgiuntamente con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro di Napoli, domiciliata presso lo studio diquest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA]Isernia.- ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona dei commissariliquidatori, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], avv.Numero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/2026Sebastiano Leonardi, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] condomicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Napoli, CentroDirezionale Isola E2 - [OSCURATO:PERSONA] B,[OSCURATO:EMAIL].- controricorrente e ricorrente incidentale -E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAISTOLUCA, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].- intimati -avverso la sentenza n. 1766/2024 del 22 aprile 2024 della Corte di Appello diNapoli, depositata in data 22 aprile 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli - pronunciando nelprocesso di rinvio, a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.18591/2023 - ha rigettato l’opposizione ex art. 213 l. fall. proposta dalla FEDoggetto la contestazione del decreto di esecutività del piano di riparto finalepronunciato dal Tribunale di Napoli; ha compensato integralmente tra le partile spese di tutti i gradi di giudizio.2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi anche solo ‘COBNA’) vennedichiarata fallita in data 19.7.1995; in tale contesto, l’allora Banco di Napolipresentò la domanda tardiva di ammissione al passivo (in data 11.12.1996),chiedendo il riconoscimento del proprio credito in misura di Lire1.206.729.831 in via ipotecaria e in misura di Lire 216.002 ‘pro-die’ per ladifferenza fra interessi legali e interessi convenzionali dal giorno del fallimentoal giorno della liquidazione del bene, in via chirografaria.3. Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la procedura venne convertita inamministrazione straordinaria; in tale contesto, l’allora [OSCURATO:SOCIETA], suNumero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/2026sollecitazione del commissario straordinario, ai sensi dell’art. 207 l. fall., indata 13.7.1998 chiese il riconoscimento del proprio credito e ciò fecenell’identica misura di Lire 216.002 ‘pro die’ per interessi post fallimentari.4. Il commissario straordinario in data 20.4.1999 comunicò – ai sensi dell’art.209 l.fall. – al [OSCURATO:SOCIETA] che il credito per interessi post-fallimentari (avalere sul differenziale fra saggio legale e saggio convenzionale) era statoappostato nello stato passivo per l’importo di Lire 216.002 pro-die in viachirografaria.5. Il credito del [OSCURATO:SOCIETA], poi gestito da S.G.A., venne, infine, cedutoa [OSCURATO:SOCIETA]6. A seguito di una variazione dello stato passivo disposta su sollecitazione diS.G.A., i nuovi commissari liquidatori di COBNA con lettera del 28.6.2013comunicarono che il credito per interessi post fallimentari (a valere suldifferenziale fra saggio legale e saggio convenzionale) doveva esserequantificato in Lire 216.002 pro-die in via chirografaria.7. A seguito dell’ultimazione della liquidazione, i predetti commissaripresentarono il bilancio finale di liquidazione e il progetto di riparto finale.7.1 In tale progetto di riparto, il credito – divenuto nel frattempo di FED – èstato così trattato: € 623.223,95 in via privilegiata ipotecaria in linea capitale,€ 323.578,38 in via privilegiata ipotecaria per interessi ed € 470.633,39 invia chirografaria (a valere sul differenziale fra saggio legale e saggioconvenzionale).7.2 Avverso tale riparto e bilancio finale di liquidazione, FED con atto del30.12.2015 proponeva le osservazioni ex art. 213 l.fall., precisando che nellostato passivo della a.s. il credito chirografario era stato determinato in €111,56 pro-die e che per effetto del calcolo matematico il credito ascendevaad € 741.874,00 e non alla minor somma di € 470.633,39, frutto di unricalcolo operato dai commissari in dissonanza dalle risultanze dello statopassivo.7.3 Intervenivano in giudizio anche gli eredi del [OSCURATO:PERSONA] ed ilTribunale di Napoli, con decreto del 15.7.2016, respingeva le osservazionisvolte da FED.Numero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/20268. Avverso il decreto del Tribunale di Napoli, FED interponeva reclamo ai sensidell’art. 26 l.fall. davanti alla Corte di Appello di Napoli facendo valere ununico motivo rubricato come “Violazione della formazione del giudicato sullamisura del credito chirografario per interessi”.8.1 A supporto dell’impugnazione, FED lamentava che il Tribunale di Napoliavesse completamente disatteso il principio, pacificamente riconosciuto,secondo il quale in sede di riparto non possono essere rimesse in discussionele decisioni assunte in sede di stato passivo, con la conseguenza che lestatuizioni, quand’anche erronee, dovevano reputarsi necessariamentevincolanti in occasione della predisposizione del piano di riparto, non potendoessere opposto che era legittimo interpretare il giudicato, una volta chequesto fosse inequivoco.8.2 La Corte d’Appello di Napoli respingeva il reclamo.9. FED interponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali sidenunciava: (i) violazione e falsa applicazione di legge – artt. 54, 55, 97,110, 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare pre-vigente),come richiamati dall’art. 1 d.l. 26/1979, 2855, 2909 c.c., per avere la Corted’Appello di Napoli negato l’efficacia preclusiva del giudicato endofallimentarederivante dall’ammissione al passivo di un credito per la differenza trainteressi legali con privilegio ipotecario e interessi convenzionali determinatonel preciso ammontare giornaliero (dietim), affermando che il provvedimentodel giudice sul riparto si era limitato ad interpretare il contenuto delladomanda di ammissione al passivo, e ciò in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,(ii) vizio di omessa motivazione su un fatto controverso decisivo -l’interpretazione della domanda giudiziale - per avere il decreto conmotivazione soltanto apparente affermato che la domanda dovesse essereinterpretata nel senso che il creditore aveva chiesto di essere ammesso alpassivo per una somma variabile e non per una somma fissa in relazione alcredito per interessi post fallimentari, e ciò in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.10. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 18591 pubblicata il 30 giugno2023, così decideva: “Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; rinviala causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.Numero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/2026Nell’ordinanza da ultimo citata, la Corte di cassazione ha rilevato che lestatuizioni impugnate non avessero rispettato i principi di diritto elaboratidalla giurisprudenza di legittimità in tema di effetti dell'accertamento delpassivo ai fini del concorso e di interpretazione del giudicato. Ha ricordatoche, nel procedimento fallimentare, l'ammissione di un credito, sancita dalladefinitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivocon il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fall.,acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilitàassimilabile al giudicato, cd. “giudicato endofallimentare”, con efficaciapreclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventualicause di prelazione che lo assistono e ciò valeva anche per le risultanze dellostato passivo formato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria (cosìrichiamando: Cass. n.22611/2020). Ha puntualizzato che eventualicontestazioni concernenti l’esistenza, entità e qualità dei crediti ammessi, inuna procedura fallimentare come in una procedura di liquidazione coattaamministrativa, erano proponibili soltanto con l'impugnazione dello statopassivo, ai sensi dell'art. 100 legge fall., che l'art. 209 stessa legge richiama,ma non con il reclamo avverso il piano di riparto ai sensi dell’art.110 leggefall. o dell’art. 213 legge fall., nei cui confronti le contestazioni ammissibilisono limitate all'ordine di distribuzione delle somme, fattispecie che nonricorreva nel caso in esame. La contestazione del piano di riparto - haaggiunto la Cassazione - è ammissibile anche nel caso in cui viene denunciatadal creditore concorsuale la violazione in sede di riparto del “giudicatoendofallimentare”, che si assume essersi formato con l’approvazione dellostato passivo. Ha da ultimo statuito che la natura del giudicato, propria deldecreto di approvazione dello stato passivo, quale regola del caso concretosia pure nel circoscritto ambito endofallimentare, ne comportaval'assimilabilità agli elementi normativi della fattispecie ed escludeva lapossibilità di ricorrere, ai fini della sua interpretazione, ai criteri ermeneuticidettati per le manifestazioni di volontà negoziale, trovando inveceapplicazione, in via analogica, i principi dettati dall'art. 12 e seguenti disp.prel. c.p.c., in ragione dell'assimilabilità per natura ed effetti agli attinormativi, secondo l'esegesi delle norme.Numero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/202610.1 Riassunto il giudizio, la Corte partenopea, nel rigettare il reclamo ex art.213 l. fall., ha così osservato: (i) pur facendo applicazione dei principienunciati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18591/2023, vincolantinel giudizio di rinvio, le contestazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. al riparto eranoinfondate; (ii) il commissario straordinario, in data 20/4/1999, avevacomunicato che il credito del [OSCURATO:SOCIETA]. era stato ammesso alpassivo in privilegio per Lire 1.206.729.831, “come da domanda, oltreinteressi in chirografo per £ 216.002 pro die sino alla data di venditadell’immobile”; (iii) anche facendo applicazione dei criteri ermeneutici indicatidalla S.C., occorreva fare riferimento alla domanda quanto meno perindividuare che cosa avesse compreso l’importo ammesso in privilegio e ladecorrenza degli interessi in chirografo in ordine alla quale nulla era statodetto; (iv) dall’esame della domanda si evinceva dunque che nell’importoammesso in privilegio risultavano compresi, oltre al capitale residuo alla datadel 19/7/1995 (per Lire 829.864.293) e agli importi per “diritto fisso”,“commissione 1% sul debito residuo”, “scarto collocamento obbligazioni”,“rate scadute non pagate al 30/6/1995” e “rata 1/7/95”, le seguenti sommeper interessi: - interessi al tasso contrattuale sul debito residuo dal 1/7/1995al 19/7/1995 per Lire 5.956.581 - interessi di mora su rate arretrate e nonpagate dal 1/7/1995 al 19/7/1995 per Lire 2.270.793 - interessi di mora surate non pagate al 30/6/1995 per Lire 20.150.223 - interessi di mora sullerate non pagate e sul debito residuo dal 20/7/1995 al 31/12/1995 per Lire85.141.015; (v) a questi importi si aggiungeva poi la richiesta delriconoscimento degli importi “corrispondenti alla differenza tra il tasso legalee quello convenzionale di mora, sulle rate scadute e sul residuo capitale dal1 gennaio 1996 (e cioè dal 1° gennaio dell’anno successivo alla dichiarazionedi fallimento) in £ 216.002 pro die fino alla data della vendita dell’immobile”;(vi) l’importo ammesso per interessi andava determinato nella misura fissapro die di £ 216.002, come indicato nel provvedimento e che non vi eranodubbi che, quanto meno per la decorrenza, dovesse farsi riferimento alladomanda, alla quale rinviava il provvedimento di ammissione, e che quindigli stessi, da calcolarsi in base al “dietim” in questione, decorrevano dal 1°gennaio 1996; (vii) non vi era neanche dubbio che sull’importo di LireNumero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/20261.206.729.831 occorresse computare Lire 113.518.612 per interessi, con laconseguenza che tale importo, ammesso in privilegio, comprendeva anche gliinteressi fino al 31/12/1995; (viii) applicando i criteri indicati nella sentenzadella Cassazione di rinvio, risultava pertanto che il credito della FED era statoammesso per Euro 623.223,95 in privilegio (composto da capitale ed interessifino al 31/12/1995) e per Euro 111,56 pro die per interessi in chirografo peril periodo 1/1/1996 – 7/10/2013 che dava luogo all’importo complessivo, perinteressi successivi al 31/12/1995, di Euro 723.912,84 (Euro 111,56 x 6.489giorni), con la conseguenza che null’altro era dovuto a titolo di interessi; (ix)era stato infatti riconosciuto nel progetto di riparto l’importo complessivo perinteressi (in parte in chirografo ed in parte in privilegio) di Euro 791.211,77(Euro 320.578,38 in privilegio + Euro 470.633,39 in chirografo), sicchènessun’altra somma era dovuta; (x) occorreva invero ravvisarsi l’errorecompiuto dagli organi della procedura nel riconoscimento in privilegio di unaparte del credito per interessi, che, in base al provvedimento di ammissione,andava ammesso invece esclusivamente in chirografo; (xi) neanche avrebbepotuto sostenersi che l’importo di Euro 320.578,38 fosse quello dovuto, aisensi dell’art. 2855 ultimo comma c.c., giacché in tal modo si sarebbe violatoil giudicato formatosi sul provvedimento di ammissione, dal momento che intale provvedimento nulla si prevedeva al riguardo.2. La sentenza, pubblicata il 22 aprile 2024, è stata impugnata da F.E.D.ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]., inamministrazione straordinaria ha resistito con controricorso, col quale haanche proposto ricorso incidentale condizionato.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAISTOLUCA, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hannosvolto difese.La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/20261.Con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata pernullità – in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – per avere la Corte di Appello diNapoli giudicato “ultra petita”, essendo stato oggetto del giudizio di rinvio, lasola questione dell’interpretazione del giudicato sull’ammontare degliinteressi collocati in via chirografaria e non anche sugli interessi collocati invia privilegiata, così violando l’art. 112 c.p.c.2. Con il secondo motivo viene censurata la sentenza sempre per nullità, inragione della violazione dell’art. 392 c.p.c. – in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.– per avere la Corte di Appello assunto la decisione nel giudizio di rinvio al difuori del contesto del processo, come determinato nell’ordinanza n.18591/2023, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno2023.3. Con il terzo motivo viene censurata la sentenza per violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 cod. civ., 110 e 214 l. fall. – in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c. – per avere la Corte di Appello rimesso in discussione il pianodi riparto anche nella parte in cui erano stati attribuiti a FED gli interessi concollocazione privilegiata, così violando il principio secondo il quale il ripartonon impugnato ha una stabilità pari a quella del giudicato.3.1 I primi due motivi – che possono trovare una trattazione unitaria – sonoinfondati.Sono infondati perché, in estrema sintesi e per quanto già sopra riportato inpremessa, il provvedimento di cassazione con rinvio imponeva una nuovavalutazione da parte del giudice del rinvio, tenendo conto dell’effetto del“giudicato endofallimentare”, da interpretare come dato normativo del casoconcreto.E questo ha fatto la Corte territoriale.Sul punto sono integralmente condivisibili le osservazioni svolte dalla Procuragenerale nella sua requisitoria scritta che qui si richiamano e riportano.3.2 Sul punto va ricordato che nell’ordinanza di cassazione con rinvio, piùvolte citata, questa Corte ha ribadito il principio a tenore del quale il giudicatoendofallimentare discendente dal decreto di approvazione dello stato passivo,dotato di vis imperativa e indisponibilità per le parti, si connota, sia pure nelcircoscritto ambito concorsuale, come regola del caso concreto. Con l’ulterioreNumero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/2026corollario che la sua interpretazione non può avvenire ricorrendo ai criteriermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in viaanalogica, applicando i principi dettati dall'art. 12 e ss. disp. prel. c.c. - inragione dell'assimilabilità del provvedimento giurisdizionale, per natura edeffetti, agli atti normativi - imponendosi pertanto la ricerca del significatooggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (così,Cass., sez. 1, 30/06/2023, n. 18591, cit. supra).3.3 Facendo corretta applicazione del predetto principio, la Corte partenopeaha evidenziato che la domanda originaria di ammissione al passivo, formulatadal dante causa della FED, avesse previsto una parte della richiesta in viaipotecaria, nella misura già cristallizzata di Lire 1.206.729.831 (la c.d. “quotafissa”), e una parte in via chirografaria, ancora da quantificare esattamente,ma determinabile «dal 1° gennaio 1996 (e cioè dal 1° gennaio dell’annosuccessivo alla dichiarazione di fallimento) in Lire 216.002, pro die fino alladata della vendita dell’immobile» (c.d. “quota variabile”).Orbene, l’istanza del creditore era stata accolta dai commissari liquidatoridella società in amministrazione straordinaria «come in domanda» e,precisamente «in privilegio per Lit. 1.206.729.831 (…) oltre interessi inchirografo per Lit. 216.002 pro die sino alla data della vendita dell’immobile».Ne consegue che il precetto che si trae dal combinato disposto tra domandadi ammissione e provvedimento di ammissione reso dai commissari liquidatoriera che alla FED in sede di riparto fosse spettata una c.d. “quota fissa” di Lit.1.206.729.831 (pari ad euro 623.223,55), con il rango ipotecario, e una“quota variabile” - determinabile partendo da Lit. 216.002 (pari ad euro111,56) pro die, da moltiplicare per i giorni compresi tra il 1 gennaio 1996 equello della vendita del bene ipotecato (cioè per complessivi 6.489 giorni) -pari complessivamente ad euro 723.578,16 (111,56 X 6.486) al chirografo.Ne discende ancora che in perfetta osservanza dello stato passivo definitivosi mostra così il piano di riparto impugnato, considerato che dettoprovvedimento accorda al creditore euro 623.223,95 con il richiesto rangoipotecario, pari esattamente alla “quota fissa” per cui si era avuta ammissioneal passivo, nonché euro 791.211,77 (di cui euro 320.578,38 in privilegio edeuro 470.633,39 in chirografo), quale “quota variabile”, e cioè - dettoNumero registro generale 15408/2024Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 23657/2026Data pubblicazione 21/07/2026altrimenti - una somma addirittura complessivamente superiore a quellainvocata dall’odierna ricorrente (euro 741.874,00), la quale in definitiva nonaveva ragione di dolersi di alcunché all’esito dell’odierno giudizio.3.4 Il terzo motivo è invece inammissibile perché non si ravvisa nelprovvedimento impugnato alcuna violazione del riparto nel raffronto con lostato passivo, per quanto peraltro già sopra evidenziato.4. L’esame del ricorso incidentale condizionato è assorbito.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mrigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condannala parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3.06.2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23657/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris