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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 19318/2024

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12596/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 6552/2014 depositata il04/11/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’avviso di accertamento per il 2009 con la quale era stata recuperata IVA indebitamente detratta su acquisti di rottami ferrosi dalla [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti.

2. La CTP aveva annullato l’atto sul rilevo dell’assenza di prove del coinvolgimento attivo della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva affermato la propria buona fede.

3. L’appello erariale è stato respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse fornito prova della “conoscenza” della frode da parte della [OSCURATO:SOCIETA] ovvero della “consapevolezza” di concorrere con la [OSCURATO:SOCIETA] in operazioni fraudolente, poiché tutti gli accertamenti vedevano come protagonista pressoché unica del raggiro la [OSCURATO:SOCIETA] mentre a carico della [OSCURATO:SOCIETA] vi erano «mere ipotesi».

4. Avverso questa pronunzia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su un motivo, illustrato con memoria.

5. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], che deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 23 e 28 d.P.R. n. 633/1972, 4 lett. d) d.l. n. 429/1982 (conv. con l. n. 516/1982 e mod. dall’art. 2 d.lgs. n. 74/2009), 54 d.P.R. n. 633/1972 nonché dell’art. 2697 c.c. in quanto la CTR aveva erroneamente interpretato e applicato le regole in tema di operazioni soggettivamente inesistenti; in particolare, aveva errato laddove aveva richiesto la prova di un accordo fraudolento coinvolgente il cessionario, essendo sufficiente che costui abbia omesso di effettuare i dovuti controlli sulla regolarità delle operazioni che in questo caso, essendo la [OSCURATO:SOCIETA] un fornitore diretto non occasionale, avrebberoconsentito di accertare la qualità di cartiera dell’apparente fornitrice, desumibile proprio dalle indagini svolte e riassunte dall’avviso di accertamento, riportato per autosufficienza in ricorso; in questo modo, la CTR aveva finito per violare le regole sull’onere della prova, gravando l’Amministrazione oltre il richiesto.

2. Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, poiché la doglianza non rimette in discussione l’apprezzamento svolto dal giudice di merito ma censura l’impianto argomentativo non conforme ai canoni in materia, il motivo è fondato.

3. Va premesso che nel caso di cosiddetta "frode carosello", l'Amministrazione finanziaria, che intenda negare il diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta in rivalsa, deve provare sia la frode del cedente, sia la connivenza del cessionario o almeno la possibilità che lo stesso si avveda con l’uso della diligenza richiesta all’operatore commerciale medio di avvedersi della frode,anche per presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), incombendo sul contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova contraria (Cass. n. 24471 del 2022; Cass. n. 15369 del 2020;Cass. n. 27566 del 2018; Cass. n. 21104 del 2018; Cass. n. 9851 del 2018;Cass. n. 17818 del 2016; Cass. n. 25778 del 2014; Cass. n. 25775 del 2014; Cass. n. 5873 del 2019).

Ove l'Amministrazioneassolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuentela prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità inrapporto alle circostanze del casoconcreto (Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 27566 del 2018) , non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 27555 del 2018).Giurisprudenza anche replicabile in regime di reverse charge (Cass. sez. un. n. 22727 del 2022).

4. In questo caso la CTR ha errato laddove ha richiesto la “consapevolezza” ovvero la “conoscenza” del carattere fraudolento delle operazioni da parte della cessionaria, essendo sufficiente, come sopra osservato, la “conoscibilità”, cioè la ricorrenza di indici che avrebbero consentito ad un operatore commerciale di normale avvedutezza di rendersi conti delle anomalie delle operazioni compiute.

5. Questo errore di fondo ha condotto ad un mal governo delle regole in materia; da un lato, la CTR ha del tutto trascurato il materiale probatorio risultante dagli accertamenti svolti dall’Ufficio (v., in particolare, pagg. 16-17 del ricorso), omettendo di valutarlo sotto l’ottica sopra evidenziata, per concludere che contro la [OSCURATO:SOCIETA] militavano soltanto delle “ipotesi”; dall’altro, ha finito per porre a carico dell’Amministrazione un onere di prova assai più gravoso di quello richiesto in violazione, quindi, delle regole in materia.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.

P.Q.M. accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12596/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6552/2014 depositata il04/11/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’avviso di accertamento per il 2009 con la quale era stata recuperata IVA indebitamente detratta su acquisti di rottami ferrosi dalla [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti. 2. La CTP aveva annullato l’atto sul rilevo dell’assenza di prove del coinvolgimento attivo della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva affermato la propria buona fede. 3. L’appello erariale è stato respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse fornito prova della “conoscenza” della frode da parte della [OSCURATO:SOCIETA] ovvero della “consapevolezza” di concorrere con la [OSCURATO:SOCIETA] in operazioni fraudolente, poiché tutti gli accertamenti vedevano come protagonista pressoché unica del raggiro la [OSCURATO:SOCIETA] mentre a carico della [OSCURATO:SOCIETA] vi erano «mere ipotesi». 4. Avverso questa pronunzia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su un motivo, illustrato con memoria. 5. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], che deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 23 e 28 d.P.R. n. 633/1972, 4 lett. d) d.l. n. 429/1982 (conv. con l. n. 516/1982 e mod. dall’art. 2 d.lgs. n. 74/2009), 54 d.P.R. n. 633/1972 nonché dell’art. 2697 c.c. in quanto la CTR aveva erroneamente interpretato e applicato le regole in tema di operazioni soggettivamente inesistenti; in particolare, aveva errato laddove aveva richiesto la prova di un accordo fraudolento coinvolgente il cessionario, essendo sufficiente che costui abbia omesso di effettuare i dovuti controlli sulla regolarità delle operazioni che in questo caso, essendo la [OSCURATO:SOCIETA] un fornitore diretto non occasionale, avrebberoconsentito di accertare la qualità di cartiera dell’apparente fornitrice, desumibile proprio dalle indagini svolte e riassunte dall’avviso di accertamento, riportato per autosufficienza in ricorso; in questo modo, la CTR aveva finito per violare le regole sull’onere della prova, gravando l’Amministrazione oltre il richiesto. 2. Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, poiché la doglianza non rimette in discussione l’apprezzamento svolto dal giudice di merito ma censura l’impianto argomentativo non conforme ai canoni in materia, il motivo è fondato. 3. Va premesso che nel caso di cosiddetta "frode carosello", l'Amministrazione finanziaria, che intenda negare il diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta in rivalsa, deve provare sia la frode del cedente, sia la connivenza del cessionario o almeno la possibilità che lo stesso si avveda con l’uso della diligenza richiesta all’operatore commerciale medio di avvedersi della frode,anche per presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), incombendo sul contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova contraria (Cass. n. 24471 del 2022; Cass. n. 15369 del 2020;Cass. n. 27566 del 2018; Cass. n. 21104 del 2018; Cass. n. 9851 del 2018;Cass. n. 17818 del 2016; Cass. n. 25778 del 2014; Cass. n. 25775 del 2014; Cass. n. 5873 del 2019). Ove l'Amministrazioneassolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuentela prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità inrapporto alle circostanze del casoconcreto (Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 27566 del 2018) , non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 27555 del 2018).Giurisprudenza anche replicabile in regime di reverse charge (Cass. sez. un. n. 22727 del 2022). 4. In questo caso la CTR ha errato laddove ha richiesto la “consapevolezza” ovvero la “conoscenza” del carattere fraudolento delle operazioni da parte della cessionaria, essendo sufficiente, come sopra osservato, la “conoscibilità”, cioè la ricorrenza di indici che avrebbero consentito ad un operatore commerciale di normale avvedutezza di rendersi conti delle anomalie delle operazioni compiute. 5. Questo errore di fondo ha condotto ad un mal governo delle regole in materia; da un lato, la CTR ha del tutto trascurato il materiale probatorio risultante dagli accertamenti svolti dall’Ufficio (v., in particolare, pagg. 16-17 del ricorso), omettendo di valutarlo sotto l’ottica sopra evidenziata, per concludere che contro la [OSCURATO:SOCIETA] militavano soltanto delle “ipotesi”; dall’altro, ha finito per porre a carico dell’Amministrazione un onere di prova assai più gravoso di quello richiesto in violazione, quindi, delle regole in materia. 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito. P.Q.M. accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa c
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