Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:327
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0385 - IT
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61997C0385
Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 25 giugno 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Direttive 93/118/CE e 94/59/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]385/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06115
Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee mira a far dichiarare che, non avendo adottato e non avendole comunicato, nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CEE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (1), e
- della [OSCURATO:PERSONA] 2 dicembre 1994, 94/59/CE, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine (Trichinelle spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (2),
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e di tali direttive.
2 In forza dell'art. 3, n. 1, della direttiva 93/118, gli Stati membri dovevano attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva al più tardi il 31 dicembre 1993, per quanto riguarda i requisiti dell'allegato nonché dell'art. 5, modificato, della direttiva 85/73 e al più tardi il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda le altre disposizioni. Conformemente a tale norma, gli Stati membri erano tenuti ad informare immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni adottate.
3 Parimenti, in forza dell'art. 2, primo comma, della direttiva 94/59, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 1_ gennaio 1995, ed informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
4 Avendo constatato che tali termini erano scaduti senza che essa fosse stata informata dell'esistenza di misure di trasposizione adottate dalla Repubblica ellenica, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento di accertamento di inadempimento, ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
5 Con lettera 16 maggio 1995, essa ha invitato il governo ellenico a presentare le sue osservazioni sulla mancata adozione delle disposizioni necessarie per trasporre le direttive 93/118 e 94/59 nell'ordinamento interno.
6 Poiché il governo ellenico non ha risposto a tale lettera nel termine prescritto, la [OSCURATO:PERSONA] gli ha inviato, il 24 settembre 1996, un parere motivato nel quale essa considerava che la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi che le incombevano.
7 Nella sua controreplica, la Repubblica ellenica ha indicato che essa aveva provveduto alla trasposizione della direttiva 94/59 con il decreto presidenziale n. 345/97 recante «Modifica e integrazione delle norme del decreto presidenziale n. 599/85 relativo alle condizioni sanitarie che devono essere soddisfatte dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne importati in Grecia da paesi terzi (FEK A 213), in conformità con la direttiva 94/59 della [OSCURATO:PERSONA] (FEK A 233)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica il 25 novembre 1997.
8 Con lettera 10 marzo 1998, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso per inadempimento nella parte in cui quest'ultimo riguardava la mancata trasposizione della direttiva 94/59.
9 Per quanto riguarda la parte del ricorso relativa alla mancata trasposizione della direttiva 93/118, la Repubblica ellenica ha indicato che essa aveva elaborato un progetto di decreto presidenziale riguardante l'armonizzazione del diritto nazionale e di tale direttiva, ma che le sembrava opportuno completare tale decreto in vista della contemporanea trasposizione della direttiva 93/118 e della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73 per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (3).
10 Risulta pertanto che la Repubblica ellenica non contesta che la direttiva di cui trattasi non è stata trasposta nel termine impartito, cosicché occorre considerare fondato il ricorso per inadempimento agli obblighi prescritti dalla direttiva 93/118 proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 5, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, a meno che tale rinuncia appaia giustificata dal comportamento della controparte.
13 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato ad una parte del ricorso in seguito all'adozione da parte della Repubblica ellenica, successivamente alla proposizione del ricorso, delle misure necessarie a garantire la trasposizione della direttiva 94/59 nel suo ordinamento interno.
14 Ne consegue che la rinuncia parziale della [OSCURATO:PERSONA] è motivata dall'atteggiamento della Repubblica ellenica che, peraltro, è soccombente per il resto, cosicché va condannata alle spese.
Conclusione
15 Di conseguenza propongo alla Corte di dichiarare che:
«1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato né comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3, n. 1, della detta direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.»
(1) - GU L 340, pag. 15.
(2) - GU L 315, pag. 18.
(3) - GU L 162, pag. 1.