CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17943/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2353CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 448/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 11/06/2024 R.G.N. 1390/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27030/2024Numero di raccolta generale 17943/20261. La Corte di appello di Catanzaro, per quanto ancora qui inD ata pubblicazione 04/06/2026rilievo, pronunziando sul gravame principale propostodall’INPS e su quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,accoglieva l’appello principale, rigettato l’incidentale, e, inriforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, respingeval’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di addebitoemesso dall’INPS e notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], conseguente agliaccertamenti ispettivi di cui al verbale del 25.2.2011, permancato versamento dei contributi previdenziali in favore dellagestione aziende con lavoratori dipendenti in relazione alperiodo dal 9/2005 al 9/2010.2. Propone ricorso per cassazione, articolato in un unicomotivo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando altresì memorie invista dell’adunanza camerale.3. Resiste con controricorso INPS.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la societàindicata in epigrafe denunzia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943c.c. e 99 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sostiene che la sentenza impugnata viola lesopraindicate disposizioni nella parte in cui afferma chel’effetto interruttivo della prescrizione consegue, ex art. 2934,comma 2, c.c., anche alla costituzione del creditore convenutonel giudizio per l’accertamento negativo di un obbligocontributivo previdenziale, costituzione nella quale lo stessocreditore chiede semplicemente l’accertamento del propriocredito, senza proporre alcuna domanda di adempimento.Numero registro generale 27030/2024A supporto di quanto innanzi sostenuto richiama diverse Numero sezionale 2353/2026Numero di raccolta generale 17943/2026pronunzie di questa Corte (cfr. Cass. n. 12058/2014, Cass. n.D ata pubblicazione 04/06/20269589/2018, nonché Cass. n. 12279/2020) e viene chiesto dirimeditare l’orientamento, più recente, di segno contrariomanifestato in Cass. n. 21799/2021.1.1. Al fine di meglio comprendere la questione proposta, rilevail Collegio che - secondo quanto emerge dalla sentenzaimpugnata (cfr. pag. 2) – anteriormente al presente giudizio,la società indicata in epigrafe ne promuoveva altro (avverso ilverbale ispettivo che accertava i crediti poi oggetto dell’avvisodi addebito qui impugnato), conclusosi con sentenza delTribunale di Paola del 18.9.2018, che rigettava il ricorso inprevenzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giudizio poiconcluso con ordinanza di questa Corte n. 15606/2021 diaccertamento dei crediti INPS (cfr. pag. 4 della sentenza: sussiste il giudicato sulla sussistenza dei crediti contributiviINPS per il periodo 9/2005 – 9/2020 ).Tanto premesso, nel mezzo viene posta in discussionel’efficacia interruttiva della prescrizione della memoriadell’INPS depositata nel giudizio di opposizione al verbaleispettivo di cui innanzi si è detto, memoria in cui il predettoente previdenziale chiedeva il solo l’accertamento dei propricrediti, ma non anche l’adempimento.1.2. Il motivo è complessivamente infondatoLa sentenza della Corte di Appello, infatti, dà atto, in premessa,come già in parte anticipato che “con ordinanza n.15606/2023 – acquisita a cura della cancelleria – la SupremaCorte ha rigettato il ricorso proposto dalla società avverso lasentenza di questa Corte n. 56/2021, sicché sussiste giudicatosulla sussistenza dei crediti contributivi Inps per il periodo9/2005-9/2010 di cui al verbale ispettivo del 25.2.2011, dalNumero registro generale 27030/2024quale è scaturito il recupero disposto con l’avviso di addebito Numero sezionale 2353/2026Numero di raccolta generale 17943/2026notificato il 28.5.2019” (cfr. pag. 4). Data pubblicazione 04/06/2026Tale giudicato, invero non posto in discussione nemmeno dallaparte ricorrente in cassazione, non è tuttavia dirimente ai finidella risoluzione della questione per come essa è stataprospettata nel mezzo, in cui si assume che la richiesta diaccertamento (e non di adempimento) dei crediti non è idoneaalla interruzione della prescrizione.1.3. Come anticipato, il motivo è infondato alla luce dei piùrecenti orientamenti del giudice di legittimità, qui pienamentecondivisi e cui si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c.Questa Corte (cfr. Cass. n. 21799/2021) ha infatti affermato,mutando il precedente orientamento, che la richiesta delconvenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamentonegativo di un debito è idonea ad interrompere la prescrizionedel diritto vantato, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, inconcreto, a ribadire le ragioni del credito e a chiedernel'accertamento giudiziale, con i consequenziali effettipermanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendoun'azione di accertamento negativo contenere implicitamentequella di accertamento della titolarità della situazione giuridicadedotta in giudizio.La Corte nel precedente innanzi richiamato, in applicazione ditale principio, ha quindi cassato con rinvio la sentenza di meritoche aveva negato efficacia interruttiva alla memoria dicostituzione con cui l'INPS aveva chiesto il rigetto dell'azionedi accertamento negativo di un obbligo contributivo, senzaverificare, in concreto, se tale richiesta contenesse anchequella di un'affermazione positiva delle sue ragioni creditorie.Numero registro generale 27030/2024Più di recente, poi, nel medesimo segno va ricordata anche Numero sezionale 2353/2026Numero di raccolta generale 17943/2026Cass. n. 31435/2024 che, in modo ancor più netto, ha statuito:D ata pubblicazione 04/06/2026 la richiesta del creditore di rigetto della domanda diaccertamento negativo proposta dal presunto debitore haeffetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensidell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cuiall'art. 2945, comma 2, c.c. .Nel caso all’attenzione in quest’ultima pronunzia, questa Corteha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciutoefficacia interruttiva della prescrizione alla costituzionedell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazionedella cartella di pagamento e del preavviso di fermo, avevacontestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto,senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamentodel proprio credito.1.4. Ebbene, ribadito che questo Collegio condivide e fa proprii principi affermati nelle pronunzie da ultime ricordate, allemotivazioni delle quali si riporta anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c., venendo alla fattispecie qui all’attenzione, lapronunzia della Corte territoriale è in sintonia con gli approdiultimi della giurisprudenza di legittimità.Il giudice territoriale ha infatti affermato (cfr. pag. 4) che nel giudizio di accertamento negativo introdotto dallasocietà, l’INPS si era costituito in giudizio non solo chiedendoil rigetto del ricorso, ma esplicitando un’affermazione positivadelle sue ragioni creditorie con richiesta di dichiarare lasussistenza dell’obbligo contributivo di controparte (cfr.memoria del 13.12.2012 nel giudizio iscritto al n. 447/2012presso il Tribunale di Paola), sicché la sua memoria dicostituzione ha valenza di atto interruttivo della prescrizionecon gli effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, c.c.(secondo cui l’efficacia perdura fino al momento in cui pasNsuam einro registro generale 27030/2024Numero sezionale 2353/2026giudicato la sentenza che definisce il giudizio); perNtuamnertoo d,i raccolta generale 17943/2026allorquando è stato notificato l’avviso di addebito in dataD ata pubblicazione 04/06/202628.5.2019 non era maturata la prescrizione, il cui termine erainterrotto con effetto permanente .2. Conclusivamente, alla luce di quanto innanzi, il ricorso varigettato.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, da parte della parte ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13.La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alpagamento in favore dell’INPS delle spese del presente giudizioche liquida in complessivi euro 5.000 per compenso, oltre200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, da parte della parte ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2026.La PresidenteNumero registro generale 27030/2024Numero sezionale 2353/2026Numero di raccolta generale 17943/2026Data pubblicazione 04/06/2026