CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33663/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2026 della Corte d'assise di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Napoli, infunzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di incidente diesecuzione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale silamentava che nel provvedimento di cumulo n. 997 del 2023 non si era tenutoconto della sentenza della Corte di assise di Napoli, irrevocabile il 18 ottobre2023, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen., commesso in Napoli nel 2005, oggetto della sentenzadella Corte di appello di Napoli dell’11 febbraio 2008 (sub 9 del casellario), e ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. oggetto della sentenza del Tribunale diNapoli del 31 marzo 2008 (sub 10 del casellario), accertato in Napoli fino al 2006con condotta perdurante.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motividi ricorso, di seguito indicati.2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al principio del ne bis in idem e del favor rei.Deduce il ricorrente che la Corte di assise di Napoli, negando la riconduzionedelle condanne indicate ad un unico vincolo della continuazione nonostantel’evidenza del fatto associativo unitario, ha determinato una ingiustificatamoltiplicazione del carico sanzionatorio eludendo la funzione rieducativa dellapena e il principio di legalità della stessa in fase esecutiva.L’ordinanza, erroneamente, si sarebbe limitata ad una presa d’atto deicumuli parziali, omettendo di indagare la natura unitaria del vincolo.Inoltre, il ricorrente deduce che il provvedimento risulta viziato damotivazione apparente e apodittica in quanto la Corte di assise di Napoli nonavrebbe reso alcuna motivazione alle specifiche doglianze difensive.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erroneaapplicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione.Si osserva che il provvedimento impugnato ha ignorato il decisum contenutonella pronuncia delle Sezioni Unite n. 7029 del 2024 ponendosi in contrasto contale decisione lì dove nel calcolare il cumulo giuridico ha proceduto a unaricostruzione autonoma e peggiorativa della pena base, eludendo il vincoloderivante dal giudicato relativo al rito abbreviato; il Giudice dell’esecuzione nonavrebbe rispettato il perimetro valutativo imposto dalla predetta decisione cheimpone di preservare i benefici edittali già cristallizzati. Né il giudicedell’esecuzione si è attenuto ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale nellesentenze n. 210 del 2013 e n. 361 del 1994.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 27,comma 3, Cost., 133 e 671 cod. proc. pen. per l’evidente deficit motivazionale inpunto di finalismo rieducativo della pena, non avendo il Giudice proceduto allavalutazione individualizzata della posizione del ricorrente, venendo meno aiprincipi affermati da Corte cost. nella sentenza n. 208 del 2024 che ha ribaditoche il tempo trascorso dall’epoca dei fatti e il percorso di reinserimento socialegià compiuto non possono restare estranei alla valutazione del Giudicedell’esecuzione.Deduce ancora la difesa che il Giudice dell’esecuzione ha omesso diconsiderare la documentazione difensiva dalla quale risulta il superamento delleistanze criminogene e il concreto reinserimento sociale del ricorrente.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza perviolazione del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa, in quanto non èstata resa disponibile alla difesa la sentenza del Tribunale di Napoli, nonostantela prova dell’avvenuto pagamento dei diritti e dell’invio della richiesta tramitePEC, impedendo al ricorrente di intervenire nel procedimento in modoconsapevole ed efficace.Inoltre, si deduce che la Corte di assise di Napoli ha deciso l’incidente diesecuzione nonostante l’incertezza sull’effettivo deposito del calcolo del cumulorichiesto al Procuratore; e, infine, si rappresenta che l’ordinanza risulta viziata lìdove non dà atto dell’avvenuto deposito del parere negativo della Procura e,qualora depositato, della mancata notifica o comunicazione dello stesso alladifesa, impedendo l’esercizio del diritto di replica.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, FerdinandoLignola, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente, nel dolersi del diniego di rideterminazione della pena daespiare, ha formulato censure meramente generiche, non confrontandosi con lamotivazione dell’ordinanza impugnata, la quale ha rigettato l’istanza sul rilievodella formazione di due distinti cumuli, individuando nella data del 31 gennaio2006, corrispondente all’inizio del periodo detentivo, il discrimine ai fini dellapredisposizione di due cumuli parziali. In tale prospettiva, nel primoprovvedimento è stata inserita la condanna dell’11 febbraio 2008, relativa a fatticommessi nel 2005, e nel secondo quella del marzo 2008, concernente fatti del2006, avendo riguardo, dunque, alla data di commissione dei reati e riportando,per ciascuna condanna, la pena come determinata dalla sentenza della Corte diassise di Napoli, irrevocabile il 18 ottobre 2023.A fronte di tale apparato motivazionale, il ricorrente si è limitato a dedurre,in termini del tutto generici, la violazione del favor rei e del divieto di ne bis inidem, senza tuttavia indicare le specifiche ragioni poste a fondamento delledenunciate violazioni.Va, inoltre, osservato che la doglianza difensiva, con la quale si lamenta,nella sostanza, che le due imputazioni associative oggetto delle sentenze dellaCorte di assise di Napoli dell’11 febbraio 2008 e del Tribunale di Napoli del 31marzo 2008 non siano state considerate come espressione di un unico reatopermanente con pena unica, ma siano state apprezzate quali distinti segmentidella partecipazione all’associazione camorristica, unificati dal vincolo dellacontinuazione, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione dellasentenza emessa dalla Corte di assise di Napoli il 16 maggio 2023, irrevocabile il18 ottobre 2023, con la quale è stata riconosciuta la continuazione ai sensidell’art. 81 cod. pen.Ne consegue che l’incidente di esecuzione proposto, volto a ottenere larideterminazione della pena alla luce dell’asserita erroneità del riconoscimentooperato in sede di cognizione, non costituisce il rimedio processuale idoneo aintrodurre una simile censura.Correttamente, pertanto, il provvedimento di cumulo ha recepito le duefrazioni di pena applicate ai reati-satellite, in conformità al criterio stabilitodall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., procedendo a due cumuli distinti.Al riguardo viene in rilievo il principio secondo cui, in tema di esecuzionedelle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità delrapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizioderivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralitàdi reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio delladetenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottopostoalle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla penainflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancoraespiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di unadeterminata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, ilcondannato commetta un nuovo reato (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Del,Rv. 278939 – 01: principio affermato in relazione a una fattispecie in cui è stataesclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per unreato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad unprovvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare).Si tratta del principio di unitarietà dell’esecuzione espresso dall’art. 663 cod.proc. pen. in relazione al quale assume rilievo fondamentale il dato cronologico:il cumulo postula che le pene si riferiscano tutte a reati commessi primadell’inizio dell’esecuzione per una di esse.3. Le doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo sono manifestamenteinfondate giacché si risolvono in argomentazioni generiche volte a dedurre laviolazione di principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e dallagiurisprudenza costituzionale in tema di trattamento sanzionatorio senza offrireprecisi elementi, nemmeno deducibili dall’istanza originaria, per rapportare taliviolazioni alla specifica situazione del ricorrente.Né risultano spiegate le ragioni per cui il Giudice dell’esecuzione, anziché ilTribunale di sorveglianza, avrebbe dovuto tener conto de percorso rieducativodel ricorrente.4. Manifestamente infondate sono altresì le censure in punto di violazione delcontraddittorio e del diritto di difesa, oggetto del quarto motivo di ricorso,dovendosi desumere dal verbale di udienza che il difensore ha ritualmentepartecipato all’udienza del 6 marzo 2026 e nulla ha eccepito al riguardo.5. Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso va, dunque, dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favoredella cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]