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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 maggio 2021

Cassazione n. 18186/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso già pronunciata dal Tribunale di Pesaro con sentenza 23 ottobre 2018.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, PALLADINI Renato e BOCCOLINO Francesco. 3.

I ricorsi, con cui si lamenta la mancata valutazione dell'istanza di legittimo impedimento presentata il 7/5/2021 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono inammissibili.

Non rileva il legittimo impedimento dell'imputato quando la trattazione del procedimento sia avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 senza che nessuno dei ricorrenti avesse chiesto disporsi la trattazione orale.

In tal caso, infatti, la presenza delle parti non era prevista nemmeno in forma eventuale.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso già pronunciata dal Tribunale di Pesaro con sentenza 23 ottobre 2018. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, PALLADINI Renato e BOCCOLINO Francesco. 3. I ricorsi, con cui si lamenta la mancata valutazione dell'istanza di legittimo impedimento presentata il 7/5/2021 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono inammissibili. Non rileva il legittimo impedimento dell'imputato quando la trattazione del procedimento sia avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 senza che nessuno dei ricorrenti avesse chiesto disporsi la trattazione orale. In tal caso, infatti, la presenza delle parti non era prevista nemmeno in forma eventuale. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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