Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30883/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a FIRENZE il 22/07/2001 avverso la sentenza del 02/05/2025 del TRIBUNALE di PRATO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Prato resa il 2 maggio 2025, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 4.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001; fatto accertato il 25 settembre 2020 a Prato.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto generico, non essendo esplicitate le ragioni che avrebbero giustificato una determinazione della pena in senso più favorevole, non potendosi in ogni caso sottacere che all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, il che induce a escludere che il complessivo trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da particolare rigore.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a FIRENZE il 22/07/2001 avverso la sentenza del 02/05/2025 del TRIBUNALE di PRATO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Prato resa il 2 maggio 2025, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 4.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001; fatto accertato il 25 settembre 2020 a Prato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto generico, non essendo esplicitate le ragioni che avrebbero giustificato una determinazione della pena in senso più favorevole, non potendosi in ogni caso sottacere che all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, il che induce a escludere che il complessivo trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da particolare rigore. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30883/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris