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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29005/2022

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a seguente SENTENZOIn sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA],ohe ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma del 4 maggio scorso, che ne ha respinto l'appello ex art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 23 febbraio precedente, che aveva rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari, cui attualmente si trova sottoposta, in relazione a vari reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali è in corso il processo d'appello, a sèguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.

2. La ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di attualità del ritenuto pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura in atto.

A tal fine evidenzia: che i fatti per cui è processo risalgono a settembre del 2020; che ella è incensurata; che ha sempre rispettato le prescrizioni cautelari impostele; che il trattamento sanzionatorio, nei relativi gradi di giudizio, si è andato progressivamente attenuando ed è prevedibile che ciò accada anche all'esito del giudizio di rinvio, essendo divenuto reato più grave quello di cui al citato art. 73, comma 4, dopo la riqualificazione ai sensi del comma 5 dei fatti in origine sussunti nel comma 1 di tale disposizione; che, così riqualificati i fatti, il termine massimo della custodia cautelare sarebbe pari a due anni, ai sensi dell'art. 303, comma 4, lett. a), cod. proc. pen., e dunque d'imminente scadenza; che, potendo ella beneficiare, all'esito del giudizio, delle riduzioni di pena per liberazione anticipata, la custodia cautelare già sofferta finirebbe per essere superiore alla prevedibile pena finale; che, infine, l'ordinanza impugnata comunque non motiva in punto di proporzionalità della misura già applicata rispetto alla gravità del fatto ed all'entità delle prevedibile sanzione.

3. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'impugnazione è inammissibile.

4.1. I rilievi proposti, anzitutto, sono generici, poiché puramente reiterativi di quelli proposti con l'appello; inoltre attengono a profili di merito, quali l'incensuratezza dell'imputata ed il rispetto, da parte sua„ delle prescrizioni cautelari, di cui s'invoca una diversa valutazione, tuttavia preclusa al giudice di legittimità; oppure si fondano su presupposti puramente eventuali e, allo stato, soltanto auspicati dalla difesa ricorrente, quali una riduzione della pena e la conseguente possibilità di accesso a benefici penitenziari.

4.2. Il termine massimo di custodia non è ancora scaduto e, in difetto di specifici e peculiari elementi tali da far ritenere proporzionata la custodia già eseguita, il giudizio di proporzionalità è quello compiuto, in via generale, dal legislatore, con l'indicazione dei differenti termini massimi di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., calibrati in funzione della sanzione edittale e, quindi, della gravità obiettiva dei reati.

Quanto, poi, alla censura relativa all'assenza di motivazione sulla proporzionalità della misura nel caso specifico, ai sensi dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., la stessa non può essere ammessa: essa, infatti, non soltanto è generica, in quanto non è sorretta dall'allegazione di circostanze peculiari riguardanti la posizione dell'imputata ed elude le motivate affermazioni dell'ordinanza, secondo cui un'ulteriore riduzione di pena risulta assai improbabile e la misura in atto sarebbe già la più blanda possibile; ma, ancor prima, non è consentita, poiché proposta per la prima volta con il presente ricorso e non anche con l'appello.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZOIn sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA],ohe ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma del 4 maggio scorso, che ne ha respinto l'appello ex art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 23 febbraio precedente, che aveva rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari, cui attualmente si trova sottoposta, in relazione a vari reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali è in corso il processo d'appello, a sèguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. 2. La ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di attualità del ritenuto pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura in atto. A tal fine evidenzia: che i fatti per cui è processo risalgono a settembre del 2020; che ella è incensurata; che ha sempre rispettato le prescrizioni cautelari impostele; che il trattamento sanzionatorio, nei relativi gradi di giudizio, si è andato progressivamente attenuando ed è prevedibile che ciò accada anche all'esito del giudizio di rinvio, essendo divenuto reato più grave quello di cui al citato art. 73, comma 4, dopo la riqualificazione ai sensi del comma 5 dei fatti in origine sussunti nel comma 1 di tale disposizione; che, così riqualificati i fatti, il termine massimo della custodia cautelare sarebbe pari a due anni, ai sensi dell'art. 303, comma 4, lett. a), cod. proc. pen., e dunque d'imminente scadenza; che, potendo ella beneficiare, all'esito del giudizio, delle riduzioni di pena per liberazione anticipata, la custodia cautelare già sofferta finirebbe per essere superiore alla prevedibile pena finale; che, infine, l'ordinanza impugnata comunque non motiva in punto di proporzionalità della misura già applicata rispetto alla gravità del fatto ed all'entità delle prevedibile sanzione. 3. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'impugnazione è inammissibile. 4.1. I rilievi proposti, anzitutto, sono generici, poiché puramente reiterativi di quelli proposti con l'appello; inoltre attengono a profili di merito, quali l'incensuratezza dell'imputata ed il rispetto, da parte sua„ delle prescrizioni cautelari, di cui s'invoca una diversa valutazione, tuttavia preclusa al giudice di legittimità; oppure si fondano su presupposti puramente eventuali e, allo stato, soltanto auspicati dalla difesa ricorrente, quali una riduzione della pena e la conseguente possibilità di accesso a benefici penitenziari. 4.2. Il termine massimo di custodia non è ancora scaduto e, in difetto di specifici e peculiari elementi tali da far ritenere proporzionata la custodia già eseguita, il giudizio di proporzionalità è quello compiuto, in via generale, dal legislatore, con l'indicazione dei differenti termini massimi di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., calibrati in funzione della sanzione edittale e, quindi, della gravità obiettiva dei reati. Quanto, poi, alla censura relativa all'assenza di motivazione sulla proporzionalità della misura nel caso specifico, ai sensi dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., la stessa non può essere ammessa: essa, infatti, non soltanto è generica, in quanto non è sorretta dall'allegazione di circostanze peculiari riguardanti la posizione dell'imputata ed elude le motivate affermazioni dell'ordinanza, secondo cui un'ulteriore riduzione di pena risulta assai improbabile e la misura in atto sarebbe già la più blanda possibile; ma, ancor prima, non è consentita, poiché proposta per la prima volta con il presente ricorso e non anche con l'appello. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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