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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12268/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Forlì il 29 settembre 2021, per quanto in questa sede rileva, ha applicato allo stesso, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A: più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesse in data antecedente e prossima al 20 ottobre 2018 e tra gennaio e aprile 2019; capo N, più violazioni dell'art. 73, cornma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in data antecedente e prossima al 12 marzo 2020), la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta violazione di legge in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, che sarebbero tutti da ricondurre, a suo avviso, al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, poiché è vero che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art 444 cod. proc. pen. può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal Giudice, giacché la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto, rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5 del 19/01/2000, P.G. in proc.

Neri, Rv. 215825; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), tuttavia, le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione.

L'accusa, infatti, come giuridicamente qualificata, non può essere più messa in discussione, salvi i casi di palese incongruità (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 260392; Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 239449; Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc.

Obiapuna, Rv. 228047).

E si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, alla luce delle informazioni che si traggono dalla sentenza impugnata.

Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Forlì il 29 settembre 2021, per quanto in questa sede rileva, ha applicato allo stesso, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A: più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesse in data antecedente e prossima al 20 ottobre 2018 e tra gennaio e aprile 2019; capo N, più violazioni dell'art. 73, cornma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in data antecedente e prossima al 12 marzo 2020), la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta violazione di legge in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, che sarebbero tutti da ricondurre, a suo avviso, al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, poiché è vero che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art 444 cod. proc. pen. può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal Giudice, giacché la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto, rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, P.G. in proc. Neri, Rv. 215825; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), tuttavia, le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione. L'accusa, infatti, come giuridicamente qualificata, non può essere più messa in discussione, salvi i casi di palese incongruità (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 260392; Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 239449; Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047). E si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, alla luce delle informazioni che si traggono dalla sentenza impugnata. Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14
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