CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27826/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: indagini finanziarie Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 1898/07/20 depositata in data 28/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno 2009, rideterminava il reddito, l’IRAP e l’Iva dovuti a seguito delle risultanze di indagini finanziarie; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi di ricorso; il contribuente resiste con controricorso,illustrato da memoria; Considerato che: - il primo motivo di ricorso si duole della nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. , per avere il giudice dell’appello mancato di dar contezza in motivazione della documentazione in forza della quale ha ritenuto fornita la prova, da parte del contribuente, della irrilevanza reddituale del movimento bancario di euro 10.000,00; - il motivo è fondato; - anche recentemente questa Corte Suprema (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 11696 del 05/05/2021 ) ha chiarito come in tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione posta dall'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione; - ancora, si è in termini puntualizzato come (Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018 ) in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione; tali principi derivano dalla considerazione pure costante in giurisprudenza di legittimità secondo la quale (si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 30786 del 28/11/2018 ) in tema di accertamenti bancari, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi; - alla luce di tali principi, è evidente che la semplice asserzione relativa alla “tracciabilità delle operazioni” risulta del tutto inidonea, in quanto priva diogni minima analiticità, a dar conto sia dell’analisi del materiale probatorio che va specificamente dedotto e specificamente contestato, sia della valutazione datane dal giudice dell’appello; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice dell’appel lo per nuovo esame; - alla luce della decisione che precede, il secondo motivo è assorbito; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione, che statuirà anche quanto al