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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 42716/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla declaratoria di non esecutività della sentenza resa da quell'ufficio giudiziario in data 18 ottobre 2019 - che lo condannava alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 588 e 612 cod. pen. - e di restituzione in termini per poter proporre ricorso per cassazione, lamentando di non aver ricevuto rituale notifica della sentenza ex art. 128 cod. proc. pen.

Il giudice dell'esecuzione osservava che al Latini era stato dato rituale avviso dell'udienza camerale e che l'udienza si era svolta con la partecipazione del difensore e del Procuratore della Repubblica.Preliminarmente la Corte di appello precisava che si versava nell'ipotesi di istanza ex art. 670 cod. proc. peri. e non di richiesta di restituzione in termini, in quanto l'inosservanza si era verificata non per causa non imputabile all'interessato, bensì per la mancata conoscenza di un atto determinata da una nullità procedimentale.

Nel merito, inoltre, riteneva l'istanza non accoglibile per insussistenza dei presupposti, posto che all'imputato assente nel giudizio di appello svoltosi con rito camerale non è dovuta la notifica né dell'avviso di deposito, ex art. 128 cod. proc. pen., né della sentenza stessa ex art. 442, comma 3, cod. proc. pen., in ossequio a quanto affermato da Sez.

U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470, secondo cui, a seguito della riforma della disciplina della contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att., per abrogazione tacita per effetto della legge n. 479 del 1999 che, estendendo l'istituto della contumacia anche al rito abbreviato, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con la legge n. 67 del 2014.

Di conseguenza, rilevava la Corte di appello, non avendo il Latini proposto ricorso per cassazione, la sentenza pronunciata in data 18 ottobre 2019 e depositata in data 5 novembre 2019, nel termine di trenta giorni indicati nel dispositivo ex art. 533, comma 3, cod. proc. pen., era divenuta irrevocabile in data 3 gennaio 2020.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, e, in particolare degli artt. 127, 128, 599, comma 1, 670, comma 1, 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

La difesa assume che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente applicato il principio affermato da Sez.

U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 al giudizio di appello tenutosi nelle forme camerali a seguito di rito abbreviato in primo grado.

In realtà, sostiene il ricorrente, le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite riguardano esclusivamente il caso della celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato in udienza preliminare.

Di conseguenza, ritiene la difesa, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto in modo arbitrario che l'art.128 cod. proc. pen. non si applicasse ai procedimenti in grado di appello celebrati nella forma camerale ex artt. 599 cod. proc. pen.

In realtà, assume il ricorrente, tale disciplina non avrebbe subito alcuna modifica per effetto dell'introduzione del procedimento in absentia, per cui all'imputato non presente era ancora oggi dovuta la notifica della sentenza pronunciata in sua assenza.3.

Con requisitoria scritta depositata in data 9 settembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che l'estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato d'appello, dopo l'introduzione del processo in absentia di cui alla legge n. 67 del 2014, non deve essere notificato all'imputato non comparso, di talché, come per il processo ordinario, i termini per l'impugnazione, nel caso di tempestivo deposito della motivazione, decorrono dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza agli imputati rimasti assenti, adempimento non più dovuto.

Tale interpretazione è conforme all'arresto Sez.

U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470, che, appunto, ha precisato che le modifiche introdotte nel 2014 hanno avuto riflesso non solo sul giudizio abbreviato celebratosi in primo grado, ma anche sul giudizio abbreviato in grado di appello, con la conseguenza che la sentenza emessa in secondo grado non deve essere notificata per estratto all'imputato assente ed il termine per impugnare suddetta decisione decorre, anche per l'imputato che non vi abbia presenziato, dalla data della lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.

In definitiva, rimarca il Pubblico ministero, in base alla normativa introdotta dalla legge n. 67 del 2014, nel giudizio abbreviato d'appello l'imputato è rappresentato dal difensore, ex art. 420-quinquies cod. proc. pen., e, quindi, svolgendosi il procedimento con le forme del rito camerale, è divenuto del tutto improprio il richiamo alla normativa sulla contumacia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivo manifestamente infondato.

Preliminarmente, il Collegio ritiene corretta la qualificazione dell'istanza proposta, operata dalla Corte di appello, come incidente di esecuzione, conformandosi al condivisibile orientamento di legittimità secondo il quale la restituzione in termini - attenendo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore - non è ammessa allorché venga dedotta una nullità procedimentale, non verificandosi in presenza di quest'ultima la decadenza dal termine (Sez. 4, n. 54036 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274751; Sez. 6, n. 15230 del 31/01/2003, Rossi, Rv. 22543001).Pertanto, la nullità o inesistenza della notificazione lamentata dal ricorrente, in quanto attiene alla regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, affinché il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione (tra le altre, Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C. Rv. 281547).

Nel merito, per quanto riguarda la dedotta necessità di garantire all'appellante, assente all'udienza camerale in cui è stata trattata l'impugnazione da lui proposta, la conoscenza della sentenza di secondo grado, mediante notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto, va ribadito che Sez.

U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470, ha stabilito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, precisando, in motivazione, che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato - in primo e secondo grado - l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67, che trova applicazione, pertanto, non solo sul giudizio abbreviato celebratosi in primo grado, ma anche sul giudizio abbreviato in grado di appello.

La soluzione data alla questione in esame, hanno puntualizzato le Sezioni Unite, non viola alcuna delle tre regole - secondo le quali la nuova norma deve disciplinare il processo dal momento della sua entrata in vigore; gli atti compiuti nel vigore della legge previgente devono restare validi; la nuova disciplina, non deve avere effetto retroattivo- in quanto l'abrogazione della regola della notifica dell'estratto della sentenza si applica dal 2 gennaio 2000 e cioè dall'entrata in vigore della legge n. 479 del 2000; che gli atti compiuti nel vigore della legge previgente restano validi; che la nuova disciplina, non ha effetto retroattivo.

La recente pronunzia del massimo organo nomofilattico rende, quindi, del tutto irrilevante quanto in concreto accaduto in giudizio, avuto specificamente riguardo alla mera eventualità, riconosciuta dallo stesso ricorrente, della presenza del difensore, di fiducia o d'ufficio, all'udienza camerale di appello.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, esclusa la necessità della notifica dell'estratto della sentenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla declaratoria di non esecutività della sentenza resa da quell'ufficio giudiziario in data 18 ottobre 2019 - che lo condannava alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 588 e 612 cod. pen. - e di restituzione in termini per poter proporre ricorso per cassazione, lamentando di non aver ricevuto rituale notifica della sentenza ex art. 128 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione osservava che al Latini era stato dato rituale avviso dell'udienza camerale e che l'udienza si era svolta con la partecipazione del difensore e del Procuratore della Repubblica.Preliminarmente la Corte di appello precisava che si versava nell'ipotesi di istanza ex art. 670 cod. proc. peri. e non di richiesta di restituzione in termini, in quanto l'inosservanza si era verificata non per causa non imputabile all'interessato, bensì per la mancata conoscenza di un atto determinata da una nullità procedimentale. Nel merito, inoltre, riteneva l'istanza non accoglibile per insussistenza dei presupposti, posto che all'imputato assente nel giudizio di appello svoltosi con rito camerale non è dovuta la notifica né dell'avviso di deposito, ex art. 128 cod. proc. pen., né della sentenza stessa ex art. 442, comma 3, cod. proc. pen., in ossequio a quanto affermato da Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470, secondo cui, a seguito della riforma della disciplina della contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att., per abrogazione tacita per effetto della legge n. 479 del 1999 che, estendendo l'istituto della contumacia anche al rito abbreviato, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con la legge n. 67 del 2014. Di conseguenza, rilevava la Corte di appello, non avendo il Latini proposto ricorso per cassazione, la sentenza pronunciata in data 18 ottobre 2019 e depositata in data 5 novembre 2019, nel termine di trenta giorni indicati nel dispositivo ex art. 533, comma 3, cod. proc. pen., era divenuta irrevocabile in data 3 gennaio 2020. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, e, in particolare degli artt. 127, 128, 599, comma 1, 670, comma 1, 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. La difesa assume che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente applicato il principio affermato da Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 al giudizio di appello tenutosi nelle forme camerali a seguito di rito abbreviato in primo grado. In realtà, sostiene il ricorrente, le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite riguardano esclusivamente il caso della celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato in udienza preliminare. Di conseguenza, ritiene la difesa, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto in modo arbitrario che l'art.128 cod. proc. pen. non si applicasse ai procedimenti in grado di appello celebrati nella forma camerale ex artt. 599 cod. proc. pen. In realtà, assume il ricorrente, tale disciplina non avrebbe subito alcuna modifica per effetto dell'introduzione del procedimento in absentia, per cui all'imputato non presente era ancora oggi dovuta la notifica della sentenza pronunciata in sua assenza.3. Con requisitoria scritta depositata in data 9 settembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che l'estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato d'appello, dopo l'introduzione del processo in absentia di cui alla legge n. 67 del 2014, non deve essere notificato all'imputato non comparso, di talché, come per il processo ordinario, i termini per l'impugnazione, nel caso di tempestivo deposito della motivazione, decorrono dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza agli imputati rimasti assenti, adempimento non più dovuto. Tale interpretazione è conforme all'arresto Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470, che, appunto, ha precisato che le modifiche introdotte nel 2014 hanno avuto riflesso non solo sul giudizio abbreviato celebratosi in primo grado, ma anche sul giudizio abbreviato in grado di appello, con la conseguenza che la sentenza emessa in secondo grado non deve essere notificata per estratto all'imputato assente ed il termine per impugnare suddetta decisione decorre, anche per l'imputato che non vi abbia presenziato, dalla data della lettura del dispositivo e della motivazione contestuale. In definitiva, rimarca il Pubblico ministero, in base alla normativa introdotta dalla legge n. 67 del 2014, nel giudizio abbreviato d'appello l'imputato è rappresentato dal difensore, ex art. 420-quinquies cod. proc. pen., e, quindi, svolgendosi il procedimento con le forme del rito camerale, è divenuto del tutto improprio il richiamo alla normativa sulla contumacia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivo manifestamente infondato. Preliminarmente, il Collegio ritiene corretta la qualificazione dell'istanza proposta, operata dalla Corte di appello, come incidente di esecuzione, conformandosi al condivisibile orientamento di legittimità secondo il quale la restituzione in termini - attenendo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore - non è ammessa allorché venga dedotta una nullità procedimentale, non verificandosi in presenza di quest'ultima la decadenza dal termine (Sez. 4, n. 54036 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274751; Sez. 6, n. 15230 del 31/01/2003, Rossi, Rv. 22543001).Pertanto, la nullità o inesistenza della notificazione lamentata dal ricorrente, in quanto attiene alla regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, affinché il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione (tra le altre, Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C. Rv. 281547). Nel merito, per quanto riguarda la dedotta necessità di garantire all'appellante, assente all'udienza camerale in cui è stata trattata l'impugnazione da lui proposta, la conoscenza della sentenza di secondo grado, mediante notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto, va ribadito che Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470, ha stabilito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, precisando, in motivazione, che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato - in primo e secondo grado - l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67, che trova applicazione, pertanto, non solo sul giudizio abbreviato celebratosi in primo grado, ma anche sul giudizio abbreviato in grado di appello. La soluzione data alla questione in esame, hanno puntualizzato le Sezioni Unite, non viola alcuna delle tre regole - secondo le quali la nuova norma deve disciplinare il processo dal momento della sua entrata in vigore; gli atti compiuti nel vigore della legge previgente devono restare validi; la nuova disciplina, non deve avere effetto retroattivo- in quanto l'abrogazione della regola della notifica dell'estratto della sentenza si applica dal 2 gennaio 2000 e cioè dall'entrata in vigore della legge n. 479 del 2000; che gli atti compiuti nel vigore della legge previgente restano validi; che la nuova disciplina, non ha effetto retroattivo. La recente pronunzia del massimo organo nomofilattico rende, quindi, del tutto irrilevante quanto in concreto accaduto in giudizio, avuto specificamente riguardo alla mera eventualità, riconosciuta dallo stesso ricorrente, della presenza del difensore, di fiducia o d'ufficio, all'udienza camerale di appello. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, esclusa la necessità della notifica dell'estratto della sentenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in da