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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 43883/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Bari nei confronti della Corte di appello di Lecce con ordinanza del 19/01/2022 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Lecce; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto 5 marzo 2021 la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], e dai terzi interessati, diretta alla revocazione, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), della confisca di prevenzione dei beni oggetto del provvedimento ablativo adottato nei loro confronti dal Tribunale di Bari in data 20 aprile 2016, divenuto irrevocabile il 16 gennaio 2018, siccome deliberato, nella prospettazione dell'istante, sull'assunto assorbente della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 1 cod. antimafia, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019.

Riteneva la Corte di appello che la menzionata revocazione non fosse lo strumento giuridico adatto per conformare, ove necessario, le statuizioni di confisca già adottate al giudicato costituzionale, e dovesse a tale scopo proporsi incidente di esecuzione dinanzi al giudice che aveva adottato la misura ablativa.

2. Il Tribunale di Bari, in quest'ultimo giudice identificabile, e dinanzi al quale l'istanza era riproposta, pronunciava l'ordinanza in epigrafe, mediante la quale elevava conflitto negativo di competenza e rimetteva gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.

Il Tribunale rilevava che, alla stregua della sopraggiunta giurisprudenza di legittimità (è citata la decisione adottata da Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474-01), a conoscere della questione dovesse essere proprio la Corte di appello del distretto viciniore, a norma del menzionato art. 28 cod. antimafia.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell'istanza di rivisitazione della confisca di prevenzione consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza della Corte di appello di Lecce a trattare il procedimento medesimo.La menzionata sentenza, resa da Sez.

U, n. 3513 del 2022, Fiorentino, ha sancito, con ampie argomentazioni, che l'art. 28, comma 2, cod. antimafia include nel proprio ambito applicativo la cognizione degli effetti derivanti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, che, avendo investito in toto una delle figure di pericolosità sociale giustificatrici (anche) della confisca di prevenzione, integra senz'altro quel difetto originario dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ablatorio che costituisce, nei termini indicati dalla disposizione, condizione applicativa della revocazione.

3. L'applicazione al caso di specie del richiamato principio, da cui non vi è ragione di discostarsi, porta appunto ad individuare il giudice competente a provvedere nella Corte di Appello di Lecce, cui gli atti debbono essere trasmessi per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Lecce cui dispone trasme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Bari nei confronti della Corte di appello di Lecce con ordinanza del 19/01/2022 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Lecce; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto 5 marzo 2021 la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], e dai terzi interessati, diretta alla revocazione, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), della confisca di prevenzione dei beni oggetto del provvedimento ablativo adottato nei loro confronti dal Tribunale di Bari in data 20 aprile 2016, divenuto irrevocabile il 16 gennaio 2018, siccome deliberato, nella prospettazione dell'istante, sull'assunto assorbente della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 1 cod. antimafia, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. Riteneva la Corte di appello che la menzionata revocazione non fosse lo strumento giuridico adatto per conformare, ove necessario, le statuizioni di confisca già adottate al giudicato costituzionale, e dovesse a tale scopo proporsi incidente di esecuzione dinanzi al giudice che aveva adottato la misura ablativa. 2. Il Tribunale di Bari, in quest'ultimo giudice identificabile, e dinanzi al quale l'istanza era riproposta, pronunciava l'ordinanza in epigrafe, mediante la quale elevava conflitto negativo di competenza e rimetteva gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. Il Tribunale rilevava che, alla stregua della sopraggiunta giurisprudenza di legittimità (è citata la decisione adottata da Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474-01), a conoscere della questione dovesse essere proprio la Corte di appello del distretto viciniore, a norma del menzionato art. 28 cod. antimafia. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell'istanza di rivisitazione della confisca di prevenzione consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza della Corte di appello di Lecce a trattare il procedimento medesimo.La menzionata sentenza, resa da Sez. U, n. 3513 del 2022, Fiorentino, ha sancito, con ampie argomentazioni, che l'art. 28, comma 2, cod. antimafia include nel proprio ambito applicativo la cognizione degli effetti derivanti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, che, avendo investito in toto una delle figure di pericolosità sociale giustificatrici (anche) della confisca di prevenzione, integra senz'altro quel difetto originario dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ablatorio che costituisce, nei termini indicati dalla disposizione, condizione applicativa della revocazione. 3. L'applicazione al caso di specie del richiamato principio, da cui non vi è ragione di discostarsi, porta appunto ad individuare il giudice competente a provvedere nella Corte di Appello di Lecce, cui gli atti debbono essere trasmessi per l'ulteriore corso. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Lecce cui dispone trasme
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