CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1976
Cassazione n. 27038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1976 avverso l'ordinanza del 16/02/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sg2 \.4 Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza resa dal medesimo Tribunale il 20/10/2007, avendo il condannato riportato una condanna alla pena di anni 6 di reclusione per un reato commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006; rilevato che il ricorso proposto dal condannato avverso detto provvedimento è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399- 01), secondo la quale, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data della irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio: nel caso in esame, la condizione risolutiva si è realizzata con l'irrevocabilità sella sentenza di condanna, in data 08/09/2023, che ha operato quale presupposto della revoca dell'indulto, con la conseguenza che il termine massimo della prescrizione della pena di cui all'art. 172 cod. pen. non è ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec