CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 02005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della omessa considerazione, al fine di ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, della avvenuta offerta di risarcimento integrale del danno, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente