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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 febbraio 1982

Cassazione n. 37057/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1982 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 21.9.2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 20.1.2022, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309 e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, la aveva condannata aula pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 8000,00 di multa.

2. Dagli atti di indagine emerge che una fonte confidenziale aveva segnalato un' attività di spaccio svolta da una donna a a bordo di una Lancia Y; gli operanti riuscivano ad individuare l'autovettura che era a noleggio monitorando gli spostamenti quotidiani nel corso dei quali notavano che la donna, poi identificata nell'odierna imputata, nel pomeriggio incontrava decine di persone che, dopo essere salite a bordo dell'auto per pochi minuti, si allontanavano.

Dopo un'attività di monitoraggio durata per giorni ., gli operanti avevano notato un uomo, tale [OSCURATO:PERSONA], che si era avvicinato al finestrino dell'auto e si era sporto all'interno; quindi l'auto era ripartita ed all'uomo era sfuggito di mano un involucro che risultava contenere gr. 0,21 di crack.

Clabassi, sentito a sommarie informazioni, aveva riferito di aver acquistato la droga da una ragazza di nome Michela con la quale aveva telefonicamente concordato l'incontro e che acquistava lo stupefacente da lei circa due volte al mese.

Un'altra pattuglia aveva poi fermato un altro acquirente, tale [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di tre involucri di cellophane blu contenenti cocaina e tre involucri di cellophane giallo contenenti crack, droga che dichiarava di aver acquistato da tale Michela al prezzo di euro 240, aggiungendo che la donna era la sua abituale spacciatrice cui si rivolgeva ogni due settimane.

Gli operanti avevano quindi fermato l'imputata che veniva 1:rovata in possesso sulla propria persona gr. 10 di cocaina e crack oltre ad Euro 5800,00, tre cellulari, su uno dei quali la polizia giudiziaria aveva letto messaggi relativi allo spaccio.

Effettuata la perquisizione presso la sua abitazione, venivano rinvenuti ulteriori gr. 8 di cocaina suddivisi in n. 13 involucri, numerosi fogli manoscritti con nomi e cifre.

Dalla consulenza sulla sostanza sequestrata emergeva che la cocaina presentava alte percentuali di purezza, variabili tra il 74,8% ed il 95,9 %; il peso netto era pari a gr. 15489 da cui erano ricavabili n. 103 dosi medie singole.

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto configurabile nella condotta come sopra descritta l'ipotesi di cui all'art. 73 del d.p.r. 309 del 1990 risultando evidente la destinazione dello stupefacente alla cessione.

3. Avverso la pronuncia d'appello l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo.

Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990, ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello con motivazione illogica confermato la sentenza di primo grado erroneamente ritenendo di non poter riqualificare i fatti rigettando anche la domanda di concordato proposta in tal senso con il consenso della Procura generale nonché per vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e) co.proc.pen.

Assume che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'attività svolta dall'imputata può essere qualificata nell'ambito del c.d.

"piccolo spaccio".

4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

La Corte d'appello, facendo buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il fatto per come emerso dagli atti di indagine non possa essere sussunto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 DPR 309/90, in considerazione di una serie di indici analiticamente individuati che non consentono di ritenere l'attività svolta dalla Pirani come di piccolo spaccio.

In tal senso sono stati evidenziati: la quantità e la varietà dello stupefacente ceduto, la qualità della sostanza come comprovato dalla consulenza, la natura professionale ed organizzata dell'attività ed il presumibile contatto con circuiti più ampi cui collegarsi per il rifornimento della sostanza.

Ed invero, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319) Nè in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, tratto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto rilevante che, secondo la giurisprudenza del distretto in cui era stata emessa la sentenza di condanna, l'ipotesi del fatto di lieve entità fosse stata generalmente riconosciuta nel caso di detenzione di quantitativi non superiori a 150 dosi medie di cocaina) (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019 dep.2020, Rv. 278615).

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1982 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21.9.2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 20.1.2022, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309 e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, la aveva condannata aula pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 8000,00 di multa. 2. Dagli atti di indagine emerge che una fonte confidenziale aveva segnalato un' attività di spaccio svolta da una donna a a bordo di una Lancia Y; gli operanti riuscivano ad individuare l'autovettura che era a noleggio monitorando gli spostamenti quotidiani nel corso dei quali notavano che la donna, poi identificata nell'odierna imputata, nel pomeriggio incontrava decine di persone che, dopo essere salite a bordo dell'auto per pochi minuti, si allontanavano. Dopo un'attività di monitoraggio durata per giorni ., gli operanti avevano notato un uomo, tale [OSCURATO:PERSONA], che si era avvicinato al finestrino dell'auto e si era sporto all'interno; quindi l'auto era ripartita ed all'uomo era sfuggito di mano un involucro che risultava contenere gr. 0,21 di crack. Clabassi, sentito a sommarie informazioni, aveva riferito di aver acquistato la droga da una ragazza di nome Michela con la quale aveva telefonicamente concordato l'incontro e che acquistava lo stupefacente da lei circa due volte al mese. Un'altra pattuglia aveva poi fermato un altro acquirente, tale [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di tre involucri di cellophane blu contenenti cocaina e tre involucri di cellophane giallo contenenti crack, droga che dichiarava di aver acquistato da tale Michela al prezzo di euro 240, aggiungendo che la donna era la sua abituale spacciatrice cui si rivolgeva ogni due settimane. Gli operanti avevano quindi fermato l'imputata che veniva 1:rovata in possesso sulla propria persona gr. 10 di cocaina e crack oltre ad Euro 5800,00, tre cellulari, su uno dei quali la polizia giudiziaria aveva letto messaggi relativi allo spaccio. Effettuata la perquisizione presso la sua abitazione, venivano rinvenuti ulteriori gr. 8 di cocaina suddivisi in n. 13 involucri, numerosi fogli manoscritti con nomi e cifre. Dalla consulenza sulla sostanza sequestrata emergeva che la cocaina presentava alte percentuali di purezza, variabili tra il 74,8% ed il 95,9 %; il peso netto era pari a gr. 15489 da cui erano ricavabili n. 103 dosi medie singole. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto configurabile nella condotta come sopra descritta l'ipotesi di cui all'art. 73 del d.p.r. 309 del 1990 risultando evidente la destinazione dello stupefacente alla cessione. 3. Avverso la pronuncia d'appello l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990, ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello con motivazione illogica confermato la sentenza di primo grado erroneamente ritenendo di non poter riqualificare i fatti rigettando anche la domanda di concordato proposta in tal senso con il consenso della Procura generale nonché per vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e) co.proc.pen. Assume che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'attività svolta dall'imputata può essere qualificata nell'ambito del c.d. "piccolo spaccio". 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. La Corte d'appello, facendo buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il fatto per come emerso dagli atti di indagine non possa essere sussunto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 DPR 309/90, in considerazione di una serie di indici analiticamente individuati che non consentono di ritenere l'attività svolta dalla Pirani come di piccolo spaccio. In tal senso sono stati evidenziati: la quantità e la varietà dello stupefacente ceduto, la qualità della sostanza come comprovato dalla consulenza, la natura professionale ed organizzata dell'attività ed il presumibile contatto con circuiti più ampi cui collegarsi per il rifornimento della sostanza. Ed invero, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319) Nè in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, tratto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto rilevante che, secondo la giurisprudenza del distretto in cui era stata emessa la sentenza di condanna, l'ipotesi del fatto di lieve entità fosse stata generalmente riconosciuta nel caso di detenzione di quantitativi non superiori a 150 dosi medie di cocaina) (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019 dep.2020, Rv. 278615). In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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