Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 21339/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 11103/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio (Leg alitax [OSCURATO:PERSONA] e Tributario) in Roma , Flaminia n. 135 , è elettivamente domiciliat a , giusta procura speciale a marginedel controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7316/04/2017, depositata in data11.12.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Roma rigettava i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.contro il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate Oggetto: Tributi– Rimborso –Ordinanza interlocutoria in ordine alla richiesta di pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, cod. civ., a seguito del tardivo rimborso in misura forfettaria dell’IVA non detratta, relativa al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13.08.2006, richiesto ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 258 del 2006, convertito con modificazioni nella l. n. 278 del 2006; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio , previa affermazione della propria giurisdizione, accoglieva l’appello proposto dall a Toyota , rilevando , per quanto ancora qui interessa,che: - l ’appellante società aveva assolto in via presuntiva l ’onere probatorio riguardante l’ulteriore danno subito rispetto a quello gi à coperto dagli interessi, da riconoscere nei lim iti della eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali; - in mancanza di contestazioni specifiche doveva ritenersi corretta e accettata da controparte la somma indicata dall’appellante; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - la società contribuente resisteva con controricorso , illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, comma 2, e 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto assolto l’onere gravante sulla società richiedente in ordine alla prova del maggior danno da svalutazione monetaria, non potendosi desumere lo stesso dalla sola qualità di imprenditore del creditore , dovendo questi allegare e provare che il danno è risultato maggiore rispetto a quello risarcito mediante la corresponsione degli interessi; aggiunge di avere contestato non solo l’asserita spettanza del maggiore danno, ma anche la sua quantificazione; - va preliminarmente osservato che non sussistono i presupposti previsti per la trattazione della presente controversia in adunanza camerale, stante la complessità della questione relativa alla prova del maggiore danno da svalutazione ex art. 1224, comma 2, cod. civ., sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 11103/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio (Leg alitax [OSCURATO:PERSONA] e Tributario) in Roma , Flaminia n. 135 , è elettivamente domiciliat a , giusta procura speciale a marginedel controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7316/04/2017, depositata in data11.12.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Roma rigettava i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.contro il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate Oggetto: Tributi– Rimborso –Ordinanza interlocutoria in ordine alla richiesta di pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, cod. civ., a seguito del tardivo rimborso in misura forfettaria dell’IVA non detratta, relativa al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13.08.2006, richiesto ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 258 del 2006, convertito con modificazioni nella l. n. 278 del 2006; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio , previa affermazione della propria giurisdizione, accoglieva l’appello proposto dall a Toyota , rilevando , per quanto ancora qui interessa,che: - l ’appellante società aveva assolto in via presuntiva l ’onere probatorio riguardante l’ulteriore danno subito rispetto a quello gi à coperto dagli interessi, da riconoscere nei lim iti della eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali; - in mancanza di contestazioni specifiche doveva ritenersi corretta e accettata da controparte la somma indicata dall’appellante; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - la società contribuente resisteva con controricorso , illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, comma 2, e 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto assolto l’onere gravante sulla società richiedente in ordine alla prova del maggior danno da svalutazione monetaria, non potendosi desumere lo stesso dalla sola qualità di imprenditore del creditore , dovendo questi allegare e provare che il danno è risultato maggiore rispetto a quello risarcito mediante la corresponsione degli interessi; aggiunge di avere contestato non solo l’asserita spettanza del maggiore danno, ma anche la sua quantificazione; - va preliminarmente osservato che non sussistono i presupposti previsti per la trattazione della presente controversia in adunanza camerale, stante la complessità della questione relativa alla prova del maggiore danno da svalutazione ex art. 1224, comma 2, cod. civ., sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 21339/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris