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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18874/2026

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la CORTE di APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la decisione del 27/09/2023 del Tribunale di Prato in composizione monocratica,che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile1975, n. 110 - perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione e dallepertinenze della stessa un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 cm, dicui 7,5 di lama, chiaramente utilizzabile, viste le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesaalla persona - e per l’effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo avevacondannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 660,00 di ammenda, oltre che alpagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., perinosservanza ed erronea applicazione di legge, con particolare riguardo alla mancataapplicazione, nei confronti dell’imputato, della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.3.

La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quantosemplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice dimerito.Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltantodei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato,evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, iGiudici di merito sono giunti alla conclusione di non poter applicare l’invocato istituto,ritenendo trattarsi di fatto non tenue, soprattutto per esser stato posto in essere da soggettoche si trovava, al tempo, in stato di detenzione domiciliare.La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di contraddittorietà oillogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivogliastigma in sede di legittimità.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la CORTE di APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la decisione del 27/09/2023 del Tribunale di Prato in composizione monocratica,che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile1975, n. 110 - perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione e dallepertinenze della stessa un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 cm, dicui 7,5 di lama, chiaramente utilizzabile, viste le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesaalla persona - e per l’effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo avevacondannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 660,00 di ammenda, oltre che alpagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., perinosservanza ed erronea applicazione di legge, con particolare riguardo alla mancataapplicazione, nei confronti dell’imputato, della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.3. La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quantosemplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice dimerito.Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltantodei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato,evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, iGiudici di merito sono giunti alla conclusione di non poter applicare l’invocato istituto,ritenendo trattarsi di fatto non tenue, soprattutto per esser stato posto in essere da soggettoche si trovava, al tempo, in stato di detenzione domiciliare.La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di contraddittorietà oillogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivogliastigma in sede di legittimità.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]