CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 21426/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 181/2019R.G., proposto DA Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana – sezione staccata di Livorno l’1 ottobre 2018, n. 1703/10/2018; udita la relazione della causa svo lta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l ’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale della Toscana – sezione staccata di Livorno l’1 ottobre 2018, n. [OSCURATO:PERSONA] CASA1703/10/2018, che, in controversia su impugnazione di un avviso di liquidazione della maggiore IVA (con la contestuale irrogazione della relativasanzione) sulla compravendita di un ’abitazione sita in Comune di Livorno alla [OSCURATO:PERSONA]Alò n. 52 e censita in catasto con la particella 764 sub. 615 del folio 66, a mezzo di rogito notarile dell’11 aprile 2014, a seguito di revoca dell e agevolazioni della c.d. “ prima casa ” per l’accertamento delle caratteristiche di lusso nell’immobileacquistato (in relazione agli artt. 1 e 6 del d.m. 2 agosto 1969 , n. 1072 ), in conseguenza del computo di una superficie utile complessiva eccedente il limite di mq. 240, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] av verso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Livorno il 6 luglio 2017 , n. 279/03/2017, con compensazione delle spese giudiziali; 2. i l giudice di appello ha confermato l a decisione di prime cure sul presupposto chel’abitazione non presentasse le caratteristiche di lusso ex art. 6del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, avendo una superficie utile complessiva in misura inferiore al limite minimo di mq. 240,per cui la compravendita poteva beneficiare dell’agevolazione della c.d. “prima casa”; 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a duemotivi; 1.1. c on il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della nota II-bisallo stesso art. 1 della citata tariffa –parte prima, nonché degli artt. 1 e 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto da l giudice di secondo grado che la superficie utile complessiva dovesse essere computata al netto (e non al lordo) delle opere mura rie e che l’amministrazione finanziaria dovesse effettuare un sopralluogo a fronte delle differenti misure risultanti da una perizia di parte e dalle informazioni acquisite; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la revoca dell’agevolazione della c.d. “prima casa” fosse illegittima, nonostante l’inclusione dell’abitazione acquistata dalla contribuente nella zona “Aree a ville con parco e pertinenze storiche” dello strumento urbanistico generale in vigore; 2. il primo motivo è fondato; 2.1 invero, ferma l’irrilevanza della questione del sopralluogo da parte dell’amministrazione finanziaria in relazione all’enunciazione dellaratio decidendi, la censura attinge la sentenza impugnata per aver calcolato la superficie utile complessiva dell’abitazione al netto (e non al lordo) dei muri perimetrali e divisori, che, invece, avrebbero dovuto essere computati per la verifica delle caratteristiche di lusso ai sensi dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072; 2.2 difatti, secondo tale disposizione, sono considerate abitazioni di lusso: «Le singole unitàimmobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)»; 2.3a ta l e riguardo, questa Corte ha reiteratamente affermato che , i n tema di imposte di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della nota II-bis all’art. 1 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, essendo determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali, i muri divisori, i pilastri, i tramezzi, i vani di porte e finestre) - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m. 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dall'art. 51 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, leprevisioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (tra le tante: Cass., Sez. 6^ - 5, 31 marzo 2017, n. 8421; Cass., Sez. 6^-5, 28 giugno 2019, n. 17470; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19186; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27838;Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12392; Cass., Sez. 6^- 5, 2 dicembre 2021, n. 38004; Cass., Sez. 6^-5, 27 aprile 2022, n. 13117; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13261; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre 2022, n. 31712); 2.4 nella specie, dopo aver richiamato le argomentazioni della decisione di prime cure, la quale aveva ritenuto che «(...) la nota dell'Ufficio del Territorio allegata all'avviso di liquidazione impugnato [che] aveva evidenziato che era semplicemente emerso dagli atti del giudizio che l'immobile presentava una consistenza di mq.170 quanto a superficie coperta e di mq. 236 di superficie utile , salvo poi evidenziare che la superficie lorda era quantificabile in mq. 282», la sentenza impugnata soggiunge che, «(...) alla luce della C.T. di parte a firma del geom. Iacoponi sono stati evi d enziati elementi di fatti riferentesi alla metratura d ell'immobile de quo che avrebbero dovuto comportare a carico dell’Agenzia delle Entrate la necessità di eseguire un sopralluogo, s tante la diversa differenza delle misurazioni; la superficie utile complessiva avrebbe dovuto considerarsi compresa tra i 202,67 del suddetto tecnico di parte ed i 236 indicati d all'Agenzia e, quindi, comunque inferiori ai 240,00 mq. che a vr ebbe r o potuto far scattare la definizione di fabbricato di luss o», in tal modo lasciando implicitamente (ma inequivocabilmente) intendere che la superficie utile complessiva è stata erroneamente computata al netto (e non al lordo) delle opere murarie ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento del beneficio fiscale; 3. il secondo motivo è fondato; 3.1 ai sensi dell’art. 1 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, sono considerate abitazioni “di lusso”: «Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato”ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”»; 3.2 secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di benefici fiscali per l'acquisto della c.d. “prima casa”, deve considerarsi abitazione “di lusso”, come tale esclusa dall'indicato beneficio, ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, quella realizzata su area qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino”, rilevando, ai fini della spettanza dell'agevolazione, non già le intrinseche caratteristiche dell'immobile, bensì la sua ubicazione, in quanto indicativa di particolare prestigio e idonea, di per sé, a qualificare l'immobile come “di lusso”, al momento dell'acquisto e non a quello della sua costruzione (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2012, n. 2755; Cass., Sez. 6^-5, 22 giugno 2017, n. 15553; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29975; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8148; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2021, n. 26666); 3.3 in particolare, si è affermato che occorre far riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell'acquisto e non a quello della costruzione (Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2010, n. 17600; Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2012, n. 21791; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2016, n. 12853), giacché, qualora si seguisse la tesi contraria, si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento ai fini fiscali tra due unità immobiliari -entrambe collocate in area urbanistica destinata a “ville con giardino" secondo le previsioni di piano ove si attribuissero le caratteristiche di lusso solo a quella che sia stata costruita dopo l'approvazione dello strumento urbanistico, e non anche a quella già costruita in precedenza ma insistente sulla stessa zona, pur godendo entrambe dei medesimi vantaggi di “arricchimento” per “accrescimento di valore” derivanti dalla collocazione delle stesse in “zona di pregio”, tanto più che la (sola) collocazione di zona (e non anche specifiche caratteristiche costruttive) è secondo la norma la ragione dell'inclusione dell'abitazione tra quelle classificabili “di lusso”; sul punto assume, poi, rilievo la circostanza che l'agevolazione per l'acquisto della c.d. “prima casa” è riferita alle riduzioni che il contribuente ottiene, in presenza di certi requisiti, sul pagamento delle imposte dovute sull'atto di acquisto di un'abitazione, di talché è con riferimento al momento in cui viene stipulato quest'ultimo che occorre valutare la sussistenza dei suddetti requisiti (in termini: Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29975); 3.4 tuttavia, la sentenza impugnata non ha esami nato tale aspetto della zona di appartenenza secondo la pianificazione urbanistica comunale, essendosi limitata a scrutinare – con esito favorevole alla contribuente - la questione del computo della superficie utile complessiva per la verifica delle caratteristiche “di lusso” dell’abitazione acquistata con l’agevolazione della c.d. “prima casa”; 4.in conclusione, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizion