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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1987

Cassazione n. 06779/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/04/1987 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge penale, della legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta di detenzione a fine di spaccio contestata; Considerato il motivo 'è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione; Ritenuto che, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 47289 del 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone, Rv. 207044); Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'omessa concessione delle attenuanti generiche e all'eccessiva quantificazione della pena; Considerato che anche questo motivo è inammissibile, in quanto sollecita la Corte di legittimità ad una nuova valutazione di merito, mediante confronto diretto con le risultanze probatorie del giudizio di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/04/1987 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione della legge penale, della legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta di detenzione a fine di spaccio contestata; Considerato il motivo 'è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione; Ritenuto che, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone, Rv. 207044); Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'omessa concessione delle attenuanti generiche e all'eccessiva quantificazione della pena; Considerato che anche questo motivo è inammissibile, in quanto sollecita la Corte di legittimità ad una nuova valutazione di merito, mediante confronto diretto con le risultanze probatorie del giudizio di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 06779/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris