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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41027/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino, - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 495 cod. pen. per avere reso false dichiarazioni sull'identità a personale del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Torino - ha ratificato l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, applicando la pena finale di anni uno di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione di legge, anche di rilievo costituzionale, e vizi della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' ampiamente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (ex multis Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194).

In particolare la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente alla presentazione del concordato circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Ed in tal senso si è altresì precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato ovvero il riconoscimento di quelle attenuanti, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413).

Nel caso di specie risulta che con il concordato l'imputato abbia rinunziato a tutti i motivi di appello, ad eccezione esclusivamente di quelli relativi alla commisurazione della pena, rinunziando dunque alle doglianze ad oggetto la recidiva e le attenuanti generiche.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino, - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 495 cod. pen. per avere reso false dichiarazioni sull'identità a personale del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Torino - ha ratificato l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, applicando la pena finale di anni uno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione di legge, anche di rilievo costituzionale, e vizi della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' ampiamente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (ex multis Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194). In particolare la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente alla presentazione del concordato circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Ed in tal senso si è altresì precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato ovvero il riconoscimento di quelle attenuanti, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413). Nel caso di specie risulta che con il concordato l'imputato abbia rinunziato a tutti i motivi di appello, ad eccezione esclusivamente di quelli relativi alla commisurazione della pena, rinunziando dunque alle doglianze ad oggetto la recidiva e le attenuanti generiche. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle amm
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