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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 32292/2022

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28673/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3597/2016 depositata il06/06/2016, R.G. n. 3507/2011 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 6 giugno 2016, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione del suo ricorso in opposizione all’ordinanza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (D.T.L.) di Roma gli aveva ingiunto, in qualità di titolare del ristorante “Pommidoro”, il pagamento della somma di € 86.337,60 per una serie di illeciti in materia di lavoro e l’impiego irregolare di tre lavoratori;

2. essa ha escluso, in via preliminare, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia del Tribunale sulla doglianza, neppure dotata dei necessari requisiti di specificità prescritti dall’art. 342 c.p.c., relativa alla contestazione dell’Ufficio in base ad affermazioni di soggetti, prive di riscontro probatorio, in violazione dell’art. 112 c.p.c., siccome non integrante il vizio denunciato, avendo il primo giudice pronunciato sulla domanda proposta, ma piuttosto l’omesso esame di profili riguardanti l’efficacia probatoria di dichiarazioni rese in ambito di indagini amministrative, pertanto estraneo al giudizio;

3. nel merito, la Corte territoriale ha reputato corretto il fondamento del convincimento del giudice sulla prova atipica, a norma dell’art. 116 c.p.c., costituita dalle dichiarazioni dei tre lavoratori irregolari in sede di verifica ispettiva, nell’immediatezza dell’accertamento, ritenute genuine;

4. inoltre, essa ha negato l’applicabilità (richiesta dall’appellante con la comparsa conclusionale depositata in via telematica) del d.l. 158/2015, ius superveniens introduttivo di un trattamento sanzionatorio più mite, secondo il principio di favor rei, operante per le sanzioni penali e gli illeciti tributari, ma non per le sanzioni amministrative: tali essendo quelle comminate dalla Direzione provinciale del Lavoro (e non dall’Agenzia delle Entrate), a seguito della disciplina modificata dalla legge n. 248/2006 (di conversione del decreto legge n. 223/2006 e in particolare del suo art. 36bis, settimo comma), per effetto dell’accertamento delle violazioni (il 15 novembre 2006) dopo la sua entrata in vigore (il 12 agosto 2006);

5. con atto notificato il 6 (12) dicembre 2016, il ricorrente ingiunto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il Ministero del lavoro –D.T.L. di Roma ha resistito con controricorso.6. la trattazione della causa, già fissata per una precedente udienza, è stata rinviata per impedimento del relatore, all’odierna adunanza camerale;

7. nelle more dell’odierno giudizio il ricorrente è deceduto (in data 20 settembre 2021), come da documentazione depositata in via telematica (il 29 marzo 2022) dal suo difensore, che ha richiesto l’interruzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. in via preliminare, deve essere ribadita l’inapplicabilità nel giudizio di cassazione, considerata la particolare struttura e la disciplina del procedimento di legittimità, dell'istituto dell'interruzionedel processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione delgiudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. 9 luglio 1992, n. 8377; Cass.29 gennaio 2016, n. 1757; Cass. 21 luglio 2022, n. 22849);

2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, terzo comma l. 73/2002, come modificato dall’art. 36bis, settimo comma l. 248/2006, pererronea comminazione dalla D.T.L. delle sanzioni accessorie di € 150,00 al giorno per le 508 giornate presuntivamente computate di irregolare impiego di tre lavoratori, anziché per la sola giornata di accesso ispettivo, in cui effettivamente constatata l’irregolare occupazione, per ognuno dei tre, in difetto di prova delle altre, non integrata dalle dichiarazioni rese dai lavoratori medesimi in sede di indagini ispettive, aventi mero valore indiziario (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 22, primo comma d. lgs. 151/2015, per erronea applicazione dalla Corte territoriale del principio “tempus regit actum”, in luogo di quello di “favor rei”, avendo ritenuta corretta la comminazione, con l’ordinanza ingiunzione della D.T.L. opposta, delle sanzioni amministrative per illeciti relativi al regolare rapporto di impiego, in base alla più severa disposizione dell’art. 3, terzo comma l. 73/2002, come modificato dall’art. 36bis, settimo comma l. 248/2006, anziché della più favorevole norma denunciata di violazione, di completa modificazione della disciplina della sanzione amministrativa pecuniaria, rimodulata in chiave progressiva proporzionale e comportante una cospicua riduzione: così disattendendo la circolare del 4 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] accertamento di applicazione del d.lgs. 158/2015, secondo il principio di favor rei nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 (come appunto quello in oggetto) e pure richiamata la nota analoga 9 agosto 2016 del Ministero del Lavoro, in materia di sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative (secondo motivo);

3. giova tuttavia ribadire che la morte dell'autore di una violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria, né essa, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689, si trasmette agli eredi: con laconseguente cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità che all'entità della sanzione e la sua dichiarazione, comportante l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza – ingiunzione, può essere pronunciata dalla Corte di cassazione pur in mancanza di esplicita previsione processuale (Cass.13 marzo 2007, n. 5880; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22199; Cass. 7 aprile 2016, n. 6737; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27650);

4. dalla cessazione della materia del contendere discende l’assenza di alcuna regolazione dellespese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza (Cass. 22 ottobre 2021, n. 29577; Cass. 24 maggio 2022, n. 16747), con esenzione dal raddoppio del contributo unificatodi cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 20 luglio 2021, n. 20697).

P.Q.M.

La Corte dichiara ce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28673/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3597/2016 depositata il06/06/2016, R.G. n. 3507/2011 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 6 giugno 2016, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione del suo ricorso in opposizione all’ordinanza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (D.T.L.) di Roma gli aveva ingiunto, in qualità di titolare del ristorante “Pommidoro”, il pagamento della somma di € 86.337,60 per una serie di illeciti in materia di lavoro e l’impiego irregolare di tre lavoratori; 2. essa ha escluso, in via preliminare, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia del Tribunale sulla doglianza, neppure dotata dei necessari requisiti di specificità prescritti dall’art. 342 c.p.c., relativa alla contestazione dell’Ufficio in base ad affermazioni di soggetti, prive di riscontro probatorio, in violazione dell’art. 112 c.p.c., siccome non integrante il vizio denunciato, avendo il primo giudice pronunciato sulla domanda proposta, ma piuttosto l’omesso esame di profili riguardanti l’efficacia probatoria di dichiarazioni rese in ambito di indagini amministrative, pertanto estraneo al giudizio; 3. nel merito, la Corte territoriale ha reputato corretto il fondamento del convincimento del giudice sulla prova atipica, a norma dell’art. 116 c.p.c., costituita dalle dichiarazioni dei tre lavoratori irregolari in sede di verifica ispettiva, nell’immediatezza dell’accertamento, ritenute genuine; 4. inoltre, essa ha negato l’applicabilità (richiesta dall’appellante con la comparsa conclusionale depositata in via telematica) del d.l. 158/2015, ius superveniens introduttivo di un trattamento sanzionatorio più mite, secondo il principio di favor rei, operante per le sanzioni penali e gli illeciti tributari, ma non per le sanzioni amministrative: tali essendo quelle comminate dalla Direzione provinciale del Lavoro (e non dall’Agenzia delle Entrate), a seguito della disciplina modificata dalla legge n. 248/2006 (di conversione del decreto legge n. 223/2006 e in particolare del suo art. 36bis, settimo comma), per effetto dell’accertamento delle violazioni (il 15 novembre 2006) dopo la sua entrata in vigore (il 12 agosto 2006); 5. con atto notificato il 6 (12) dicembre 2016, il ricorrente ingiunto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il Ministero del lavoro –D.T.L. di Roma ha resistito con controricorso.6. la trattazione della causa, già fissata per una precedente udienza, è stata rinviata per impedimento del relatore, all’odierna adunanza camerale; 7. nelle more dell’odierno giudizio il ricorrente è deceduto (in data 20 settembre 2021), come da documentazione depositata in via telematica (il 29 marzo 2022) dal suo difensore, che ha richiesto l’interruzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. in via preliminare, deve essere ribadita l’inapplicabilità nel giudizio di cassazione, considerata la particolare struttura e la disciplina del procedimento di legittimità, dell'istituto dell'interruzionedel processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione delgiudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. 9 luglio 1992, n. 8377; Cass.29 gennaio 2016, n. 1757; Cass. 21 luglio 2022, n. 22849); 2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, terzo comma l. 73/2002, come modificato dall’art. 36bis, settimo comma l. 248/2006, pererronea comminazione dalla D.T.L. delle sanzioni accessorie di € 150,00 al giorno per le 508 giornate presuntivamente computate di irregolare impiego di tre lavoratori, anziché per la sola giornata di accesso ispettivo, in cui effettivamente constatata l’irregolare occupazione, per ognuno dei tre, in difetto di prova delle altre, non integrata dalle dichiarazioni rese dai lavoratori medesimi in sede di indagini ispettive, aventi mero valore indiziario (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 22, primo comma d. lgs. 151/2015, per erronea applicazione dalla Corte territoriale del principio “tempus regit actum”, in luogo di quello di “favor rei”, avendo ritenuta corretta la comminazione, con l’ordinanza ingiunzione della D.T.L. opposta, delle sanzioni amministrative per illeciti relativi al regolare rapporto di impiego, in base alla più severa disposizione dell’art. 3, terzo comma l. 73/2002, come modificato dall’art. 36bis, settimo comma l. 248/2006, anziché della più favorevole norma denunciata di violazione, di completa modificazione della disciplina della sanzione amministrativa pecuniaria, rimodulata in chiave progressiva proporzionale e comportante una cospicua riduzione: così disattendendo la circolare del 4 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] accertamento di applicazione del d.lgs. 158/2015, secondo il principio di favor rei nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 (come appunto quello in oggetto) e pure richiamata la nota analoga 9 agosto 2016 del Ministero del Lavoro, in materia di sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative (secondo motivo); 3. giova tuttavia ribadire che la morte dell'autore di una violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la relativa sanzione pecuniaria, né essa, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689, si trasmette agli eredi: con laconseguente cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità che all'entità della sanzione e la sua dichiarazione, comportante l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza – ingiunzione, può essere pronunciata dalla Corte di cassazione pur in mancanza di esplicita previsione processuale (Cass.13 marzo 2007, n. 5880; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22199; Cass. 7 aprile 2016, n. 6737; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27650); 4. dalla cessazione della materia del contendere discende l’assenza di alcuna regolazione dellespese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza (Cass. 22 ottobre 2021, n. 29577; Cass. 24 maggio 2022, n. 16747), con esenzione dal raddoppio del contributo unificatodi cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 20 luglio 2021, n. 20697). P.Q.M. La Corte dichiara ce
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