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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24211/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3577/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e Associati, in Roma, via Ovidio, n. 20. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) , nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 52, giusta procura speciale in calce al controricorso.-controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d e lla CAMPANIA n. 6067/07/14, depositata in data 1 6 giugno 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 6067/07/14 del 10 giugno 2014, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 433/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avente ad oggetto una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2006, emessaa seguito di controllo ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha evidenziato che : a) le eccezioni concernenti la regolare notifica della cartella di pagamento erano infondate; b) non vi era alcun obbligo di invio, da parte dell’Agenzia delle entrate dell’avviso bonario; c) gli interessi maturavano in ragione del semplice ritardo nel pagamento ed erano calcolati ex lege; d) il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento, sicché la stessa era esente dai vizi denunciati ed era completa di tutti gli elementi previsti dal D.M. 28 giugno 1999.3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi. 4.[OSCURATO:PERSONA]. s.p.a. ha resistito con controricorso .

5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al fin e dell'eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 6.Con ordinanza interlocutoria n. 26269 del 6 settembre 2022, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo affinché l'Agenzia delle Entrate deducesse in ordine all'intervenuta definizione della controversia. 7.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 60, comma b-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dall'art. 37, comma 27, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, nonché dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 e ss. mm. ii. e dell'art. 42 del decreto legislativo n. 112 del 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con conseguente inesistenza giuridica della notificazione e della stessa cartella di pagamento oggetto del giudizio.

2. Con il secondo motivo si lamenta l'ille gittimità della decisione impugnata per violazione e/o erronea interpretazione ed applicazione del combinato disposto degli artt. 60 comma b-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dall'art. 37, comma 27, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, e 25 e 26 del d.P.R. n. 60 del 1973 e ss. mm. ii., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., essendo decaduti per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. i termini per potere riscuotere le somme iscritte a ruolo.

3. Con il terzo motivo si lamenta l'illegittimità dell a decisione impugnata per violazione e/o erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 4.In via preliminare, va rilevato che il ricorrente, con memoria del 27 gennaio 2022, ha dedotto di avere aderito alla definizione agevolata della controversia con conseguente regolare versamento delle rate scadutee che l'Agenzia delle Entrate hadepositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Anche l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che Il ricorrente ha provveduto al pagamento della somma indicata, estinguendo il debito portato dalla cartella di pagamento oggetto di causa. 4.1L'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 2 ter); «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020» (comma 10);«L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 13).

4.2. Risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall’altro, che l'Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata. 5.Deve, quindi , dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 5.1Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Art. 6, c omma 13, del decreto legge n. 119 del 2018 , convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018). 5.2Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, una causa estintiva del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3577/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e Associati, in Roma, via Ovidio, n. 20. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) , nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 52, giusta procura speciale in calce al controricorso.-controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d e lla CAMPANIA n. 6067/07/14, depositata in data 1 6 giugno 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 6067/07/14 del 10 giugno 2014, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 433/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avente ad oggetto una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2006, emessaa seguito di controllo ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha evidenziato che : a) le eccezioni concernenti la regolare notifica della cartella di pagamento erano infondate; b) non vi era alcun obbligo di invio, da parte dell’Agenzia delle entrate dell’avviso bonario; c) gli interessi maturavano in ragione del semplice ritardo nel pagamento ed erano calcolati ex lege; d) il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento, sicché la stessa era esente dai vizi denunciati ed era completa di tutti gli elementi previsti dal D.M. 28 giugno 1999.3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi. 4.[OSCURATO:PERSONA]. s.p.a. ha resistito con controricorso . 5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al fin e dell'eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 6.Con ordinanza interlocutoria n. 26269 del 6 settembre 2022, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo affinché l'Agenzia delle Entrate deducesse in ordine all'intervenuta definizione della controversia. 7.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 60, comma b-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dall'art. 37, comma 27, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, nonché dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 e ss. mm. ii. e dell'art. 42 del decreto legislativo n. 112 del 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con conseguente inesistenza giuridica della notificazione e della stessa cartella di pagamento oggetto del giudizio. 2. Con il secondo motivo si lamenta l'ille gittimità della decisione impugnata per violazione e/o erronea interpretazione ed applicazione del combinato disposto degli artt. 60 comma b-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dall'art. 37, comma 27, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, e 25 e 26 del d.P.R. n. 60 del 1973 e ss. mm. ii., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., essendo decaduti per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. i termini per potere riscuotere le somme iscritte a ruolo. 3. Con il terzo motivo si lamenta l'illegittimità dell a decisione impugnata per violazione e/o erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 4.In via preliminare, va rilevato che il ricorrente, con memoria del 27 gennaio 2022, ha dedotto di avere aderito alla definizione agevolata della controversia con conseguente regolare versamento delle rate scadutee che l'Agenzia delle Entrate hadepositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. Anche l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che Il ricorrente ha provveduto al pagamento della somma indicata, estinguendo il debito portato dalla cartella di pagamento oggetto di causa. 4.1L'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 2 ter); «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020» (comma 10);«L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 13). 4.2. Risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall’altro, che l'Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata. 5.Deve, quindi , dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 5.1Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Art. 6, c omma 13, del decreto legge n. 119 del 2018 , convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018). 5.2Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, una causa estintiva del giudizio
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