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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1990

Cassazione n. 24001/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1990 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e mirano ad un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; considerato che, quanto al motivo relativo alla rinnovazione istruttoria, il Collegio del merito, richiamata la natura eccezionale dell'istituto, ha sottolineato che i mezzi di prova da acquisire non rivestivano il carattere della decisività, posto che la loro valutazione non avrebbe consentito di ribaltare le concordi risultanze del processo di primo grado; ritenuto che, quanto alle censure in ordine all'affermazione della responsabilità, la Corte di appello ha adeguatamente motivato con argomentazioni immuni da vizi rilevabili in questa sede (cfr. f. 3 della sentenza impugnata); considerato che sono pervenute conclusioni scritte del difensore del ricorrente, con cui è stato chiesto l'accoglimento del ricorso: richiesta che non può avere esito positivo in ragione delle argomentazioni che precedono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1990 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e mirano ad un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; considerato che, quanto al motivo relativo alla rinnovazione istruttoria, il Collegio del merito, richiamata la natura eccezionale dell'istituto, ha sottolineato che i mezzi di prova da acquisire non rivestivano il carattere della decisività, posto che la loro valutazione non avrebbe consentito di ribaltare le concordi risultanze del processo di primo grado; ritenuto che, quanto alle censure in ordine all'affermazione della responsabilità, la Corte di appello ha adeguatamente motivato con argomentazioni immuni da vizi rilevabili in questa sede (cfr. f. 3 della sentenza impugnata); considerato che sono pervenute conclusioni scritte del difensore del ricorrente, con cui è stato chiesto l'accoglimento del ricorso: richiesta che non può avere esito positivo in ragione delle argomentazioni che precedono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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