CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 33329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla decisione relativa all'aumento per la continuazione disposto in relazione ai reati giudicati con sentenza n. 348 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la continuazione con la sentenza n. 522 del 2017. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.): la pena inflitta al ricorrente sarebbe stata definita illegittimamente, dato che la sentenza n. 348 del 2021, la cui sanzione era stata identificata come pena-base non era passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello - pur facendo preliminare erroneo richiamo alla sentenza n. 348 del 2021, non passata in giudicato - identificava la pena-base in quella di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 1400 di multa, )4/ inflitta con la sentenza n. 522 del 2017, che, invece, era passata in giudicato, procedendo poi ad effettuare l'amento per la continuazione con i fatti in giudizio (pag. 3). Non si rileva pertanto alcun vizio nella definizione della pena. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 9 maggio 2023 L'estensor