CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 28794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1304/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, via del Pozzetto n. 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del Tribunale di Brescia n. 1217 / 202 1 del 26/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ai sensi dell’art. 414 cod. proc. civ. proposto al Tribunale di Genova in funzione di giudice del lavoro, chiedeva di accertare l’invalidità del contratto di collaborazione a progetto da lui concluso con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis o la sua trasformazione in contratto di lavoro subordinato a causa dell’esecuzione in termini difformi dal progetto, la conseguente sussistenza di un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l’invalidità del licenziamento orale da ultimo intimatogli. Il giudizio veniva interrotto a seguito del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Brescia. 2. La domanda ex art. 93 l. fall. di [OSCURATO:PERSONA], di accertamento del fatto che fra lui e la società fallita era intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a far data dal 1° giugno 2009 e sino al 31 agosto 2013 con inquadramento nel livello dirigenziale e di conseguente ammissione al passivo in via privilegiatadel credito di € 267.796,98 per differenze retributive, di cui € 19.312,09 a titolo di trattamento di fine rapporto, veniva respinta dal G.D.. 2.1. Il Tribunale di Brescia, investito dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del G.D., sospendeva in un primo tempo il giudizio in attesa della decisione del giudice del lavoro; quindi, preso atto che detto giudice aveva dichiarato improcedibile il processo instaurato dinanzi a sé, rigettava la domanda di ammissioneper difetto di prova, ritenendo : i) che l’opposizione fosse carente già sotto il profilo dell’allegazione fattuale,dato che non era stata dedotta alcuna specifica circostanza riconducibile a taluno degli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato exart. 2094 cod. civ. ; ii) che tutti i capitoli di prova orale formulati dall’opponente, in particolare il 27 e il 28 , fossero generici ed irrilevanti ; iii) che altrettanto irrilevanti, stante il riscontrato difetto di allegazione, fossero le dichiarazioni testimoniali prodotte da Boido, peraltro valutabili al più come prova atipicain quanto assunte dal giudice del lavoro prima della dichiarazione di fallimento nell’ambito di una lite in cui la procedura non era parte. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, pubblicato in data 26 novembre 2021, prospettando due motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, con il quale ha anche avanzato ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico, articolato, motivo, cui Boidoha replicato con controricorso. Ilricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 d. lgs. 276/2003 e 112 cod. proc. civ., con riguardo al tema della mancata conversione del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato, la contestuale violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., stante l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, e la connessa violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: il tribunale, a fronte delle puntuali prospettazioni dell’opponente (secondo cui il rapporto di lavoro aveva avuto un oggetto ben diverso da quello indicato nel contratto a progetto formalmente stipulato fra le parti, il progetto era invalido perché assolutamente generico ed il rapporto, per l’ultimo anno, fuoriusciva del tuttodal termine finale contrattualmente previsto) e della richiesta di convertire tale contratto in un rapporto di lavoro subordinato, ha totalmente ignorato le questioni dedotte, trattando il giudizio come se lo stesso avesse ad oggetto una rivendicazione di subordinazione e limitandosi ad argomentare, in maniera inconferente, in ordine alla mancata prova della stessa. Oltre a ciò, il tribunale, a seguito della legittima produzione dei verbali delle prove orali espletate davanti al giudice del lavoro, ha omesso di valutarne il contenuto sulla base di un’apodittica valutazione ex postdell’ammissibilità dei capitoli. 6. Il motivo è fondatoin entrambe le sue articolazioni. 6.1 L’ opponente aveva dedotto in diritto che, ai sensi de ll’art. 69, commi 1 e 2, d. lgs. 276/2003 (vigenti ratione temporis ) , la conversione del contratto di lavoro a progetto in lavoro subordinato, prevista dalla norma quale sanzione per il difetto dell’elemento essenziale del riferimento al progetto, operava automaticamente e, in fatto, che il rapporto di lavoro instauratosi con la società poi fallita era di natura subordinata a tempo indeterminato non solo per l’assenza o la mancata specificazione del progetto, ma anche perché l'attività lavorativa che egli aveva svolto dal giugno 2009 a settembre 2013 era stata, per modalità e oggetto, diversa da quella prevista all’interno delle indicazioni contenute nel progetto. Una simile domanda, dunque, non adduceva, in sé, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinatosvolto “in nero”, ma sosteneva, ben diversamente, che il ricorrere di un rapporto di lavoro subordinato fosse l’effetto di un’invalidità originaria del contratto di lavoro a progetto, per mancanza di un vero e proprio progetto o programma di lavoro (in applicazione dell’art. 69, comma 1, d. lgs. 276/2003, che, nella sua versione originaria e vigente al momento della stipula del contratto, prevedeva che “i La mancanza di una statuizione, esplicita o implicita, a proposito delle domande espressamente introdotte integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra “tutta la domanda” presentata e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.. Il tribunale, inoltre, ha erroneamente posto in dubbio il principio di libera utilizzabilità delle prove (nella specie ritualmente allegate dall’opponente) raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti (Cass. 26593/2021, Cass. 31312/2021). Ciò posto, va poi rilevato come la mancata focalizzazione dell’attenzione sull’esame della domanda realmente presentata dall’opponente abbia influenzato anche il vaglio di queste risultanze istruttorie, atteso che le stesse sono state prese in esame al fine di verificare se l’opponente fosse stato “sottoposto a precise direttive dei vertici aziendali” e non per controllare se l’attività lavorativa svolta fosse stata o meno coerente con quella prevista nel progetto. 7. Il secondo motivo di ricorso lamenta, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 d. lgs. 276/2003 e 112 cod. proc. civ. con riguardo alla mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale articolati in ricorso, tutti volti a provare la dinamica del rapporto, caratterizzata da mansioni di assoluto rilievo, e l’inserimento organico di Boido all’interno dell’azienda: il tribunale, nell’escluderne l’ammissibilità, ne ha menzionati solo due su trentaqua ttro , limitandosi, sui rimanenti, a compiere un apprezzamento di genericità ed irrilevanza che non costituiscein alcun modo – in tesi di parte ricorrente - una compiuta motivazione. 8. Anche questo motivo è fondato. 8.1. Il tribunale ha ritenuto che tutti i capitoli formulati fossero “generici e irrilevanti”, senza accompagnare una simile statuizione con alcuna ulteriore spiegazione. Ora, la motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione. La motivazione perciò assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Nel caso di specie nessuna argomentazione è stata spesa al fine di dare una concreta rappresentazione delle ragioni che giustificavano l’apprezzamento dei capitoli dedotti in termini di genericità, neppure per quelli (due su trentaquattro) espressamente riportati nel loro contenuto all’interno del provvedimento (e malgrado gli stessi fossero stati giudicati ammissibili dal giudice del lavoro). Non essendo dato sapere quali considerazioni abbiano condotto il giudice del merito alla conclusione dell’integrale inammissibilità della prova orale, né quali fra le circostanze dedotte nei capitoli meritassero, a suo avviso, di essere specificat e, risulta integrata quell’anomalia argomentativa, comporta nte una violazione di legge costituzionalmente rilevante, costituita dalla mera apparenza della motivazione, 9. Il ricorso incidentale condizionato prospetta, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per omissione di pronunciain ordine a tutte le innumerevoli eccezioni difensive svolte dal Fallimento nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di opposizione. Il motivo è inammissibile, sia là dove denuncia un vizio di omessa pronuncia su eccezioni processuali (se ben si è compreso, attesa la confusa esposizione, di tardività della domanda di ammissione al passivo e della riassunzione del giudizio di opposizione) che il tribunale, decidendo nel merito, ha implicitamente respinto (Cass.15100/024, 10422/2019, 25154/2018), sia nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia su eccezioni di merito che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente incidentale, il tribun ale ha implicitamente ritenut e assorbit e, stante il rigetto dell’opposizione per la ragione più liquida della mancanza persino di allegazione dei fatti posti da Boido a sostegno della domanda (cfr. Cass., Sez. U., 15122/2013, Cass. 23558/2014, Cass. 4804/2007)e che potranno, se riproposte, formare oggetto del giudizio di rinvio. 10. L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Brescia in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame e liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incident