CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 15265/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento agli artt, 124 e 129 cod. proc. pen. per tardività della querela sporta e artt. 640/641 cod. pen., quanto all'erronea qualificazione del fatto in termini di truffa, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con congrui argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto e pag. 6 sulla tempestività della querela sporta da Autostrade per l'Italia); che tali doglianze, oltre che reiterative, sono da ritenersi manifestamente infondate poiché afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto ( Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Rv. 273701); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il preside