CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 16282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7042-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 384, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 7042 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7042/2021 Numero sezionale 853/2022 Numero di raccolta generale 16282/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 06/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli con il quale era stato ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento in loro favore dell’importo di euro 5280 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svolta dinanzi il Tribunale di Napoli nella quale erano stati creditori ammessi al passivo. 2. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto. In particolare, rigettava la richiesta di individuare il termine di decorrenza per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla data di ammissione al passivo del 29 marzo 1990 e per [OSCURATO:PERSONA] dal 26 aprile 1991. Secondo la Corte d’Appello ogni qualvolta la domanda di equa riparazione sia proposta da soggetti che hanno assunto la veste di creditori nella procedura fallimentare presupposta il termine iniziale per il calcolo della durata del procedimento va individuato con riferimento alla data di emissione del decreto con il quale ciascuno di essi è stato ammesso in via tempestiva o tardiva poiché è solo da tale momento che il creditore subisce gli effetti pregiudizievoli dell’irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare in cui si è insinuato. Correttamente il magistrato designato aveva individuato nel giorno 18 giugno 1991 data in cui veniva emesso il decreto di approvazione dello stato passivo con il quale venivano accolte le domande di ammissione dei ricorrenti. Di conseguenza la durata Ric. 2021 n. 7042 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7042/2021 Numero sezionale 853/2022 Numero di raccolta generale 16282/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 del periodo indennizzabile doveva essere confermata in 22 anni essendo la procedura particolarmente complessa per l’elevato numero di creditori e dunque per aver avuto una durata ragionevole di anni sette. La Corte d'Appello, sulla base della valutazione degli elementi previsti dall’articolo 2 bis l. n. 89 del 2001, riteneva congrua la liquidazione disposta dal magistrato designato compresa la riduzione nella misura del 40 % dell’indennizzo in ragione dell’elevato numero di creditori ammessi. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. 5. I ricorrenti, in prossimità dell’udienza, hanno depositato memoria con la quale hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001. Il motivo è proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state ammesse al passivo il 9 marzo 1990 con una durata complessiva della procedura di 23 anni in luogo dei 22 calcolati dal giudice del merito che avrebbe erroneamente individuato il dies a quo nella data del 26 aprile 1991. Infatti, a quella data eran ostati ammessi al passivo le domande dalla numero 386 alla numero 390 mentre quelle dei ricorrenti nella data precedente sopra indicata. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Ric. 2021 n. 7042 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7042/2021 Numero sezionale 853/2022 Numero di raccolta generale 16282/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 I ricorrenti, pur prospettando una violazione di legge, assumono che la Corte di merito sia incorsa in un errore di fatto riguardo ad una circostanza decisiva e dimostrata dagli atti, relativa alla data di instaurazione del giudizio presupposto (decreto di ammissione allo stato passivo relativo ad altri creditori), momento dal quale calcolare la durata ragionevole della procedura fallimentare per determinare l’equo indennizzo. In realtà, l'erronea individuazione della data di inizio del giudizio presupposto si sostanzia in un mero errore di fatto, frutto di una svista materiale (e non di un'errata valutazione delle risultanze processuali), vertente su una circostanza decisiva non oggetto di contrasto tra le parti, non denunciabile neppure ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ma, quale errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, comma primo n. 4 c.p.c., cui poteva ovviarsi con l'esperimento della revocazione ordinaria e non con il ricorso in cassazione (Cass. 19293/2018; Cass. 9356/2017). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001. I ricorrenti censurano la liquidazione operata dalla Corte pari al minimo di euro 400 per ogni anno di ritardo. La posta in gioco era, invece, elevata e, dunque, il valore indennizzabile per ogni anno di ritardo non doveva attestarsi al minimo dovendosi tenere presente la natura degli interessi coinvolti la complessità del caso oggetto del procedimento e il comportamento delle parti. La procedura concorsuale presupposta per l’eccezionalità della sua durata e la rilevanza della posta in gioco doveva comportare il riconoscimento di un indennizzo maggiore. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Ric. 2021 n. 7042 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7042/2021 Numero sezionale 853/2022 Numero di raccolta generale 16282/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'art. 2 bis della l. 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c. - la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il quantum della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass., Sez. 6-2, n. 14974 del 16/07/2015; Cass., Sez. 6-2, n. 3157 del 01/02/2019). Invero, lo scrutinio e la valutazione degli elementi della fattispecie, necessari per formulare il giudizio sulla sussistenza e sulla entità del patema d'animo derivato dalla durata irragionevole del processo, e la conseguente determinazione dell'entità dell'indennizzo, purché entro il minimo ed il massimo di legge, integrano un tipico accertamento in fatto e costituiscono esercizio di potere discrezionale del giudice, cosicché la decisione del giudice dell'equa riparazione sul punto non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione della decisione non sia apparente e sia esente da manifesta illogicità. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, l. n. 89 del 2001. La censura ha ad oggetto la riduzione del 40 per cento operata dal collegio sulla somma liquidata senza alcuna motivazione. Peraltro, la presenza di numerosi creditori ammessi al Ric. 2021 n. 7042 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7042/2021 Numero sezionale 853/2022 Numero di raccolta generale 16282/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 passivo, pari a circa 390, non ha avrebbe causato nessun ritardo nella definizione del processo. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte d'Appello ha confermato la valutazione operata dal giudice delegato che aveva fatto uso della facoltà di ridurre l’indennizzo nella misura del 40 per cento in ragione dell’elevato numero dei creditori ammessi e, dunque, in considerazione della elevata complessità della procedura concorsuale. La conferma della riduzione si è fondata sul fatto che i creditori ammessi al passivo erano 390 e che la procedura era stata particolarmente complessa. Il giudice del merito ha operato la riduzione in applicazione del criterio legale con una valutazione discrezionale non solo nell’an, ma anche nel quantum. In assenza della deduzione che la somma in concreto liquidata sia violativa dei limiti minimi dettati dalla legge, come integrati dai criteri correttivi di cui all’art. 2 bis, la censura si risolve in una non consentita critica all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito quanto alla determinazione dell’indennizzo, come tale inammissibile non essendosi realizzata alcuna violazione di legge. 4. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 89 del 2001. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano un’unica parte, avendo presentato in via cumulativa istanza di insinuazione allo stato passivo e dopo pochi anni dalla scadenza del termine di durata ragionevole avevano acquisito la piena contezza della inesigibilità del proprio credito. 5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 quinquies, l. n. 89 del 2001. Ric. 2021 n. 7042 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7042/2021 Numero sezionale 853/2022 Numero di raccolta generale 16282/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Dopo il secondo piano di riparto parziale nel 2001 i ricorrenti avevano acquisito la consapevolezza circa l’esito negativo della procedura essendo meri creditori chirografari e, a seguito del piano di riparto parziale, anche in base alla relazione della curatela fallimentare, non avevano alcuna possibilità di vedere soddisfatto ulteriormente il proprio credito. 5.1 I due motivi del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente sono infondati. Sotto il primo profilo deve evidenziarsi che l’indennizzo è relativo ad un patema d’animo soggettivo e, dunque, non assume alcun rilievo il fatto che i ricorrenti rappresentavano un’unica parte processuale. Quanto al secondo profilo deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate. Ric. 2021 n. 7042 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 7042/2021 Numero sezionale 853/2022 Numero di raccolta generale 16282/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19555 del 08/07/2021, Rv. 661731 - 01). 6. La Corte dichiara inammissibili i motivi proposti con il ricorso principale e infondati quelli del ricorso incidentale. 7. Sulla base della reciproca soccombenza le spese del giudizio di cassazione sono compensate. P.Q.M. La Corte dichiara infondato il ricorso principale, inammissibile quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 7042 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3