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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25102/2026

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tore generale,con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza harevocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a far data dal 30 agosto 2024, lamisura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale,concessa al suddetto, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno, indata 1 febbraio 2023.Detta misura, invero, è stata ritenuta inidonea in ragione delcomportamento del condannato, tradottosi, nella costanza di sottoposizione allamisura alternativa, nella consumazione del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309del 1990, accertato il il 22 novembre del 2024, per il quale vi era arresto inflagranza e applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari conbraccialetto elettronico; nonché in ragione della emissione in data 17 ottobre2025 di un’ulteriore ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere,sempre per una pluralità di condotte di cui all’art. 73 del suddetto d.P.R.,accertate dal 28 settembre all’1 novembre 2024, a riprova di un’allarmantepropensione a delinquere di XXXXXX rispetto alla quale la sottoposizione nellemore alla misura alternativa sopra indicata non ha sortito alcun effettodissuasivo.

Ha, inoltre, rilevato il Tribunale di sorveglianza che, anche tramite lapiù contenuta misura della detenzione domiciliare, il rischio di recidiva nonsarebbe adeguatamente prevenuto e fronteggiato; e che unico strumento percontenere la pericolosità di XXXXXX, in ragione della chiara incapacità dellostesso di determinarsi spontaneamente al rispetto delle prescrizioni limitativedella sua libertà e, quindi, dell’aperta insofferenza alle regole trascesa nellaconsumazione di condotte delittuose in costanza di affidamento, peraltro relativea droga pesante del tipo cocaina, è la restrizione in carcere.2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramiteil proprio difensore, XXXXXX.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione si deducono violazione degli artt.127, 128, 178, lett. c), 179, 655 e 666 cod. proc. pen., nullità del procedimentoper omessa notifica dell’ordinanza di revoca al condannato e dell’ordine diesecuzione al difensore.Si rileva che non essendo stata previamente notificata l’ordinanza di revocaal condannato, onde potergli consentire l’esercizio del diritto di difesa e attivareeventuali rimedi e impugnazioni, anche l’ordine di esecuzione e la stessaesecuzione sono illegittimi.

Si osserva, infine, che l’ordine di esecuzione non èstato notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante rituale nomina concontestuale revoca dei precedenti difensori.2.2.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 47-ter l. 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio e/o assenza di motivazione circal’esclusione della misura alternativa della detenzione domiciliare.Lamenta i l d i fensore che l ’ordinanza impugnata ha trasfusoautomaticamente le ragioni della revoca dell’affidamento in ragioni ostative alladetenzione domiciliare senza svolgere la necessaria valutazione autonoma.Rileva, invero, che diversi sono i requisiti e i presupposti per la detenzionedomiciliare e che occorreva una valutazione separata per l’esclusione diquest’ultima.2.3.

Con il terzo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione dell’art.47-ter Ord. pen. e vizio di motivazione per mancato esame delle circostanzeconcrete utili a valutare l’idoneità della misura domiciliare.Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe considerato che in entrambi iprocedimenti cautelari a fondamento della revoca della misura alternativa ilricorrente ha fruito (nel secondo solo successivamente) degli arresti domiciliaricon braccialetto elettronico; e non avrebbe, altresì, valutato le gravi condizioni disalute di Ignoto, recentemente peggiorate, che lo rendono invalido.La difesa, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.3.

Il difensore ha, infine, depositato memoria di replica alla requisitoriascritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale summenzionato, insistendo perl’accoglimento del proprio ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

Infondato è il primo motivo di impugnazione.Quanto ai vizi di notifica denunciati, non hanno rilievo in questa sede quelliriguardanti l’ordine di esecuzione, e, quindi, un provvedimento successivo econseguente a quello in esame, tali da non poterne inficiare la legittimità (per iquali, pertanto, risulta competente il Giudice dell’esecuzione).Quanto, invece, alla lamentata omessa notifica dell’ordinanza di revocadell’affidamento in prova al condannato, la stessa configura una nullità di ordinegenerale a regime intermedio che deve ritenersi sanata per il raggiungimentodello scopo, a norma dell’art. 183 cod. proc. pen., quando, come nel caso inesame, i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati daldifensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suocontenuto motivazionale.1.2.

Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso.La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al serviziosociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della leggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quantospetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazionicostituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova(si veda per tutte Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).Nel caso di specie la motivazione non può dirsi né carente, némanifestamente illogica, poiché, come riportato in punto di fatto, il Tribunale disorveglianza di Potenza giustifica l’uso del potere di revoca ad esso conferito, conmotivazione logica ed esauriente, facendo leva sull’incompatibilità delcomportamento trasgressivo delle prescrizioni in atto nei confronti dell’affidato(nel provvedimento si fa riferimento anche alla violazione della prescrizioneconsistente nel divieto di accompagnarsi con persone pregiudicate), integrantealtresì la commissione di reati gravi, con la prosecuzione della misura alternativaconcessa.

Ritiene, quindi, tale comportamento incompatibile non solo con laprosecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova, che decide direvocare con decorrenza dal 30 agosto 2024, ma anche con l’eventualeconcessione della detenzione domiciliare, in quanto grave, denotanteun’incapacità ad autodeterminarsi lecitamente, nonché la pervicace volontà disottrarsi al controllo dell’affidato.L’ampio e articolato apparato motivazionale appare idoneo a giustificareanche il diniego della detenzione domiciliare richiesta in via subordinata, su cuiampiamente motiva, diversamente da come lamentato, il Tribunale disorveglianza a quo.

Facendo, invero, leva su un intenso pericolo di recidiva,rispetto al quale sia la fruizione degli arresti domiciliari nei procedimenticautelari, neppure documentata con riguardo al secondo, sia le condizioni disalute, su cui insiste il ricorrente senza tuttavia documentarle e asserirne, comesarebbe stato necessario, l’incompatibilità col regime carcerario, sono stateritenute recessive.Ne deriva l’infondatezza dei rilievi difensivi di cui al ricorso, inidonei adintaccare la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato.2.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore generale,con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza harevocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a far data dal 30 agosto 2024, lamisura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale,concessa al suddetto, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno, indata 1 febbraio 2023.Detta misura, invero, è stata ritenuta inidonea in ragione delcomportamento del condannato, tradottosi, nella costanza di sottoposizione allamisura alternativa, nella consumazione del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309del 1990, accertato il il 22 novembre del 2024, per il quale vi era arresto inflagranza e applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari conbraccialetto elettronico; nonché in ragione della emissione in data 17 ottobre2025 di un’ulteriore ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere,sempre per una pluralità di condotte di cui all’art. 73 del suddetto d.P.R.,accertate dal 28 settembre all’1 novembre 2024, a riprova di un’allarmantepropensione a delinquere di XXXXXX rispetto alla quale la sottoposizione nellemore alla misura alternativa sopra indicata non ha sortito alcun effettodissuasivo. Ha, inoltre, rilevato il Tribunale di sorveglianza che, anche tramite lapiù contenuta misura della detenzione domiciliare, il rischio di recidiva nonsarebbe adeguatamente prevenuto e fronteggiato; e che unico strumento percontenere la pericolosità di XXXXXX, in ragione della chiara incapacità dellostesso di determinarsi spontaneamente al rispetto delle prescrizioni limitativedella sua libertà e, quindi, dell’aperta insofferenza alle regole trascesa nellaconsumazione di condotte delittuose in costanza di affidamento, peraltro relativea droga pesante del tipo cocaina, è la restrizione in carcere.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramiteil proprio difensore, XXXXXX.2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deducono violazione degli artt.127, 128, 178, lett. c), 179, 655 e 666 cod. proc. pen., nullità del procedimentoper omessa notifica dell’ordinanza di revoca al condannato e dell’ordine diesecuzione al difensore.Si rileva che non essendo stata previamente notificata l’ordinanza di revocaal condannato, onde potergli consentire l’esercizio del diritto di difesa e attivareeventuali rimedi e impugnazioni, anche l’ordine di esecuzione e la stessaesecuzione sono illegittimi. Si osserva, infine, che l’ordine di esecuzione non èstato notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante rituale nomina concontestuale revoca dei precedenti difensori.2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 47-ter l. 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio e/o assenza di motivazione circal’esclusione della misura alternativa della detenzione domiciliare.Lamenta i l d i fensore che l ’ordinanza impugnata ha trasfusoautomaticamente le ragioni della revoca dell’affidamento in ragioni ostative alladetenzione domiciliare senza svolgere la necessaria valutazione autonoma.Rileva, invero, che diversi sono i requisiti e i presupposti per la detenzionedomiciliare e che occorreva una valutazione separata per l’esclusione diquest’ultima.2.3. Con il terzo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione dell’art.47-ter Ord. pen. e vizio di motivazione per mancato esame delle circostanzeconcrete utili a valutare l’idoneità della misura domiciliare.Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe considerato che in entrambi iprocedimenti cautelari a fondamento della revoca della misura alternativa ilricorrente ha fruito (nel secondo solo successivamente) degli arresti domiciliaricon braccialetto elettronico; e non avrebbe, altresì, valutato le gravi condizioni disalute di Ignoto, recentemente peggiorate, che lo rendono invalido.La difesa, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.3. Il difensore ha, infine, depositato memoria di replica alla requisitoriascritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale summenzionato, insistendo perl’accoglimento del proprio ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.Quanto ai vizi di notifica denunciati, non hanno rilievo in questa sede quelliriguardanti l’ordine di esecuzione, e, quindi, un provvedimento successivo econseguente a quello in esame, tali da non poterne inficiare la legittimità (per iquali, pertanto, risulta competente il Giudice dell’esecuzione).Quanto, invece, alla lamentata omessa notifica dell’ordinanza di revocadell’affidamento in prova al condannato, la stessa configura una nullità di ordinegenerale a regime intermedio che deve ritenersi sanata per il raggiungimentodello scopo, a norma dell’art. 183 cod. proc. pen., quando, come nel caso inesame, i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati daldifensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suocontenuto motivazionale.1.2. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso.La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al serviziosociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della leggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quantospetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazionicostituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova(si veda per tutte Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).Nel caso di specie la motivazione non può dirsi né carente, némanifestamente illogica, poiché, come riportato in punto di fatto, il Tribunale disorveglianza di Potenza giustifica l’uso del potere di revoca ad esso conferito, conmotivazione logica ed esauriente, facendo leva sull’incompatibilità delcomportamento trasgressivo delle prescrizioni in atto nei confronti dell’affidato(nel provvedimento si fa riferimento anche alla violazione della prescrizioneconsistente nel divieto di accompagnarsi con persone pregiudicate), integrantealtresì la commissione di reati gravi, con la prosecuzione della misura alternativaconcessa. Ritiene, quindi, tale comportamento incompatibile non solo con laprosecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova, che decide direvocare con decorrenza dal 30 agosto 2024, ma anche con l’eventualeconcessione della detenzione domiciliare, in quanto grave, denotanteun’incapacità ad autodeterminarsi lecitamente, nonché la pervicace volontà disottrarsi al controllo dell’affidato.L’ampio e articolato apparato motivazionale appare idoneo a giustificareanche il diniego della detenzione domiciliare richiesta in via subordinata, su cuiampiamente motiva, diversamente da come lamentato, il Tribunale disorveglianza a quo. Facendo, invero, leva su un intenso pericolo di recidiva,rispetto al quale sia la fruizione degli arresti domiciliari nei procedimenticautelari, neppure documentata con riguardo al secondo, sia le condizioni disalute, su cui insiste il ricorrente senza tuttavia documentarle e asserirne, comesarebbe stato necessario, l’incompatibilità col regime carcerario, sono stateritenute recessive.Ne deriva l’infondatezza dei rilievi difensivi di cui al ricorso, inidonei adintaccare la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato.2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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