CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 settembre 1994
Cassazione n. 34560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nel procedimento penale nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/9/1994rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data 5/5/2026 del Tribunale di Campobassovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.letta la memoria difensiva (con allegati) datata 2/9/2026 nell'interesse delricorrente ed a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso edil conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 5 maggio 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Campobasso, a seguito dell’impugnazione avanzata da GianlucaCastellana, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Larino in data 28 febbraio 2026relativo ad un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA].Detto autoveicolo era stato sottoposto a vincolo cautelare reale nell’ambitodi un procedimento penale iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di FrancoCorsi in relazione agli ipotizzati reati di concorso in appropriazione indebitacontinuata (artt. 81 cpv., 110 e 646 cod. pen.) e di frode nell’esercizio delcommercio (artt. 81 cpv., e 515 cod. pen.).Il provvedimento di sequestro preventivo della predetta autovettura veniva,in sintesi, giustificato dalla ritenuta assenza di motivazione del relativo decretodel G.i.p. il quale non avrebbe effettuato alcuna valutazione del compendioprobatorio al fine di verificare l’esistenza del fumus commissi delicti dei reati peri quali si procede, nonché del periculum in mora, limitandosi a richiamare il solotesto dell’art. 321 cod. proc. pen., nonché dalla ritenuta impossibilità per ilTribunale di riesame di integrare detti profili motivazionali come detto assenti nelprovvedimento cautelare genetico.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il PubblicoMinistero presso il Tribunale di Campobasso, deducendo con motivo unicoviolazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. inordine all’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 568, comma 4, cod.proc. pen.Invero, secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame ha annullato ildecreto di sequestro preventivo senza delibare sulla sussistenza delle condizionidi ammissibilità dell’impugnazione e, in particolare, sull’interesse ad impugnaredel [OSCURATO:PERSONA], elemento che assurgeva a requisito necessario come richiestodalla disposizione processuale richiamata.Evidenzia al riguardo il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] – terzo acquirente inbuona fede dell’autovettura a non domino – non avrebbe potuto inoltrarerichiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. inquanto non avrebbe potuto conseguire la restituzione dell’autovettura oggettodel provvedimento ablativo ed aggiunge che il conflitto tra potenziali acquirenti diun bene mobile registrato da un non domino e il proprietario dello stesso èregolato dall’art. 1162 cod. civ. e non dal disposto di cui all’art. 1153 cod. civ.:ne consegue che l’acquirente non ne acquista la proprietà in forza del possessoin buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto e richiama al riguardo ilprincipio giurisprudenziale (in particolare quello espresso in un casosovrapponibile a quello qui in esame da Sez. 2, n. 43563 del 5/7/2022,Albanese, non mass.) secondo il quale il possesso da parte del terzo di buonafede, acquirente di un veicolo a non domino, non determina l'acquisto finoall'integrale decorso del termine decennale previsto dall'art. 1159 cod. civ. perl'usucapione dei beni mobili e, pertanto, non può ottenere la restituzione delveicolo in sequestro perché non è titolare di un diritto reale su tale bene diprovenienza delittuosa con conseguente carenza di interesse all'impugnazionedel provvedimento del Tribunale.Ne consegue – secondo il ricorrente – che poiché il diritto reale diproprietà sull’autovettura è rimasto in capo alla società querelante, il Tribunaledel riesame, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, nonpotendo l’impugnante conseguire la restituzione del vincolo in sequestro. Cosìoperando, il Tribunale sarebbe quindi incorso in una evidente violazione dell’art.568 cod. proc. pen., omettendo altresì di rimettere la questione al giudice civileai sensi dell’ultimo comma dell’art. 324 cod. proc. pen.3. Con memoria (munita di allegati) datata 2 settembre 2026 la difesa delterzo interessato [OSCURATO:PERSONA] ha, innanzitutto, evidenziato che il ricorsoper Cassazione presentato dal P.M. si basa sull’infondato assunto dell’acquisto anon domino da parte dell’indagato e della sua conseguente carenza di interesseall’annullamento del sequestro, fondando detto assunto accusatorioesclusivamente sulle dichiarazioni della querelante, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chequel mezzo asseriva avere noleggiato dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per poi sublocarlo a tale [OSCURATO:PERSONA] che, sempre a dire della societàdenunciante, non lo avrebbe restituito nel termine convenuto; tuttavia nessunaindagine è stata svolta al fine di accertare il reale susseguirsi degli accadimenti,benché lo stesso P.M. di Larino, una volta ereditato il fascicolo, ne avesseavvertito l’esigenza, delegando i Carabinieri di Termoli, in data 19 febbraio 2026e benché scaduto il termine per le indagini preliminari, di investigare sullemodalità e circostanze della vendita, salvo poi il successivo 28 febbraio 2026,senza che fosse pervenuta alcuna risposta, chiedere al G.I.P. di applicare lamisura cautelare reale oggetto del presente procedimento incidentale.Prosegue la difesa del terzo interessato evidenziando che, in assenza dirisultanze investigative, il sequestro è stato richiesto e immotivatamentedisposto:- senza che fosse mai pervenuta querela per appropriazione indebita daparte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la società che in ipotesi accusatoria sarebbetuttora legittima proprietaria del mezzo;- senza che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse mai stata interpellata aconferma o smentita di una regolare vendita del mezzo a chi dal P.R.A. risultavaper primo averla acquistata, vale a dire Autocom s.r.l., circostanza questa chesarebbe stato opportuno appurare anche ai fini della sussistenza della condizionedi procedibilità del supposto reato di appropriazione indebita;- senza che ci sia neppure chiesti come mai la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.non abbia verificato se una vendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse ineffetti intervenuta;- senza che si sia appurato se vi sia mai stato un legame tra SilvioCardone, locatario del mezzo non restituito, e Autocom S.r.l., prima acquirentedello stesso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già il 30 marzo 2024 e non nella data dimolto posteriore indicata dal P.M.A ben vedere - prosegue sempre la difesa del terzo interessato - non ci siè neppure premurati di verificare dove il passaggio di proprietà sarebbeavvenuto, con quali documenti e da chi sottoscritti.In ogni caso, secondo la difesa, in capo al [OSCURATO:PERSONA] sarebberoconfigurabili sia la legittimazione a presentare riesame in quanto persona allaquale il bene è stato sequestrato e in quanto persona che ha diritto alla suarestituzione, sia l’interesse, concreto ed attuale, alla rimozione del vincolo e,dunque, del pregiudizio derivante dal decreto impugnato, essendo statodocumentato che il [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato l’autovettura presso unaconcessionaria, ha corrisposto il prezzo di vendita, corrispondente al prezzo dimercato dell’usato per quel tipo di auto e che il venditore era indicato qualeproprietario del mezzo, sia sulla carta di circolazione, sia nel Pubblico RegistroAutomobilistico.A ciò si aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] se non proprietario deve esserequantomeno considerato possessore di buona fede del veicolo, situazione anchequesta meritevole di tutela, il che lo rende portatore di un interesse ad ottenere,in attesa di eventuali ulteriori accertamenti in sede civile, la cessazione delvincolo imposto sul mezzo.Conclude, pertanto, la difesa del terzo interessato chiedendo che vengadichiarata l’infondatezza del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre, innanzitutto, ricordare che nel caso in esame sussiste lalegittimazione a presentare ricorso per cassazione in capo al Pubblico Ministeropresso il Tribunale di Campobasso, ancorché l’emissione del provvedimentocautelare sia stata richiesta dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Larino inquanto «In materia di misure cautelari reali legittimato a ricorrere contro iprovvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod. proc. pen., èsolo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che hachiesto l'applicazione della misura» (Sez. 3, Sentenza n. 3747 del 25/11/1999,dep. 2000, P.M. in proc. Torresin, Rv. 215302-01; ciò in linea con i principigenerali esposti da Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206658-01 e da Sez. U, n. 8 del 31/05/1991, P.M. in proc. Faraco, Rv. 187860-01).2. E’ altresì necessario, ai fini del decidere, procedere ad una brevericostruzione della vicenda che ha portato all’emissione del decreto di sequestropreventivo dell’autovettura.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in data 29 ottobre 2024, presentava presso ilCompartimento [OSCURATO:PERSONA], sei distinte querele perappropriazione indebita aventi ad oggetto undici autovetture, che venivano datein locazione a più utilizzatori.La consegna dei veicoli veniva effettuata dalla concessionariaconvenzionata, [OSCURATO:PERSONA], che poco dopo cessava l’attività e divenivairreperibile.La società querelante apprendeva che i veicoli concessi in locazione, nonrestituiti nei termini contrattualmente previsti, erano stati alienati a terziacquirenti, senza il consenso e l’autorizzazione degli effettivi proprietari. Lasocietà, pertanto, richiedeva l’applicazione della misura cautelare reale delsequestro preventivo (ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen) e/o del vincolo delsequestro probatorio ex art. 253 cod. proc. pen. (Richiesta reiterata più volte indata 6 dicembre 2024 e in data 20 ottobre 2025).Nel corso dell’attività di indagine, si appurava che la [OSCURATO:PERSONA] avevastipulato in data 6 luglio 2024 con [OSCURATO:PERSONA] il contratto di locazione n.4543930 avente ad oggetto l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] sopra indicata.Dopo la consegna al [OSCURATO:PERSONA] il veicolo non era stato restituito ed era statoceduto in vendita al terzo [OSCURATO:PERSONA].In ragione delle indagini eseguite, la Procura di Larino aveva quindiavanzato richiesta di sequestro preventivo del veicolo che il G.i.p. aveva accoltocon il decreto del 28 febbraio 2026. Avverso quest’ultimo provvedimento avevaproposto istanza di riesame il [OSCURATO:PERSONA] qualificandosi come terzo acquirente inbuona fede e deducendo l’assenza di motivazione sia in relazione fumuscommissi delicti, sia in relazione al periculum in mora.Il Tribunale del riesame, infine, decideva per l’annullamento del decretoimpugnato.2. Il ricorso del Pubblico Ministero nei termini nei quali è stato prospettatonon è fondato.acquisto del veicolo e la sussistenza della buona fede dell’acquirente dello stesso(che, è appena il caso di evidenziarlo, ebbe ad acquistare il mezzo dopo varipassaggi nel dettaglio indicati alle pagg. 4 e 5 del ricorso), temi che nonrisultano approfonditi né nell’ordinanza impugnata, né nel ricorso qui in esame,osserva il Collegio che il ricorrente, nel dedurre l’assenza di interesse delCastellana a presentare la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro,non tiene conto dei principi esposti dalla recente sentenza delle Sezioni Unite“Calvarese” (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Rv. 289319-01) che,seppure chiamate a decidere sulla diversa questione del "Se l'indagato sialegittimato a proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestropreventivo, anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene" hannoaffrontato la più generale questione del diritto del soggetto ad impugnare unprovvedimento di sequestro anche quando non ha diritto alla restituzione delbene attinto dal provvedimento cautelare.Le Sezioni Unite “Calvarese” hanno al riguardo affermato come le Sez. U,n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01 hanno limpidamentesottolineato, con ampi richiami giurisprudenziali, che «ancorché concettualmenteinterdipendenti, dovendo la domanda essere assistita da entrambi i requisiti,legittimazione ed interesse sono nozioni diverse: la legittimazione è correlata allatitolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutelasecondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interesse postula che, mediantel'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilitàmediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse. Infatti,solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettivarilevante per l'ordinamento si deve stabilire se l'azione proposta possacomportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sferagiuridica del ricorrente. L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc.pen.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi,essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo seil mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraversol'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosaper l'impugnante rispetto a quella esistente».In conclusione, le Sezioni Unite “Calvarese” hanno ribadito la nettadistinzione tra legittimazione e interesse, costituenti entrambe condizioni diammissibilità dell'impugnazione, che richiedono il correlarsi dell'interesse al tipodi provvedimento e all'incidenza di esso su situazioni soggettive, oggettivamenteapprezzabili, incidenza che l'impugnazione si prefigge di rimuovere o divantaggiosa.A ciò poi si aggiunge che l’art. 322-bis cod. proc. pen. indica tra i soggettilegittimati a proporre impugnazione oltre al pubblico ministero, all'imputato e ilsuo difensore, alla persona che avrebbe diritto alla loro restituzione anche lapersona alla quale le cose sono state sequestrate, disposizione che di per sé aprela strada ad una oggettiva legittimazione ad impugnare, fermo restando ilsuccessivo accertamento del relativo interesse.Le stesse Sezioni Unite hanno quindi chiarito che le categorie deilegittimati sono individuate dal legislatore sulla base della tipizzataindividuazione di soggetti, ai quali sia in astratto riferibile l'interesse a dolersi diuna misura che è strutturalmente destinata a stabilire un vincolo diindisponibilità su una cosa, vincolo ricollegabile ai presupposti previsti perciascun tipo di sequestro, sia esso probatorio o preventivo ed hanno osservatoche è significativo che sia stata avvertita l'esigenza di individuare diversecategorie di legittimati e non solo quella dei soggetti che abbiano diritto allarestituzione.Ciò non toglie, però che le categorie tipizzate dal legislatore, per quantopossano essere ritenute espressione di un interesse configurato in astratto,vanno valutate in aggiunta al requisito dell'interesse come declinato, conriguardo a tutte le impugnazioni, secondo i principi generali in precedenzarichiamati: deve essere, cioè, individuato un interesse concreto e attuale e devericollegarsi all'esigenza di perseguire un risultato oggettivamente apprezzabile, inquanto correlato ad una situazione soggettiva incisa dal provvedimento.Orbene, venendo in rilievo un provvedimento di sequestro, pur legato apresupposti coinvolgenti il quadro indiziario, in relazione alla configurabilità diuna fattispecie di reato rispetto alla quale siano ravvisabili le esigenze o ipericula specificamente previsti dalla norma, deve ritenersi che l'incidenza dellamisura debba essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibilinell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa.In sostanza, si legge sempre nella decisione delle Sezioni Unite“Calvarese” che sebbene una mera disponibilità di fatto del bene, non strutturatae non qualificabile come autonoma, non potrebbe dare luogo ad alcun tipo dilegittimazione, venendo in rilievo una situazione precaria del tutto priva dispecifica tutela, ben diversamente si può inquadrare il caso di soggetto chedisponga di un bene in forza di un titolo contrattuale. Ciò significa chel'impugnazione può dirsi ammissibile nel caso in cui taluno dei soggetti legittimatidisponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettivadi vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettivagiuridicamente riconoscibile e rilevante, senza che sia possibile desumere dallecategorie dei soggetti legittimati, come tipizzate dal legislatore, che debbasempre e comunque sussistere il diritto alla restituzione, affinché possaravvisarsi quell'interesse concreto.I l quadro genera le che emerge , non so lo ne i con f ron t idell’imputato/indagato (la posizione del quale è stata specificamenteapprofondita dalle Sezioni Unite “Calvarese”), è quindi che se occorre chel'impugnante sia assistito da un interesse concreto e attuale, oggettivamentesussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio,correlata all'accoglimento dell'impugnazione, e se, al contempo, non occorre,sempre e comunque, che tale prospettiva di vantaggio debba discendere daldiritto alla restituzione del bene, il che porta a concludere che anche il terzopossa in astratto avere interesse all'impugnazione anche nei casi in cui non risultititolare del diritto alla restituzione perché assume rilievo la disponibilità giuridica,pur mediata dalla detenzione da parte di terzi, e che l'interesse ben può esserecorrelato alla tutela di situazioni giuridiche cui siano collegati a situazionicontrattuali che devono essere oggetto di adeguata verifica.Traslando ora detti principi al caso in esame, non può esimersi l’odiernoCollegio dall’osservare che il [OSCURATO:PERSONA], come indicato dallo stesso ricorrente,risulta, sulla base della consultazione della banca dati ACI/PRA, essere entrato inpossesso dell’autoveicolo poi colpito dal provvedimento di sequestro in forza dicontratto di compravendita in data 12 settembre 2024 stipulato con la societàMDM Car S.r.l. alla quale l’autovettura era stata consegnata in conto vendita dalprecedente proprietario [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, l’aveva ricevuta datale [OSCURATO:PERSONA] che, infine, l’aveva ottenuta in cessione dalla società Autocom.mobili registrati, è comunque un dato di fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ladisponibilità dell’autovettura in forza dì un contratto registrato al PRA e che nonpuò escludersi a priori che lo stesso sia stato a sua volta vittima di eventualiartifici che non sono idonei ad escludere la sua dedotta buona fede nell’acquistodel bene.E’ chiaro che si tratta di situazioni che dovranno essere oggetto di attentaindagine, ma è altrettanto evidente che allo stato – almeno in astratto – lostesso era portatore di un interesse ad impugnare un sequestro di un bene delquale era pur sempre in materiale possesso in forza di un vincolo contrattuale.Ciò, come detto, non rende fondato il motivo di ricorso nel quale si èdedotta la violazione da parte del Tribunale del disposto dell’art. 568, comma 4,cod. proc. pen.3. L’assenza di una concreta verifica dell’interesse ad impugnare delCastellana – come detto almeno in astratto legittimato a proporre impugnazione- unita al fatto che il ricorrente non ha provveduto a documentare, come sarebbestato suo onere fare, di avere posto la questione dell’inammissibilità del gravameal Tribunale del riesame così provocando dallo stesso una decisione sul punto,non finisce che spostare l’attenzione sulla residua e ben differente questionelegata ai rilevati vizi motivazionali del provvedimento di sequestro.Detto profilo decisorio non risulta attinto dal ricorso in esame e, quindi, laCorte non può che limitarsi a prendere atto dei vizi del provvedimento cautelaregenetico rilevati dal Tribunale del riesame che, con motivazione rispondente aiprincipi di diritto che regolano la materia, ha disposto l’annullamento del decretodi sequestro de quo.4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 23/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI