CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesadall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2 -ricorrenti- contro ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via dei Gracchi, 39 –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2885/2018 del 21.11.2018,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 .3 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Esclusione amministratore Giusta causa Quantificazione quota sociale Con atto di citazione notificato il 15.10.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare del 29.6.2009 con cui era stato approvato il bilancio della società al 31.12.2008; l'accertamento del suo diritto a percepireil compenso di membro del CdA di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dal 2009 sino al la revoca; la condanna della società alrisarcimento del danno derivante da illegittima revoca dell'attore dalla carica predetta; l'accertamento del suo di ritto ad accedere ai documenti contabili e amministrativi della società; la condanna di quest'ultima al pagamento del controvalore della quota di p artecipazione al capitale deten uta dall'attore, a seguito del recesso da questi comunicato. Nella narrativa della citazione l'attore esponeva di esser stato socio, nella misura del 5% del capitale sociale, e membro del CdA di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; che l'assemblea della società aveva deliberato, con la delibera impugnata, la trasformazione da S.r.l. in S . p . a . senza la preventiva convocazione del CdA e senza il deposito della relazione prevista dall'art.2500-sexies c.c.; che era stata differita l'approvazione del bilancio al 31.12.2008 ed erano state esposte in esso operazioni illecite, poste inessere in danno della società. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contestando la domanda e rilevando che: -il differimento dell'approvazione delbilancio al 31.12.2008 era stata deciso dal CdA per verificare una eventuale rivalutazione dei diritti reali sugli immobili della società; -il Violi non era più socio né amministratore della società alla data di tale decisione, per cui non aveva titolo per contestarla; che la relazione di cui all'art. 2500-sexies c.c. non era dovuta, poiché la legge la prevede solo per la trasformazione da società di capitali a società di persone, ma non anche per la trasformazione da s.r.l. a s.p.a.;che le contestazioni mosse al bilancio erano oscure, generiche ed infondate; che il Violi era stato revocato per giusta causa dalla carica di membro del CdA di [OSCURATO:PERSONA] dall'assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale di Forlì accoglieva in parte la domanda, dichiarando nulla la delibera del 29.6.2009, accertando il diritto del Violi a percepire il compenso come membro del CdA dal 2009 al 2011, determinando in € 180.000 il controvalore della quota di partecipazione detenuta dall'attore, condannando la società convenuta al pagamento di detta somma, con rivalutazione ed interessi dal 15.6.2009 ed accertando, infine , il diritto dell'attore ad accedere alla documentazione contabile di [OSCURATO:PERSONA] sino all'effettivo pagamento del valore della sua quota. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello e con la sentenza gravata, la Corte di Appello di Bologna riformava la decisione di I grado in relazione alla sola non dovuta rivalutazione e alla decorrenza degli interessi che dovevano essere calcolati solo dal 12.12.2009. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con un motiv o ed anche memorie. L’ing. Violi ha presentato controricorso ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1.Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – artt. 2383 e 2392 c.c. – Delibera assembleare di revoca dell’Amministratore. Giusta causa. La Corte avrebbe, non correttamente, ritenuto che le irregolarità di bilancio e l’assenza reiterata alle riunioni del CDA non fossero motivi di revoca per giusta causa; conseguentemente la ricorrente ha ribadito che non sussistevail diritto dell’Amministratore revocato al risarcimento del danno. 1.1La censura è inammissibile. È indubitabile che oggi si pretenda , in sede di legittimità, una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., Cass., n.15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente , in Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009). La censura– che tende anche a mettere in discussione le questioni di diritto sostanziale poste nella fase di merito come fossero ancora vive e non già elaborate e mediate da una seconda pronuncia (di appello) le cui affermazioni occorre porre alla base del ricorso per cassazione - non si confronta , nemmeno globalmente, con le quattro diverse rationes decidendi della sentenza impugnata, tra l’altro non impugnandole tutte. 2.Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto –art. 2473c.c. – Recesso del socio – Quantificazione del valore della quota. La Corte avrebbe ritenuto che la quantificazione della quota non potesse essereindividuata dalle sole risultanze dei bilanci, ma occorreva considerare le rettifiche delle poste iscritte in bilancio “per oneri diversi”, “uscite di cassa”e “costi sostenuti per royalties” ritenute non conformi ai principi di bilancio secondo l’espletata CTU. 2.1. La censura è inammissibile ed anche infondata. La Corte ha valutato la CTU, che presentava due ipotesi di determinazione del valore della quota societaria, ed ha escluso correttamente quella inclusiva dell’esercizio 2006 perché non fondata sul bilancio 2006, mai esibito dalla società nemmeno al CTU, ma su una relazione di stima di un tecnico espletata in altro giudizio ritenuta non necessariamente coincidente con le risultanze di bilancio. Evidenziava, inoltre che l’accesso alle scritture era stato negato al socio recedente. Il motivo omette di considerare, così, che l’apprezzamentodegli esiti istruttori è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009) 3. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, a favore di ciascun controricorrente, in € 6.000 ,00 per onorari e € 200 ,00 per esborsi oltre spese generali edaccessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec