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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2020/2025

ECLI:EU:C:2025:692
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0196

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate l’11 settembre 2025 ( 1 ) Causa C‑196/24 [Aucrinde] ( i ) xx contro ww, yy, zz, vv, Con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal judiciaire de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria fra le autorità giudiziarie degli Stati membri in materia civile o commerciale – Assunzione delle prove in materia civile o commerciale – [OSCURATO:PERSONA] di una salma per stabilire la filiazione – Analisi genetica – Richiesta di assunzione di prove ritenute contrarie a principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro richiesto – Motivi di rifiuto della richiesta di assunzione delle prove – Conflitto tra diritti fondamentali – Dignità umana del defunto – Rispetto della vita privata e familiare – Identità personale – Diritto di conoscere le proprie origini genetiche»

I. Introduzione

1. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi la Corte è chiamata a interpretare il regolamento (UE) 2020/1783, che istituisce una cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale in relazione all’assunzione delle prove ( 2 ).

2. Più precisamente, la Corte è chiamata a valutare per la prima volta se una normativa nazionale che si ritiene abbia carattere di ordine pubblico nell’ordinamento nazionale possa essere invocata quale motivo per rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di assunzione delle prove trasmessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro (l’autorità giudiziaria richiedente) all’autorità giudiziaria di un altro Stato membro (l’autorità giudiziaria richiesta).

3. Le questioni sottoposte alla Corte sono sorte nell’ambito di un procedimento giurisdizionale avviato dinanzi al Tribunale di Genova (Italia) (in prosieguo: l’«autorità giudiziaria italiana») al fine di accertare la paternità dell’attore nella presente causa.

A tal fine, detto giudice ha presentato al tribunal judiciaire de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), il giudice del rinvio, una richiesta per l’assunzione di prove ai sensi del regolamento 2020/1783 diretta allo svolgimento di una perizia genetica necessaria per constatare la paternità.

L’esecuzione della richiesta in parola implica l’esumazione della salma del presunto padre, inumato in [OSCURATO:PERSONA], e il prelievo di un campione dalla salma, necessario per il rilevamento delle impronte genetiche.

II. Diritto dell’Unione pertinente [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione

4. L’articolo 1, intitolato «Dignità umana», così dispone: «La dignità umana è inviolabile.

Essa deve essere rispettata e tutelata».

5. L’articolo 7, intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare», così recita: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

Regolamento 2020/1783

6. L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento 2020/1783.

Esso opera una distinzione tra l’assunzione indiretta delle prove, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, e l’assunzione diretta delle prove, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso.

La disposizione di cui trattasi prevede quanto segue: «1.

Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede: a) che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove; o b) l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro. (…)».

7. L’articolo 12 del regolamento 2020/1783 contiene disposizioni generali sull’esecuzione delle richieste di assunzione indiretta delle prove ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

I passaggi pertinenti dell’articolo 12 così recitano: «1.

L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.

2. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali.

3. L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio diritto nazionale, utilizzando il modulo A di cui all’allegato

I. L’autorità giudiziaria esegue la richiesta secondo la procedura particolare a meno che farlo sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o non sia in grado di farlo a causa delle notevoli difficoltà d’ordine pratico.

Se l’autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta di esecuzione secondo una procedura speciale per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato

I. (…)».

8. L’articolo 16 del regolamento 2020/1783 elenca i motivi di rifiuto dell’esecuzione di richieste di assunzione indiretta delle prove come previste dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.

Mentre l’articolo 16, paragrafo 1 riguarda unicamente richieste di esame di una persona, non rilevanti ai fini della presente causa, l’articolo 16, paragrafo 2, dispone quanto segue: «2.

L’esecuzione di una richiesta può essere rifiutata, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, soltanto se si applica uno o più dei seguenti motivi: a) la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento; b) l’esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario a norma del diritto dello Stato membro del giudice richiesto; c) l’autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta di assunzione delle prove avanzata dall’autorità giudiziaria richiesta a norma dell’articolo 10 entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell’autorità giudiziaria; oppure d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla domanda dell’autorità giudiziaria richiesta di tale deposito o anticipo».

9. L’articolo 19 del regolamento 2020/1783 ha ad oggetto richieste di assunzione diretta delle prove, come previste dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

L’articolo 19, paragrafo 7 enuncia i motivi di rifiuto dell’esecuzione di una siffatta richiesta e stabilisce quanto segue: «7.

L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto possono rifiutare una richiesta di assunzione diretta delle prove solo qualora: a) non rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento; b) non contenga tutte le informazioni necessarie di cui all’articolo 5; o c) l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro».

Regolamento n. 1206/2001 ( 3 )

10. Il regolamento 2020/1783 è una rifusione del regolamento n. 1206/2001.

11. Le disposizioni pertinenti del regolamento n. 1206/2001, gli articoli 1, 10, 14 e 17, corrispondono rispettivamente agli articoli 1, 12, 16 e 19 del regolamento 2020/1783.

12. A tale riguardo, anche la giurisprudenza relativa al regolamento n. 1206/2001 è rilevante ai fini dell’interpretazione delle disposizioni applicabili del regolamento 2020/1783 nel caso di specie.

III. Fatti all’origine del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

13. L’attore nella presente causa, xx, ha adito il Tribunale di Genova al fine di far constatare che aa, deceduto e inumato in [OSCURATO:PERSONA], è suo padre biologico. 14.

L’attore chiede a detto giudice di (i) dichiarare che egli è figlio naturale di aa; (ii) autorizzarlo all’uso del cognome paterno, e (iii) ordinare all’ufficiale di stato civile competente di trascrivere l’emananda sentenza quando questa sarà passata in giudicato.

15. I convenuti nel procedimento principale, figli legittimi di aa, hanno rifiutato di sottoporsi alla perizia ematologica diretta a determinare se l’attore presentasse caratteristiche genetiche corrispondenti a quelle dei convenuti.

Essi hanno invece richiesto che fosse eseguita un’analisi genetica sulla salma del defunto padre.

Pertanto, l’autorità giudiziaria italiana ha disposto una perizia ematologica e ha nominato un perito per effettuare una comparazione di natura genetica tra l’attore e la salma del presunto padre, una volta esumata.

16. Il 18 novembre 2022 l’autorità giudiziaria italiana ha trasmesso al giudice del rinvio una richiesta di esumazione della salma del presunto padre ai sensi del regolamento 2020/1783, utilizzando il modulo A previsto all’allegato I del medesimo regolamento.

17. Tuttavia, in forza del Code civil (codice civile francese) un giudice può ordinare l’esumazione di un corpo al fine di ottenere un campione genetico per stabilire la filiazione solo se la persona deceduta aveva manifestato espressamente il proprio consenso quando era in vita.

18. La disposizione pertinente del codice civile francese, l’articolo 16-11 ( 4 ), così dispone: «L’identificazione di una persona mediante le sue impronte genetiche può essere richiesta solo: 1 o Nell’ambito di misure d’indagine o istruttorie disposte nel corso di un procedimento giudiziario; 2 o A fini di ricerca medica o scientifica; 3 o Al fine di stabilire, quando è ignota, l’identità di persone decedute; 4 o Alle condizioni previste all’articolo L. 2381-1 del code de la défense [(codice della difesa francese)]. 5 o A fini di lotta contro il doping, alle condizioni previste all’articolo L. 232-12-2 del code du sport [(codice dello sport)].

In materia civile, tale identificazione può essere ricercata solo in esecuzione di una misura istruttoria disposta dal giudice investito di un’azione diretta o all’accertamento o alla contestazione di un legame di filiazione, oppure all’ottenimento o alla soppressione di sussidi.

Il consenso dell’interessato deve essere previamente ed espressamente ottenuto.

A meno che la persona non abbia dato il suo consenso esplicito in vita, non si può procedere all’identificazione mediante impronte genetiche dopo la sua morte. (…)».

19. Inoltre, come affermato dal governo francese, si ritiene che l’intero capo del codice civile francese al quale appartiene la disposizione in parola abbia carattere di ordine pubblico in forza dell’articolo 16-9 del medesimo codice.

20. In tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 debba essere interpretato nel senso che esso consente a un’autorità giudiziaria di rifiutarsi di dare esecuzione a una richiesta di assunzione di prove qualora una siffatta richiesta sia considerata contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta.

21. Il giudice del rinvio ha osservato che i motivi che consentono di rifiutare l’applicazione del regolamento 2020/1783 sono elencati in modo tassativo all’articolo 16 del medesimo regolamento, cosicché l’articolo 12 non contiene un motivo ulteriore per rifiutare l’applicazione del regolamento di cui trattasi.

Tuttavia, detto giudice ha altresì espresso preoccupazioni riguardo al fatto che una siffatta interpretazione dell’articolo 12 implichi che non esiste alcun meccanismo di salvaguardia per le richieste di esecuzione le cui forme non rispettano gli standard del diritto dell’Unione ( 5 ), in particolare l’articolo 1 e l’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

22. In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 12 del [regolamento 2020/1783] consenta al giudice nazionale di rifiutarsi di applicare tale regolamento e di rifiutarsi di accogliere la richiesta dello Stato richiedente, con la motivazione che la forma della richiesta sarebbe contraria a principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto, segnatamente all’articolo 16-11 del Codice civile. 2) Se l’applicazione dell’articolo 12 del [regolamento 2020/1783] si effettua senza tener conto del diritto nazionale, in che modo debbano essere interpretati e debbano articolarsi tra loro l’articolo 1 (diritto alla dignità) e l’articolo 7 (diritto alla vita privata) della [[OSCURATO:PERSONA]] per stabilire se tale applicazione del regolamento comporti o meno una violazione della [[OSCURATO:PERSONA]]».

23. L’attore nel procedimento principale, il governo francese e la Commissione europea hanno trasmesso alla Corte osservazioni scritte.

24. Il 29 aprile 2025 si è tenuta un’udienza nel corso della quale il governo francese e la Commissione hanno svolto difese orali.

IV. Analisi A. Osservazioni preliminari – Scomposizione delle questioni pregiudiziali sottoposte

25. Per fornire consigli utili alla Corte, ritengo necessario scomporre le questioni pregiudiziali al fine di comprendere meglio le preoccupazioni del giudice del rinvio.

26. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se esso possa rifiutarsi di dare esecuzione alla richiesta, presentata ai sensi del regolamento 2020/1783, diretta a ottenere un prelievo di campioni genetici post mortem di una persona inumata in [OSCURATO:PERSONA] al fine di stabilire il legame di filiazione, dato che il codice civile francese vieta l’assunzione di una siffatta prova qualora l’interessato non abbia prestato il proprio consenso quando era in vita.

27. Secondo tale giudice, non è possibile rifiutarsi di dare esecuzione a una richiesta sulla base dell’articolo 12, poiché all’articolo 16 del regolamento 2020/1783 è enunciato un elenco tassativo di motivi che consentono di rifiutare una siffatta richiesta e l’ordine pubblico nazionale non figura tra essi.

Tuttavia, il giudice del rinvio desidera verificare se un motivo del genere possa essere desunto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783.

28. Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, il governo francese sostiene che la richiesta presentata dall’autorità giudiziaria italiana non è una richiesta di assunzione indiretta delle prove, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/1783, il che significa che l’articolo 12 del medesimo regolamento non è pertinente nel caso di specie.

Secondo detto governo, la richiesta in parola mira a ottenere un’assunzione diretta delle prove conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2020/1783, il che significa che è applicabile l’articolo 19 dello stesso regolamento.

La prima questione dovrebbe, secondo tale governo, essere riformulata in modo tale che sia chiesta un’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento 2020/1783.

29. L’importanza di una siffatta lettura ai fini della presente causa risiede nella possibilità per un’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione diretta delle prove quando una siffatta assunzione diretta delle prove sarebbe contraria a principi fondamentali della legge dello Stato membro richiesto, come indicato all’articolo 19, paragrafo 7, lettera c), del regolamento 2020/1783.

Per converso, non vi sono motivi equivalenti per respingere una domanda di assunzione indiretta delle prove.

30. Al fine di rispondere alla prima questione, occorrerà pertanto anzitutto valutare se l’articolo 12 del regolamento 2020/1783 sia effettivamente applicabile nel caso di specie, il che si verificherebbe solo nel caso in cui la richiesta in parola sia una richiesta di assunzione indiretta di prove.

31. La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio è leggermente più complessa.

Supponendo che l’articolo 16-11 del codice civile francese non possa essere applicato per rifiutare il prelievo di campioni genetici post mortem di aa, il giudice del rinvio chiede inoltre se l’esecuzione della richiesta presentata dall’autorità giudiziaria italiana sia in contrasto con la [OSCURATO:PERSONA].

Più precisamente, detto giudice fa riferimento ai collegamenti tra l’articolo 1 e l’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, esso chiede di fatto in che modo il diritto alla dignità del corpo umano dopo il decesso e il diritto di conoscere le proprie origini vengano bilanciati in base alla [OSCURATO:PERSONA].

32. Come suggerito in udienza, la seconda questione mira quindi, in sostanza, a stabilire se il diritto italiano pertinente, che consente ai giudici di disporre un prelievo di campioni genetici post mortem al fine di stabilire la filiazione indipendentemente dal fatto che il presunto genitore abbia preventivamente manifestato il proprio consenso mentre era in vita, sia conforme alla [OSCURATO:PERSONA].

33. Tuttavia, nell’ordinanza di rinvio il giudice del rinvio non esprime alcuna preoccupazione quanto alla conformità alla [OSCURATO:PERSONA] del diritto italiano pertinente.

Al contrario, detto giudice spiega che la risposta alla seconda questione lo aiuterebbe a chiarire se lo stesso articolo 16-11 del codice civile francese sia conforme alla [OSCURATO:PERSONA].

34. La questione relativa alla conformità dell’articolo 16-11 del codice civile francese alla [OSCURATO:PERSONA] si pone solo qualora la norma di cui trattasi sia applicabile nel caso di specie al fine di respingere la richiesta di assunzione delle prove.

Solo dopo aver constatato l’applicabilità dell’articolo 16-11 è possibile valutare se detta applicazione sia conforme alla [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, rispondendo alla seconda questione nel modo in cui essa è stata posta, vale a dire in forza della presunzione secondo cui l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 16 del regolamento 2020/1783 escludono l’applicazione dell’articolo 16-11 del codice civile francese come motivo di rifiuto dell’esecuzione di una richiesta di assunzione di prove, la questione circa la conformità della norma in parola alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ipotetica, dal momento che la norma in questione non è applicabile ai fatti di cui al caso di specie.

35. Ritengo, pertanto, che la Corte possa rispondere alla seconda questione solo qualora si possa ritenere che con quest’ultima si chiede se la [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretata in maniera compatibile con una lettura del regolamento 2020/1783, tale da non ostare a che l’autorità giudiziaria italiana presenti una richiesta di assunzione di prove, consistente in un prelievo di campioni genetici post mortem , nelle circostanze della presente causa.

36. In subordine, nell’ipotesi in cui la Corte rispondesse in senso affermativo alla prima questione, consentendo così al giudice del rinvio di basarsi sulle sue norme interne di ordine pubblico per rifiutare l’esecuzione della richiesta di assunzione di prove, occorrerebbe riformulare la seconda questione.

In tal caso, dall’interpretazione della seconda questione dovrebbe risultare che essa mira ad accertare se la [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretata nel senso che consente a norme nazionali di sottoporre il prelievo di campioni genetici post mortem alla condizione che la persona abbia manifestato espressamente il proprio consenso mentre era in vita.

B. Prima questione

37. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 gli consenta di rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione indiretta di prove con la motivazione che la forma della richiesta di cui trattasi è contraria a principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro richiesto.

1. Assunzione indiretta o diretta delle prove

38. Come spiegato, il governo francese ha sostenuto che la richiesta presentata dal giudice italiano era una richiesta di assunzione diretta, e non indiretta, di prove, nel qual caso l’articolo 12 del regolamento 2020/1783 non sarebbe applicabile; la disposizione pertinente sarebbe piuttosto l’articolo 19 del medesimo regolamento.

39. La differenza sostanziale tra l’assunzione indiretta (come definita all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/1783) e l’assunzione diretta (come definita all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2020/1783) delle prove consiste nella circostanza che l’assunzione delle prove sia effettuata da persone che rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria richiesta o da persone che rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria richiedente.

In quest’ultimo caso, tali persone procedono esse stesse all’assunzione delle prove in un altro Stato membro, ad esempio recandosi nel territorio di uno Stato membro richiesto ed esaminando ivi un testimone ( 6 ).

40. La differenza procedurale tra le due tipologie di assunzione di prove risiede negli organi incaricati di comunicare ed autorizzare l’assunzione delle prove.

Qualora sia presentata una richiesta indiretta di assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiedente contatta direttamente l’autorità giudiziaria richiesta.

Detto giudice decide poi le modalità di assunzione delle prove richieste conformemente al proprio diritto.

Inoltre, tali richieste devono essere inviate mediante il modulo A allegato al regolamento 2020/1783.

D’altra parte, ai fini dell’assunzione diretta di prove, l’autorità giudiziaria richiedente deve ottenere l’autorizzazione dell’organo centrale o dell’autorità competente, che ciascuno Stato membro è tenuto a designare conformemente al regolamento 2020/1783 ( 7 ).

Una siffatta richiesta è trasmessa mediante il modulo L allegato al medesimo regolamento.

41. Inoltre, per quanto riguarda le richieste di assunzione indiretta delle prove, la procedura con cui le prove vengono assunte si svolge applicando le norme nazionali di tale autorità giudiziaria ( 8 ).

Per contro, per quanto riguarda le richieste di assunzione diretta delle prove, le prove vengono assunte secondo la procedura prevista dal diritto dello Stato dell’autorità giudiziaria richiedente.

42. Da ultimo, e ciò è rilevante ai fini della presente causa, i motivi di rigetto di una richiesta di assunzione di prove differiscono a seconda che esse debbano essere assunte indirettamente o direttamente.

A differenza dell’assunzione indiretta, l’assunzione diretta delle prove può essere rifiutata per considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, lettera c), del regolamento 2020/1783, il rifiuto è possibile qualora l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge di detto Stato membro.

43. Il regolamento 2020/1783 non fornisce spiegazioni sul perché i motivi per rifiutare le due tipologie di richieste di assunzione delle prove siano diversi ( 9 ).

Tuttavia, come sostenuto dalla Commissione, la ratio di una portata più ampia del rigetto di una richiesta di assunzione diretta di prove è probabilmente giustificata dal suo carattere potenzialmente intrusivo nella sovranità dello Stato richiesto ( 10 ).

In caso di assunzione diretta delle prove, allo Stato richiesto si chiede di ammettere nel suo territorio persone provenienti dallo Stato membro richiedente al fine di effettuare una perizia, il che potrebbe incidere sui pubblici poteri dello Stato membro nel quale essa deve svolgersi ( 11 ).

44. Tuttavia, anche in caso di assunzione diretta delle prove, il motivo previsto dall’articolo 19, paragrafo 7, lettera c), del regolamento 2020/1783 per respingere richieste basandosi su principi fondamentali della legge dello Stato richiesto risulta limitato.

Come ha suggerito parte della dottrina, un motivo del genere si applica soltanto alla possibilità di esecuzione diretta della misura istruttoria da parte dell’autorità giudiziaria richiedente e non al merito della misura istruttoria.

Pertanto, anche se l’assunzione diretta delle prove potesse essere considerata contraria ai principi fondamentali di uno Stato membro richiesto, ciò non escluderebbe automaticamente la possibilità che detta prova sia assunta indirettamente.

In tale ipotesi, l’autorità centrale può comunque invitare l’autorità giudiziaria richiedente ad adire l’autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto ( 12 ).

45. Nella presente causa il giudice italiano ha chiesto l’assunzione diretta o indiretta delle prove?

46. In primo luogo, la richiesta è stata trasmessa direttamente al giudice del rinvio e non all’organo centrale francese ( 13 ).

47. In secondo luogo, la richiesta è stata trasmessa utilizzando un modulo A, impiegato per l’assunzione indiretta di prove.

Tuttavia, ciò, di per sé, non esclude necessariamente la possibilità che l’autorità giudiziaria richiedente abbia utilizzato un modulo errato e che essa avesse in realtà l’intenzione di presentare una richiesta di assunzione diretta di prove.

48. Occorre quindi, in terzo luogo, valutare cosa abbia chiesto esattamente l’autorità giudiziaria richiedente.

49. A mio avviso, si deve procedere attraverso varie fasi per acquisire le prove necessarie per accertare il rapporto di filiazione nella presente causa.

In primo luogo, deve essere esumata la salma.

In secondo luogo, dalla salma di cui trattasi deve essere prelevato un campione allo scopo di rilevare le impronte genetiche.

In terzo luogo, tale campione deve essere analizzato.

In quarto luogo, il campione analizzato deve essere comparato con il campione prelevato dall’attore.

50. Il modulo A, mediante il quale è stata inviata la richiesta, è stato fornito alla Corte nell’ambito del fascicolo nazionale.

Da detto modulo risulta che l’autorità giudiziaria richiedente ha chiesto all’autorità giudiziaria richiesta di disporre l’esumazione della salma.

Tuttavia, inevitabilmente, l’esumazione non può di per sé costituire una prova ai sensi del regolamento 2020/1783 e non è quindi lo scopo della richiesta.

51. La prova è un campione genetico prelevato dalla salma esumata.

Dal modulo A, così come è stato presentato, non risulta del tutto chiaro chi debba prelevare i campioni dalla salma.

L’autorità giudiziaria richiedente ha chiesto l’autorizzazione alla presenza di un perito, la stessa persona che, in seguito, avrebbe confrontato i campioni, al momento del prelievo del campione dalla salma.

Tuttavia, la presenza delle parti e dei rappresentanti dell’autorità giudiziaria richiedente è possibile durante l’assunzione indiretta delle prove ( 14 ).

Pertanto, la mera presenza del perito che rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria richiedente non significa che le prove siano assunte direttamente.

La formulazione utilizzata nel modulo A da parte dell’autorità giudiziaria richiedente lascia spazio a due interpretazioni: che essa chiedesse che il perito italiano prelevasse direttamente il campione o soltanto che il perito fosse presente al momento dell’assunzione della prova ( 15 ).

A mio avviso, anche se il perito italiano dovesse fisicamente prelevare il campione, detta azione sarebbe comunque stata svolta sotto il controllo e la responsabilità dei rappresentanti dell’autorità giudiziaria richiesta e potrebbe quindi essere comunque interpretata come un’assunzione indiretta delle prove.

In ogni caso, il giudice del rinvio non ha chiesto chiarimenti all’autorità giudiziaria richiedente e sembra che esso abbia interpretato la richiesta come una richiesta di assunzione indiretta delle prove.

52. Le circostanze che precedono consentono di concludere che l’autorità giudiziaria richiedente ha chiesto l’assunzione indiretta delle prove ( 16 ).

Pertanto, detto articolo 12 è rilevante al fine di valutare se il giudice del rinvio nel procedimento principale abbia il diritto di respingere la richiesta di assunzione delle prove presentata ai sensi del regolamento 2020/1783.

2. Interpretazione dell’articolo 12 del regolamento 2020/1783

53. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2020/1783, l’autorità giudiziaria richiesta deve dare esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.

L’esecuzione della richiesta deve avvenire, come previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento, applicando le leggi nazionali dello Stato membro richiesto .

54. L’articolo 16-11 del codice civile francese può essere considerato una «legge nazionale» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783? In caso affermativo, la disposizione in parola può giustificare il rigetto della richiesta di assunzione delle prove?

55. Secondo la Commissione, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 ha soltanto lo scopo di precisare che le modalità procedurali in base a cui l’assunzione delle prove deve essere effettuata sono determinate dalle leggi dell’autorità giudiziaria richiesta.

56. Sono d’accordo con la Commissione.

57. Una siffatta interpretazione è corroborata dal tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783, qualora lo si consideri nel contesto più ampio di tale disposizione, dalla sua genesi normativa e soprattutto dal quadro logico e tipico degli strumenti di riconoscimento reciproco, adottati in forza del titolo V del Trattato FUE.

58. Partendo dalla formulazione nel suo contesto immediato, rilevo anzitutto che l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento 2020/1783 consente all’autorità giudiziaria richiedente di chiedere all’autorità giudiziaria richiesta di procedere all’assunzione delle prove secondo una procedura particolare prevista dal diritto nazionale dello Stato dell’autorità giudiziaria richiedente.

Ciò indica che l’espressione «leggi nazionali» utilizzata all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 prescrive la procedura con cui procedere all’assunzione delle prove, poiché l’articolo 12, paragrafo 3 mira a consentire una modifica della procedura applicabile, dal diritto dell’autorità giudiziaria richiesta al diritto dell’autorità giudiziaria richiedente, anche se le prove sono comunque assunte dall’autorità giudiziaria richiesta.

59. Passando alla genesi normativa, il regolamento n. 1206/2001 e in seguito il regolamento 2020/1783 si sono ispirati alla Convenzione dell’Aia sull’assunzione delle prove ( 17 ).

Tale convenzione può quindi essere utilizzata per interpretare le disposizioni di detti regolamenti ( 18 ).

60. L’articolo 9, paragrafo 1, della medesima convenzione così dispone: «L’autorità giudiziaria che procede all’esecuzione di una rogatoria, applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire » ( 19 ).

61. La formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione dell’Aia sull’assunzione delle prove è dunque meno ambigua, per quanto riguarda il suo ambito di applicazione, rispetto all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783, poiché si riferisce esplicitamente alle procedure ( 20 ).

62. È quindi plausibile concludere, come suggerito dalla Commissione e non confutato dal governo francese, che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 si applica solo agli aspetti metodologici e procedurali connessi all’assunzione delle prove.

Di conseguenza, solo detti aspetti devono essere disciplinati dalle leggi nazionali dello Stato membro richiesto, mentre gli aspetti di merito, come le prove ammissibili per dimostrare determinati fatti, sono disciplinati dalle leggi dello Stato richiedente.

63. Pertanto, se sia necessario disporre l’assunzione di taluni tipi di prove nell’ambito di un particolare procedimento giudiziario, e se una siffatta richiesta sia conforme alla tutela dei diritti fondamentali, sono questioni che devono essere valutate dall’autorità giudiziaria richiedente conformemente al suo diritto, nella fattispecie il diritto italiano, e non in base al diritto dello Stato richiesto.

Dal momento che l’articolo 16-11 del codice civile francese è una norma sostanziale, che esprime in astratto un equilibrio scelto dal legislatore francese tra il diritto di conoscere le proprie origini e il diritto al rispetto del corpo umano, esso non è applicabile alla richiesta dell’autorità giudiziaria italiana, per la quale il giusto equilibrio è determinato dal diritto italiano.

64. Anche se, indubbiamente, non è espresso in modo molto chiaro nel regolamento 2020/1783, dalla struttura di tale atto deriva che l’assunzione delle prove è disposta dall’autorità giudiziaria richiedente e rientra pertanto nella sua competenza.

Ciò è vero, logicamente, dal momento che solo tale giudice, conoscendo tutti i fatti del caso di specie, può valutare, sulla base del suo diritto nazionale, quali prove siano necessarie e se le ragioni per l’acquisizione delle stesse possano giustificare la restrizione di taluni diritti ( 21 ).

65. Il regolamento 2020/1783 si basa sul principio del riconoscimento reciproco, un principio sotteso a tutti gli strumenti relativi alla cooperazione giudiziaria adottati in base al Trattato FUE, compresa la cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale ( 22 ).

66. Il principio del riconoscimento reciproco poggia sulla fiducia reciproca, esistente tra gli Stati membri, che le rispettive istituzioni rispettino i valori e i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione ( 23 ).

Sulla base di detto principio, l’autorità giudiziaria richiesta deve confidare nel fatto che una decisione dell’autorità giudiziaria richiedente e il diritto nazionale su cui essa si fonda non violino i diritti fondamentali tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA].

La medesima autorità non può, in linea di principio, mettere in discussione la legittimità della decisione dell’autorità giudiziaria richiedente, ma deve agire come se essa fosse valida e deve quindi dare esecuzione alla richiesta in parola.

Ciò vale anche se la soluzione prevista dal diritto dello Stato richiedente è diversa da quella adottata nell’ambito del diritto dello Stato richiesto.

Qualora occorra contestare la validità giuridica di una siffatta decisione, ciò deve avvenire dinanzi all’autorità giudiziaria richiedente, che deve garantire che la decisione in parola sia conforme ai diritti fondamentali.

67. Altri strumenti basati sul principio del riconoscimento reciproco presentano un quadro analogo: gli aspetti sostanziali relativi alla richiesta di cooperazione transfrontaliera rientrano nella competenza dell’autorità giudiziaria emittente/richiedente e nel suo ordinamento giuridico, mentre la procedura di esecuzione di una richiesta del genere rientra nella competenza dell’autorità giudiziaria di esecuzione/richiesta e nel suo ordinamento giuridico.

Allo stesso tempo, i motivi di rigetto di una richiesta di cooperazione transfrontaliera sono limitati e tassativamente elencati dall’atto di cui trattasi.

68. Così, ad esempio, l’ordine europeo di indagine (in prosieguo: l’«OEI») che persegue una finalità simile a quella del regolamento 2020/1783, ma che riguarda la cooperazione transfrontaliera in materia di diritto penale, prevede altresì che, in linea di principio, la competenza delle decisioni di merito relative all’acquisizione delle prove spetti all’autorità giudiziaria di emissione, mentre la procedura di effettiva acquisizione di tali prove è disciplinata dal diritto dell’autorità giudiziaria di esecuzione ( 24 ).

Una simile ripartizione delle competenze si ritrova anche nel regolamento EPPO ( 25 ).

69. La tutela dei diritti fondamentali nell’ambito di una decisione di merito che dispone l’assunzione di prove rientra quindi, in linea di principio, nella competenza dell’autorità giudiziaria emittente o, nella formulazione della presente causa, dell’autorità giudiziaria richiedente.

Tuttavia, al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali protetti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte ha dichiarato che l’autorità giudiziaria di esecuzione/richiesta può cionondimeno mettere in discussione la legittimità della richiesta di cooperazione giudiziaria in situazioni eccezionali ( 26 ).

L’esistenza di dette circostanze eccezionali è stata constatata in presenza di problemi sistemici riguardo ai diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico dell’autorità giudiziaria emittente/richiedente noti all’autorità giudiziaria di esecuzione/richiesta.

In una situazione del genere, si procede a un esame in due fasi, in cui l’autorità giudiziaria di esecuzione/richiesta valuta anzitutto se esista un problema sistemico sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico dell’autorità giudiziaria emittente/richiedente e, laddove ciò sia accertato, l’autorità giudiziaria deve allora verificare se sussista un rischio di violazione dei diritti di una determinata persona ( 27 ).

Solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte l’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di eseguire la richiesta di cooperazione transfrontaliera.

70. Al di fuori di tali circostanze eccezionali, non vi è alcun fondamento per desumere dall’articolo 12 del regolamento 2020/1783 ulteriori motivi che consentano di rifiutare una richiesta di assunzione delle prove.

71. Nel caso di specie, nessuno dei partecipanti asserisce che vi siano problemi sistemici nell’ordinamento giuridico italiano.

Inoltre, nessuno dei partecipanti al procedimento ha messo in discussione la legittimità della decisione con la quale l’autorità giudiziaria italiana chiede l’assunzione delle prove.

In tali circostanze, l’autorità giudiziaria francese richiesta non ha alcun motivo per rifiutare l’esecuzione della richiesta, a meno che non si constati l’esistenza di uno dei motivi espressamente elencati all’articolo 16 del regolamento 2020/1783.

72. La formulazione dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di cui trattasi è molto chiara nell’indicare la tassatività dell’elenco di ipotesi ivi contemplate che giustificano il rifiuto di dare esecuzione a una richiesta di assunzione di prove ( 28 ).

Esso utilizza i termini «può essere rifiutata (…) soltanto», poi enuncia quattro ipotesi ( 29 ).

73. La Corte ha già confermato la necessità di un’interpretazione restrittiva di dette eccezioni, il che porta a concludere che una siffatta richiesta può essere rifiutata soltanto nelle ipotesi elencate nella disposizione di cui trattasi ( 30 ).

74. La prima eccezione consente all’autorità giudiziaria richiesta di respingere una richiesta quando quest’ultima non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2020/1783.

A tal riguardo, occorre rilevare che la Corte ha spiegato che l’autorità giudiziaria richiedente è libera di chiedere la cooperazione giuridica internazionale in un contesto normativo diverso da quello stabilito dal regolamento 2020/1783 ( 31 ).

La scelta del contesto normativo dev’essere effettuata dall’autorità giudiziaria richiedente.

75. Nella presente causa appare chiaro che l’autorità giudiziaria richiedente ha scelto il regolamento 2020/1783 quale contesto normativo applicabile, giacché essa ha inviato la richiesta utilizzando il modulo A di cui all’allegato I di detto regolamento.

76. È chiaro che le altre tre ipotesi non sono applicabili alle circostanze del caso di specie, il che non è stato contestato da alcuno dei partecipanti al procedimento di cui trattasi.

77. Sulla base di quanto precede, si deve concludere che l’articolo 16-11 del codice civile francese non è applicabile per decidere se la richiesta di assunzione indiretta delle prove possa essere respinta.

Ciò vale anche se detta norma, nel diritto francese, è considerata una materia di ordine pubblico.

C. Seconda questione

78. Tenuto conto della risposta che propongo di fornire alla prima questione pregiudiziale, secondo la quale l’autorità giudiziaria richiesta deve dare esecuzione alla richiesta di assunzione indiretta delle prove, nonostante l’esistenza di una norma nazionale di ordine pubblico che vieta una siffatta assunzione delle prove, la seconda questione posta dal giudice del rinvio, come spiegato all’inizio della presente analisi (A), può essere intesa solo nel senso che essa è diretta a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] vieti un’interpretazione del regolamento 2020/1783 secondo la quale l’acquisizione post mortem di prove genetiche ai fini dell’accertamento della paternità è possibile indipendentemente dal fatto che la persona abbia previamente dato il proprio consenso quando era in vita.

79. Il giudice del rinvio solleva la questione nell’ambito del bilanciamento tra i diritti rispettivamente sanciti all’articolo 1 e all’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA].

La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda l’articolo 1 in quanto disposizione che tutela il diritto alla dignità del corpo umano, anche dopo il decesso, e riguarda l’articolo 7 in quanto disposizione che tutela il diritto di conoscere le proprie origini, garantito nell’ambito del diritto al rispetto della vita privata.

80. Secondo la mia interpretazione della presente causa, oggetto della discussione non è la violazione dell’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA], almeno non nel suo significato di diritto alla dignità umana avente carattere assoluto .

Nel caso di specie si chiede piuttosto in quale misura la [OSCURATO:PERSONA] tuteli, da un lato, il diritto di conoscere le proprie origini, che l’autorità giudiziaria italiana sembra ritenere prevalente formulando la sua richiesta di assunzione indiretta delle prove e, dall’altro, il diritto al rispetto del corpo umano dopo il decesso, al quale il diritto francese sembra attribuire un valore maggiore rispetto al diritto italiano.

81. La questione sollevata nella presente causa mira di fatto a precisare se il bilanciamento dei due diritti o interessi in parola che, in forza del diritto italiano, ha dato luogo a una richiesta di esumazione della salma al fine di prelevare campioni genetici per stabilire la paternità, sia accettabile ai sensi della [OSCURATO:PERSONA].

82. Procederò alla mia analisi chiedendo se la [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, tuteli il diritto di conoscere le proprie origini; in secondo luogo, tuteli un diritto al rispetto del corpo umano dopo la morte e, in terzo luogo, osti al modo in cui i due diritti in parola vengono bilanciati nell’ambito del diritto italiano.

83. Prima di procedere a detta analisi, devo spiegare che, a mio avviso, nel sistema fondato sul riconoscimento reciproco, l’autorità giudiziaria richiesta non può, in linea di principio, mettere in discussione la conformità della decisione dell’autorità giudiziaria italiana alla [OSCURATO:PERSONA].

Per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe essere possibile, per la persona i cui diritti sono asseritamente violati, impugnare la decisione dell’autorità giudiziaria italiana e tale impugnazione dovrebbe essere proposta nell’ambito del sistema italiano di rimedi giurisdizionali.

Orbene, nel caso di specie, la persona i cui interessi sono in gioco non è più in vita e la sua famiglia, nella fattispecie i suoi figli legittimi, che potrebbero avere un interesse a opporsi all’esumazione e al prelievo di campioni genetici del padre, non si sono opposti, ma hanno chiesto che le prove siano acquisite dalla salma del padre.

Per tale ragione, ritengo che, alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte dovrebbe rispondere alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio.

1. Il diritto di conoscere le proprie origini ai sensi della [OSCURATO:PERSONA]

84. Il diritto di conoscere le proprie origini genetiche è stato espressamente riconosciuto, per la prima volta, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ( 32 ) e successivamente dalla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale ( 33 ).

Tale diritto non è esplicitamente menzionato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), ma la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) lo ha riconosciuto come un diritto implicito fondato sull’articolo 8 della stessa Convenzione.

85. La Corte non ha ancora avuto occasione di interpretare il diritto di cui trattasi nell’ambito del diritto dell’Unione.

Tuttavia, in base all’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata dei diritti conferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] saranno almeno uguali o più ampi.

86. L’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] corrisponde all’articolo 8 della CEDU.

Di conseguenza, la Corte dovrebbe interpretare il diritto di conoscere le proprie origini genetiche in forza della [OSCURATO:PERSONA] prendendo in considerazione il modo in cui la Corte EDU ha interpretato l’articolo 8 della CEDU.

87. Detta Corte ha riconosciuto il diritto di conoscere le proprie origini nell’ambito del diritto di accertare i dettagli della propria identità quale singolo essere umano nella causa Gaskin c. [OSCURATO:PERSONA] ( 34 ).

Essa ha inoltre spiegato, nella sentenza Mikulić c.

Croazia, che stabilire il legame di filiazione è un aspetto importante nello sviluppo dell’identità individuale.

Infatti, il medesimo giudice ha dichiarato che i figli hanno un interesse vitale, tutelato dalla CEDU, a ricevere le informazioni necessarie per scoprire la verità su aspetti importanti della loro identità personale, che possono avere importanti implicazioni formative sul senso di identità di una persona ( 35 ).

Un anno dopo detta sentenza, la Corte EDU, nella causa Odièvre c. [OSCURATO:PERSONA], ha espressamente dichiarato che i cittadini hanno il diritto di conoscere le proprie origini, diritto che deriva dalla portata della nozione di vita privata ( 36 ).

88. Tuttavia, detto giudice ha altresì statuito che il diritto in parola non è assoluto, che esso deve essere bilanciato, in casi specifici, con altri diritti fondamentali di terzi e con l’interesse pubblico e, di conseguenza, che gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità ( 37 ).

89. Nella sentenza Jäggi c.

Svizzera, la Corte EDU ha ribadito che il diritto del ricorrente di conoscere le proprie origini genetiche è connesso al diritto all’identità tutelato dall’articolo 8 della CEDU ( 38 ).

Più in particolare, in tale sentenza, la Corte EDU ha bilanciato il diritto di conoscere le proprie origini genetiche con il diritto al rispetto per i defunti.

Essa ha spiegato che l’interesse di una persona a conoscere le proprie origini genetiche non diminuisce con l’età ( 39 ).

90. Successivamente, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], la Corte EDU, ribadendo il diritto di ciascuno di conoscere le proprie origini, ha constatato che le autorità francesi non avevano attribuito sufficiente rilevanza al diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] di conoscere la propria ascendenza, dato che il diritto nazionale non offriva alcuno strumento giuridico per l’esecuzione di esami post mortem a causa dell’assenza di parenti in vita che dessero il consenso, il che privava il ricorrente di rimedi effettivi per stabilire la propria identità ( 40 ).

91. Pertanto, sulla base della giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 8 della CEDU, che la Corte dovrebbe utilizzare per interpretare l’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 52, paragrafo 3, di quest’ultima, posso concludere che il diritto di conoscere le proprie origini genetiche è un diritto che dovrebbe essere riconosciuto dalla Corte di giustizia.

Allo stesso tempo, tuttavia, tale diritto non è assoluto, bensì può essere limitato, sebbene la limitazione dello stesso esiga un suo bilanciamento con altri diritti e interessi di tutti i terzi coinvolti, compreso il diritto al rispetto del corpo dopo la morte.

2. Diritto al rispetto per il corpo della persona deceduta

92. Nella seconda questione il giudice del rinvio ha posto su un piatto della bilancia il diritto di conoscere le proprie origini ai sensi dell’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] e, sull’altro, il diritto alla dignità umana, tutelato dall’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA].

93. La giustificazione per evincere un diritto al rispetto per il corpo umano dopo la morte dal diritto alla dignità umana può ritrovarsi nella giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] constitutionnel (Consiglio costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]).

In due sentenze del 2011 e del 2024 il giudice in parola ha dichiarato che l’articolo 16-11 del codice civile francese rispecchia la volontà del legislatore francese di rispettare il corpo umano dopo la morte per una questione di dignità della persona umana.

Il medesimo giudice ha confermato la costituzionalità di detta scelta legislativa nonostante la sua interferenza con il diritto di conoscere la propria identità ( 41 ).

94. Tuttavia, il diritto alla dignità umana è tutelato dall’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA] quale diritto assoluto ( 42 ) e non può quindi essere oggetto di bilanciamento con altri diritti ( 43 ).

95. Al contrario, il diritto al rispetto per un corpo umano dopo la morte, anche se inteso come un’espressione del valore della dignità umana ( 44 ), non dovrebbe essere qualificato come diritto assoluto tutelato dall’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA].

Negli ordinamenti giuridici che tutelano un siffatto diritto, la limitazione di quest’ultimo è possibile ( 45 ) quando essa è necessaria per tutelare altri diritti o interessi pubblici. [OSCURATO:PERSONA], come spiega il suo governo, la dignità del corpo umano dopo la morte non è un diritto assoluto ( 46 ).

96. In che modo è possibile interpretare il nesso tra il diritto alla dignità del corpo umano, che può essere limitato, e la dignità umana, che, se intesa come un diritto fondamentale in base alla [OSCURATO:PERSONA], è assoluta?

97. Le spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] sull’articolo 1 precisano che la dignità umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa degli altri diritti fondamentali ( 47 ).

98. In tal senso, alcuni altri diritti contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], come il diritto al rispetto della vita privata (enunciato all’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA]), il diritto alla vita (enunciato all’articolo 2 della [OSCURATO:PERSONA]) o il diritto alla libertà di espressione e d’informazione (enunciato all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA]) potrebbero essere intesi come espressioni più concrete della dignità umana quale principio espresso nella [OSCURATO:PERSONA] e come valore espresso all’articolo 2 TUE.

Dette espressioni della dignità umana non hanno carattere assoluto ( 48 ) e possono essere limitate quando ciò è necessario per conseguire altri obiettivi legittimi o per tutelare altri diritti fondamentali relativi.

99. Tuttavia, se la restrizione di un diritto che esprime la dignità umana non può essere giustificata in una specifica situazione, si deve considerare violata la dignità umana tutelata dall’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA] ( 49 ).

Ciò è quanto si può concludere in base alle spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa degli altri diritti sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA] e che essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di detti altri diritti.

Il carattere assoluto del diritto alla dignità umana di cui all’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA] può essere interpretato in tal modo ( 50 ).

100. In sintesi, e senza alcuna ambizione di sviluppare una teoria generale sulla dignità umana nel diritto dell’Unione, ritengo che la dignità umana possa essere intesa come una nozione duplice.

Da un lato, vi è il fulcro della dignità umana che gode di protezione assoluta.

Dall’altro, esiste «una zona periferica di diffusione della dignità umana», nella quale è possibile un bilanciamento con altri diritti confliggenti ( 51 ).

101. Oltre alle espressioni della dignità umana esplicitamente tutelate dalla [OSCURATO:PERSONA], potrebbero esservi altre manifestazioni della dignità umana.

In tal senso, dal diritto al rispetto della dignità umana è possibile dedurre il diritto al rispetto del corpo umano dopo il decesso.

Il diritto in parola potrebbe parimenti essere inteso come un’espressione del diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA].

102. La Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sull’esistenza di un siffatto diritto quale diritto fondamentale a livello di diritto primario dell’Unione.

Tuttavia, nella sentenza Memoria e Dall’Antonia, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo relativo alla tutela del rispetto dovuto alla memoria dei defunti può costituire una ragione imperativa di interesse generale ( 52 ).

Nelle conclusioni presentate in detta causa, l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona sosteneva che la dignità di cui ha goduto il defunto mentre era in vita può avere una proiezione adeguata e giuridicamente tutelabile anche dopo il suo decesso ( 53 ).

103. Un aiuto importante per determinare il contenuto dei diritti fondamentali dell’Unione consiste nell’analisi comparativa dei sistemi costituzionali degli Stati membri ( 54 ).

104. A tale riguardo, la nota di ricerca emessa dalla direzione della «Ricerca e documentazione» della Corte ( 55 ) ha dimostrato che tutti gli Stati membri coinvolti nella ricerca riconoscono che il corpo umano merita rispetto dopo il decesso, anche se tale considerazione non è necessariamente intesa come un diritto fondamentale.

Nell’ambito di un esercizio di bilanciamento, vengono presi in considerazione i diritti dei defunti, ma il diritto di conoscere le proprie origini sembra essere ampiamente ritenuto il diritto prevalente ( 56 ).

105. Sulla base di detta analisi comparativa, concludo che il diritto al rispetto di un corpo umano dopo la morte esiste quale principio generale del diritto dell’Unione, che può essere elaborato come una manifestazione della dignità umana.

Una siffatta considerazione dovrebbe quindi essere presa in considerazione nel decidere se autorizzare l’esumazione di una salma al fine di soddisfare il diritto di una persona a conoscere le proprie origini, tutelato nell’ambito del diritto alla vita privata di cui all’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA].

3. Bilanciamento tra il diritto di conoscere le proprie origini e il diritto al rispetto del corpo umano

106. Il tema posto dalla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio è se il bilanciamento dei due diritti previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] consenta di interpretare il regolamento 2020/1783 nel senso che il prelievo di campioni genetici da un corpo umano dopo l’esumazione può essere oggetto di una richiesta di assunzione di prove nell’ambito della cooperazione giudiziaria transfrontaliera ai fini di una procedura di accertamento della paternità.

107. Il fatto che, nelle cause Jäggi c.

Svizzera ( 57 ) e [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] ( 58 ), la Corte EDU si sia pronunciata a favore del diritto di conoscere le proprie origini non significa tuttavia che tale diritto prevalga sempre sul diritto al rispetto per il corpo umano dopo la morte.

Occorre effettuare un esercizio di bilanciamento prendendo in considerazione le circostanze di ciascun caso specifico e ponderando attentamente tutti gli interessi in gioco ( 59 ).

108. Nulla indica che la [OSCURATO:PERSONA] osti all’equilibrio raggiunto nel caso di specie dall’autorità giudiziaria italiana sulla base del diritto italiano.

Tale giudice sembra aver preso in considerazione altre possibilità per stabilire la paternità e ha chiesto l’esumazione e il prelievo di campioni genetici del presunto padre solo in ultima istanza.

109. Il fatto che il giudice francese o un giudice di qualsiasi altro Stato, guidato dal proprio diritto nazionale, avrebbe potuto giungere a una soluzione diversa non influisce sulla conclusione secondo cui l’equilibrio al quale è pervenuto il giudice italiano appare accettabile dal punto di vista della [OSCURATO:PERSONA].

110. La Corte ha già spiegato che gli Stati membri possono avere una concezione diversa della dignità umana o, in effetti, anche di altri diritti contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], purché ne rispettino il contenuto essenziale ( 60 ).

Fintantoché non vi sia un’armonizzazione di taluni temi a livello dell’Unione, per i quali il legislatore dell’Unione scelga il giusto equilibrio, le soluzioni adottate dai diversi Stati membri possono variare ( 61 ).

111. Il legislatore dell’Unione non ha (ancora) adottato norme comuni che disciplinino le prove ammesse nei procedimenti civili, né, più concretamente, norme comuni che disciplinino le procedure finalizzate a dimostrare la paternità nelle situazioni in cui un genitore è deceduto.

Le soluzioni italiana e francese possono differire a tale riguardo ed essere applicate nella misura in cui l’equilibrio scelto non violi il contenuto essenziale di uno dei diritti oggetto di bilanciamento.

112. Sulla base di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] non vieta al giudice di uno Stato membro di chiedere, in forza del regolamento 2020/1783, l’assunzione di prove mediante il prelievo di campioni genetici post mortem anche se la persona deceduta non ha dato il proprio consenso a tale prelievo quando era in vita.

V. Conclusione

113. Propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal tribunal judiciaire de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) come segue: (1) L’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) non consente all’autorità giudiziaria nazionale richiesta di rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di assunzione delle prove con la motivazione che la forma della richiesta è contraria a principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto. (2) [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea non vieta al giudice di uno Stato membro di chiedere, in forza del regolamento 2020/1783, l’assunzione delle prove mediante il prelievo di campioni genetici post mortem anche se la persona deceduta non ha dato il proprio consenso a tale prelievo quando era in vita. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti in causa. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( GU 2020, L 405, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento 2020/1783»). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale ( GU 2001, L 174, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento n. 1206/2001»). ( 4 ) Tale disposizione è stata introdotta nel codice civile francese sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, della loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (legge del 6 agosto 2004, n. 2004-800, sulla bioetica; in prosieguo: la «legge sulla bioetica»).

Come rilevato dalla Commissione europea, secondo la quale non esiste una presunzione del consenso di una persona deceduta al prelievo di un campione genetico, tale legge costituiva una reazione normativa all’esumazione del celebre cantante [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 1997 allo scopo di far accertare la sua paternità nei confronti di una persona che sosteneva di essere sua figlia.

Per detta ragione, secondo un commento alla Décision no 2011-173 QPC du 30 septembre 2011 (decisione n. 2011-173 QPC del 30 settembre 2011) del [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) la modifica in parola è talvolta denominata «emendamento [OSCURATO:PERSONA]». ( 5 )

V. punto 90 dell’ordinanza di rinvio. ( 6 ) Ai sensi del regolamento 2020/1783 è possibile esaminare direttamente una persona senza recarsi in un altro Stato membro mediante videoconferenza.

V. articolo 20 del regolamento 2020/1783. ( 7 ) Articolo 4 del regolamento 2020/1783. ( 8 ) Articolo 12, paragrafo 2, e considerando 17 del regolamento 2020/1783. ( 9 ) Una siffatta spiegazione non si rinviene neppure nei documenti che testimoniano i lavori preparatori di tale atto. ( 10 ) In udienza, la Commissione ha spiegato la differenza tra le due modalità di assunzione transfrontaliera delle prove con il fatto che, nel caso dell’assunzione diretta, il controllo delle autorità giudiziarie dello Stato richiesto è inferiore.

Essa ha sostenuto che, per tale ragione, nell’ambito dei negoziati su detta modalità di esecuzione, gli Stati membri hanno insistito su quella che la Commissione ha definito una «clausola di sovranità», che consentirebbe loro di rifiutare ai periti di altri Stati membri l’autorizzazione ad effettuare nello Stato membro richiesto perizie contrarie ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico. ( 11 ) Così, nella sentenza del 21 febbraio 2013, ProRail ( C‑332/11 , EU:C:2013:87 , punti 47 e 48 ), la Corte ha ritenuto che, quando il perito nominato da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro deve recarsi nel territorio di un altro Stato membro al fine di effettuare la perizia che gli è stata affidata, quest’ultima, in determinate circostanze, potrebbe incidere sui pubblici poteri dello Stato membro nel quale essa deve svolgersi, in particolare quando si tratta di una perizia effettuata in luoghi collegati all’esercizio di siffatti poteri o in luoghi per i quali l’accesso o qualsiasi altro intervento, in base alla legge dello Stato membro nel quale essa è svolta, sono vietati o consentiti soltanto a persone autorizzate. ( 12 )

V. Mougenot, D., «Le règlement européen sur l’obtention des preuves», [OSCURATO:PERSONA] des Tribunaux , 2002, pag. 21, e Nuyts, A., e Sepulchre, J., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] under EC Regulation 1206/2001»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2004, pag.

334. ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA], detto organo è il Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Dipartimento per l’assistenza reciproca, il diritto internazionale privato e il diritto dell’Unione) (DEDIPE) del Ministero della Giustizia. ( 14 ) V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], «(Provisional) updated practice guide for the application of the regulation on the taking of evidence», 2025, pag. 46, consultabile su: https://e-justice.europa.eu/topics/trainings-judicial-networks-and-agencies/european-judicial-network-civil-and-commercial-matters/ejns-publications_en. ( 15 ) Il punto 11.1 del modulo A (Descrizione dell’assunzione delle prove che si chiede di eseguire) enuncia quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] di [aa], deceduto a [XY] e inumato a [XY], ed [OSCURATO:PERSONA] da parte di [XY] dell’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] di Genova, consistente nell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] tra l’attore xx e la salma del presunto padre aa. ( 16 ) Nell’ipotesi in cui l’interpretazione in parola non si rivelasse corretta, circostanza che spetta al giudice nazionale stabilire, il medesimo giudice dovrebbe trasmettere la richiesta all’autorità centrale francese e spetterebbe a quest’ultima decidere se il prelievo diretto di campioni genetici da parte del perito italiano dopo l’esumazione sia autorizzato.

In caso affermativo, potrebbe porsi la questione relativa all’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 7, lettera c), del regolamento 2020/1783. ( 17 ) Convenzione del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia sull’assunzione delle prove»). ( 18 ) Come la Corte ha già confermato nella sentenza del 17 febbraio 2011, Weryński ( C‑283/09 , EU:C:2011:85 , punto 65 ).

V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Weryński ( C‑283/09 , EU:C:2010:490 , paragrafo 60 ). ( 19 ) Il corsivo è mio. ( 20 ) V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] 6 of December 2008 for the attention of the [OSCURATO:PERSONA] of February 2009 on the practical operation of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Access to [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] by Video-Link under the [OSCURATO:PERSONA] .

Nell’ambito dell’esame dell’articolo 9, paragrafo 1, il documento in parola menziona l’assunzione delle prove attraverso un videocollegamento a titolo di esempio dell’applicazione pratica di tale disposizione. ( 21 ) V., per analogia, ma in relazione al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ), sentenza del 21 marzo 2024, Gjensidige ( C‑90/22 , EU:C:2024:252 , punto 46 ). ( 22 )

V. articolo 67, quarto comma, e articolo 81, secondo comma, TFUE.

V. altresì parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , punto 191 ; in prosieguo il «parere 2/13»).

Ciò vale anche se il regolamento 2020/1783 non fa riferimento a detto principio.

V., a proposito del precedente regolamento n. 1206/2001, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa ProRail ( C‑332/11 , EU:C:2012:551 , paragrafo 48 ), nelle quali egli sostiene che tale strumento si fonda su una mutua fiducia.

La Corte ha confermato che il principio del riconoscimento reciproco è alla base della cooperazione tra i giudici in materia civile e commerciale.

V., ad esempio, sentenza del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 47 ). ( 23 ) Parere 2/13, cit., punti 168 e

192. ( 24 )

V. articoli 6 e 9 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale ( GU 2014, L 130, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva OEI»). ( 25 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( GU 2017, L 283, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento EPPO»).

V. sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 71 ). ( 26 ) V., nell’ambito della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione quadro relativa al MAE»), sentenza del 29 giugno 2017, Popławski ( C‑579/15 , EU:C:2017:503 , punto 19 e giurisprudenza citata). ( 27 ) La Corte ha annunciato una siffatta possibilità per la prima volta nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punti 88 e da 91 a 93) e da allora l’ha confermata in numerose occasioni. ( 28 ) L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2020/1783, che enuncia anch’esso i motivi di rifiuto, riguarda soltanto l’assunzione di prove mediante esame di un testimone e non è applicabile nel caso di specie. ( 29 ) Inoltre, il considerando 16 del regolamento 2020/1783 precisa che le circostanze nelle quali è possibile rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove dovrebbero essere limitate a ben definite situazioni eccezionali. ( 30 ) Sentenza del 17 febbraio 2011, Weryński ( C‑283/09 , EU:C:2011:85 , punto 53 ). ( 31 )

V. sentenza del 21 febbraio 2013, ProRail ( C‑332/11 , EU:C:2013:87 , punti da 44 a 46 ). ( 32 ) Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, n. 31922, pag. 167 (1995)]. ( 33 ) Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1870, n. 31922, pag. 167 (1995)]. ( 34 ) Corte EDU, relazione della Commissione europea dei diritti dell’uomo del 13 novembre 1987, Gaskin c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1987:1113REP001045483, § 89). ( 35 ) Sentenza Corte EDU, 7 febbraio 2002, Mikulić c.

Croazia (CE:ECHR:2002:0207JUD005317699, § 64).

V., a tal riguardo, l’analisi di Blauwhoff, R., J., «Tracing down the historical development of the legal concept of the right to know one’s origin.

Has “to know or not to know” ever been the legal question?»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2008, vol. 4, n. 2, pag.

107. ( 36 ) Sentenza Corte EDU, 13 febbraio 2003, Odièvre c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2003:0213JUD004232698, § 44).

Per un’analisi dell’ordinamento giuridico italiano e del diritto di conoscere le proprie origini genetiche, v.

Praduroux, S., «The right to know one’s genetic origins: A right in need of regulation»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2021, vol. 7, n. 2, pagg. da 803 a

820. ( 37 ) Sentenza Corte EDU, 15 novembre 2016, Dubská e Krejzová c.

Repubblica Ceca (CE:ECHR:2016:1115JUD002885911, §§ 178 e 179).

Tale giudice ha spiegato che, in linea di principio, la discrezionalità consentita a uno Stato dipende dalla rilevanza dei diritti del singolo in gioco.

Se il diritto è fondamentale per i diritti intimi o essenziali di un individuo, il margine è limitato.

Tuttavia, se non esiste un consenso tra i paesi europei sul tema ed esso solleva questioni di ordine morale o etico, il margine è più ampio. ( 38 ) Sentenza Corte EDU, 13 luglio 2006, Jäggi c.

Svizzera (CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, § 25). ( 39 ) Sentenza Corte EDU, 13 luglio 2006, Jäggi c.

Svizzera (CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, § 40). ( 40 ) Sentenza Corte EDU, 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2011:0616JUD001953508, § 67). ( 41 )

V. Décision n o 2011-173 QPC du 30 septembre 2011 (decisione n. 2011-173 QPC del 30 settembre 2011) del [OSCURATO:PERSONA] constitutionnel (Consiglio costituzionale) e Décision n o 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 (decisione n. 2024-1110 QPC del 31 ottobre 2024) del [OSCURATO:PERSONA] constitutionnel (Consiglio costituzionale). ( 42 ) La nozione di diritto «assoluto» significa che il diritto di cui trattasi prevale sempre su qualsiasi altro diritto, in altre parole, esso non può essere oggetto di bilanciamento con altri diritti in situazioni specifiche.

Ecco perché alcuni autori preferiscono attribuire una qualità relativa, piuttosto che assoluta, al diritto alla dignità umana.

V., ad esempio, Alexy, R., «[OSCURATO:PERSONA] dignity and proportionality analysis», [OSCURATO:PERSONA] of Law , vol. 16, n. 3, 2015, pag.

83. ( 43 ) Benché la maggior parte dei sistemi costituzionali che tutelano espressamente il diritto alla dignità umana consideri tale diritto come un diritto relativo, la [OSCURATO:PERSONA], al pari della Costituzione tedesca, ha scelto di considerare il diritto alla dignità umana come un diritto assoluto.

La scelta di una tutela assoluta della dignità umana nell’ordinamento costituzionale tedesco ha avuto come conseguenza l’attribuzione di un significato e di una portata ristretti al diritto in parola.

A tale riguardo, v.

Grimm, D., «[OSCURATO:PERSONA] in a legal context: [OSCURATO:PERSONA] as an absolute right», in McCrudden, C. (a cura di),

[OSCURATO:PERSONA]

(Proceedings of the [OSCURATO:PERSONA]: Themed volumes of essays in the humanities and social sciences, vol. 192), in particolare pag.

381. ( 44 ) Sulla differenza tra la dignità umana come valore e come diritto, v.

Barak, A., «[OSCURATO:PERSONA] dignity: The constitutional value and the constitutional rights», in McCrudden, C. (a cura di),

[OSCURATO:PERSONA]

(Proceedings of the [OSCURATO:PERSONA]: Themed volumes of essays in the humanities and social sciences, vol. 192), in particolare pag.

363. ( 45 ) Ciò risulta in modo evidente dalla nota di ricerca 25/002 emessa dalla direzione della «Ricerca e documentazione» della Corte di giustizia dell’Unione europea nel gennaio 2025.

Detta ricerca riguardava gli ordinamenti giuridici di 13 Stati membri. ( 46 ) In udienza, il governo francese ha spiegato che il codice civile francese o la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] constitutionnel (Consiglio costituzionale) non attribuiscono un valore assoluto al rispetto del corpo umano dopo il decesso.

Esistono diverse situazioni, come ad esempio un’indagine penale, ammesse dalla legge francese, nelle quali l’esumazione per il prelievo di campioni genetici post mortem può legittimamente essere effettuata senza che l’interessato abbia dato il proprio consenso quando era in vita.

Ciò significa che, nell’ordinamento francese, tanto il diritto al rispetto del corpo umano quanto il diritto di prestare il proprio consenso con riguardo al prelievo di campioni di impronte genetiche possono essere limitati per finalità legittime. ( 47 ) Spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali ( GU 2007, C 303, pag. 17 ; in prosieguo: le «spiegazioni»). ( 48 ) L’unica manifestazione assoluta della dignità umana, espressamente tutelata dalla [OSCURATO:PERSONA], è il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, garantito dall’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA].

V., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 85 ); del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punto 78 ), e del 17 ottobre 2024, Ararat ( C‑156/23 , EU:C:2024:892 , punto 36 ). ( 49 ) V., a tale proposito, le mie conclusioni nella causa Commissione/Ungheria ( C‑769/22 , EU:C:2025:408 , paragrafi da 134 a 137 ). ( 50 ) V., a tal riguardo, Dupré, C., «Article 1 – [OSCURATO:PERSONA] dignity», in: Peers, S., et al., The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] – A Commentary , seconda edizione, Bloomsbury, 2021, pag.

18. L’autore afferma che «è più utile intendere il carattere inviolabile della dignità come l’impegno dell’Unione a fare tutto il possibile per evitare violazioni della dignità umana.

In tal senso, l’inviolabilità della dignità diviene il fondamento assiomatico dell’intera Unione, riecheggiando i “diritti sacri ed inalienabili dell’Uomo” della Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789». ( 51 ) V., a tal riguardo, Heselhaus, S., e Hemsley, R., «[OSCURATO:PERSONA] dignity and the [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]», in Becchi, P., e Mathis, K. (a cura di), Handbook of [OSCURATO:PERSONA] in Europe , Springer, 2019, pag.

987. ( 52 ) Sentenza del 14 novembre 2018, Memoria e Dall’Antonia ( C‑342/17 , EU:C:2018:906 , punto 57 ). ( 53 ) Conclusioni nella causa Memoria e Dall’Antonia ( C‑342/17 , EU:C:2018:479 , nota 44). ( 54 ) Lenaerts, K., e Gutmann, K., «The comparative law method and the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]: Echoes across the Atlantic”, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 64, n. 4, 1, dicembre 2016, pagg. da 841 a

864. ( 55 ) Nota di ricerca 25/002 emessa dalla direzione della «Ricerca e documentazione» della Corte nel gennaio 2025. ( 56 ) Oltre alla Repubblica francese, un’altra eccezione può essere la Repubblica di Cipro. ( 57 ) Sentenza Corte EDU, 13 luglio 2006, Jäggi c.

Svizzera (CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, §§ 43 e 44). ( 58 ) Sentenza Corte EDU, 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2011:0616JUD001953508, § 68). ( 59 )

V. sentenze della Corte EDU del 13 luglio 2006, Jäggi c.

Svizzera (CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, §§ 38 e 39), e del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2011:0616JUD001953508, §§ 59 e 60). ( 60 ) La controversia più nota a tale proposito è la causa Omega, in cui la Corte ha ammesso quale giustificazione per la restrizione alla libera prestazione di servizi un obiettivo di ordine pubblico in Germania fondato sulla tutela della dignità umana e inteso in maniera diversa in tale Stato rispetto a come detta nozione era percepita nella stessa situazione in altri Stati membri.

La nozione costituzionale tedesca di dignità umana veniva interpretata nel senso che essa vieta lo sfruttamento commerciale di giochi che comportano la simulazione di omicidi, il che non avveniva in altri Stati membri [sentenza del 14 ottobre 2004, Omega ( C‑36/02 , EU:C:2004:614 )]. ( 61 ) Tuttavia, se il legislatore dell’Unione ha armonizzato un tema a livello dell’Unione, gli Stati membri non potrebbero applicare lo standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalle loro costituzioni anche quando detto livello è più elevato di quello scelto dal legislatore dell’Unione, perché ciò sarebbe lesivo del principio del primato del diritto dell’Unione.

V. sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni ( C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punti da 56 a 58 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0196 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate l’11 settembre 2025 ( 1 ) Causa C‑196/24 [Aucrinde] ( i ) xx contro ww, yy, zz, vv, Con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal judiciaire de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria fra le autorità giudiziarie degli Stati membri in materia civile o commerciale – Assunzione delle prove in materia civile o commerciale – [OSCURATO:PERSONA] di una salma per stabilire la filiazione – Analisi genetica – Richiesta di assunzione di prove ritenute contrarie a principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro richiesto – Motivi di rifiuto della richiesta di assunzione delle prove – Conflitto tra diritti fondamentali – Dignità umana del defunto – Rispetto della vita privata e familiare – Identità personale – Diritto di conoscere le proprie origini genetiche» I. Introduzione 1. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi la Corte è chiamata a interpretare il regolamento (UE) 2020/1783, che istituisce una cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale in relazione all’assunzione delle prove ( 2 ). 2. Più precisamente, la Corte è chiamata a valutare per la prima volta se una normativa nazionale che si ritiene abbia carattere di ordine pubblico nell’ordinamento nazionale possa essere invocata quale motivo per rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di assunzione delle prove trasmessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro (l’autorità giudiziaria richiedente) all’autorità giudiziaria di un altro Stato membro (l’autorità giudiziaria richiesta). 3. Le questioni sottoposte alla Corte sono sorte nell’ambito di un procedimento giurisdizionale avviato dinanzi al Tribunale di Genova (Italia) (in prosieguo: l’«autorità giudiziaria italiana») al fine di accertare la paternità dell’attore nella presente causa. A tal fine, detto giudice ha presentato al tribunal judiciaire de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), il giudice del rinvio, una richiesta per l’assunzione di prove ai sensi del regolamento 2020/1783 diretta allo svolgimento di una perizia genetica necessaria per constatare la paternità. L’esecuzione della richiesta in parola implica l’esumazione della salma del presunto padre, inumato in [OSCURATO:PERSONA], e il prelievo di un campione dalla salma, necessario per il rilevamento delle impronte genetiche. II. Diritto dell’Unione pertinente [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione 4. L’articolo 1, intitolato «Dignità umana», così dispone: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». 5. L’articolo 7, intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare», così recita: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni». Regolamento 2020/1783 6. L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento 2020/1783. Esso opera una distinzione tra l’assunzione indiretta delle prove, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, e l’assunzione diretta delle prove, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso. La disposizione di cui trattasi prevede quanto segue: «1.   Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede: a) che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove; o b) l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro. (…)». 7. L’articolo 12 del regolamento 2020/1783 contiene disposizioni generali sull’esecuzione delle richieste di assunzione indiretta delle prove ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. I passaggi pertinenti dell’articolo 12 così recitano: «1.   L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione. 2.   L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali. 3.   L’autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio diritto nazionale, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I. L’autorità giudiziaria esegue la richiesta secondo la procedura particolare a meno che farlo sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o non sia in grado di farlo a causa delle notevoli difficoltà d’ordine pratico. Se l’autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta di esecuzione secondo una procedura speciale per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all’allegato I. (…)». 8. L’articolo 16 del regolamento 2020/1783 elenca i motivi di rifiuto dell’esecuzione di richieste di assunzione indiretta delle prove come previste dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Mentre l’articolo 16, paragrafo 1 riguarda unicamente richieste di esame di una persona, non rilevanti ai fini della presente causa, l’articolo 16, paragrafo 2, dispone quanto segue: «2. L’esecuzione di una richiesta può essere rifiutata, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, soltanto se si applica uno o più dei seguenti motivi: a) la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento; b) l’esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario a norma del diritto dello Stato membro del giudice richiesto; c) l’autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta di assunzione delle prove avanzata dall’autorità giudiziaria richiesta a norma dell’articolo 10 entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell’autorità giudiziaria; oppure d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla domanda dell’autorità giudiziaria richiesta di tale deposito o anticipo». 9. L’articolo 19 del regolamento 2020/1783 ha ad oggetto richieste di assunzione diretta delle prove, come previste dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. L’articolo 19, paragrafo 7 enuncia i motivi di rifiuto dell’esecuzione di una siffatta richiesta e stabilisce quanto segue: «7. L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto possono rifiutare una richiesta di assunzione diretta delle prove solo qualora: a) non rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento; b) non contenga tutte le informazioni necessarie di cui all’articolo 5; o c) l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro». Regolamento n. 1206/2001 ( 3 ) 10. Il regolamento 2020/1783 è una rifusione del regolamento n. 1206/2001. 11. Le disposizioni pertinenti del regolamento n. 1206/2001, gli articoli 1, 10, 14 e 17, corrispondono rispettivamente agli articoli 1, 12, 16 e 19 del regolamento 2020/1783. 12. A tale riguardo, anche la giurisprudenza relativa al regolamento n. 1206/2001 è rilevante ai fini dell’interpretazione delle disposizioni applicabili del regolamento 2020/1783 nel caso di specie. III. Fatti all’origine del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 13. L’attore nella presente causa, xx, ha adito il Tribunale di Genova al fine di far constatare che aa, deceduto e inumato in [OSCURATO:PERSONA], è suo padre biologico. 14. L’attore chiede a detto giudice di (i) dichiarare che egli è figlio naturale di aa; (ii) autorizzarlo all’uso del cognome paterno, e (iii) ordinare all’ufficiale di stato civile competente di trascrivere l’emananda sentenza quando questa sarà passata in giudicato. 15. I convenuti nel procedimento principale, figli legittimi di aa, hanno rifiutato di sottoporsi alla perizia ematologica diretta a determinare se l’attore presentasse caratteristiche genetiche corrispondenti a quelle dei convenuti. Essi hanno invece richiesto che fosse eseguita un’analisi genetica sulla salma del defunto padre. Pertanto, l’autorità giudiziaria italiana ha disposto una perizia ematologica e ha nominato un perito per effettuare una comparazione di natura genetica tra l’attore e la salma del presunto padre, una volta esumata. 16. Il 18 novembre 2022 l’autorità giudiziaria italiana ha trasmesso al giudice del rinvio una richiesta di esumazione della salma del presunto padre ai sensi del regolamento 2020/1783, utilizzando il modulo A previsto all’allegato I del medesimo regolamento. 17. Tuttavia, in forza del Code civil (codice civile francese) un giudice può ordinare l’esumazione di un corpo al fine di ottenere un campione genetico per stabilire la filiazione solo se la persona deceduta aveva manifestato espressamente il proprio consenso quando era in vita. 18. La disposizione pertinente del codice civile francese, l’articolo 16-11 ( 4 ), così dispone: «L’identificazione di una persona mediante le sue impronte genetiche può essere richiesta solo: 1 o Nell’ambito di misure d’indagine o istruttorie disposte nel corso di un procedimento giudiziario; 2 o A fini di ricerca medica o scientifica; 3 o Al fine di stabilire, quando è ignota, l’identità di persone decedute; 4 o Alle condizioni previste all’articolo L. 2381-1 del code de la défense [(codice della difesa francese)]. 5 o A fini di lotta contro il doping, alle condizioni previste all’articolo L. 232-12-2 del code du sport [(codice dello sport)]. In materia civile, tale identificazione può essere ricercata solo in esecuzione di una misura istruttoria disposta dal giudice investito di un’azione diretta o all’accertamento o alla contestazione di un legame di filiazione, oppure all’ottenimento o alla soppressione di sussidi. Il consenso dell’interessato deve essere previamente ed espressamente ottenuto. A meno che la persona non abbia dato il suo consenso esplicito in vita, non si può procedere all’identificazione mediante impronte genetiche dopo la sua morte. (…)». 19. Inoltre, come affermato dal governo francese, si ritiene che l’intero capo del codice civile francese al quale appartiene la disposizione in parola abbia carattere di ordine pubblico in forza dell’articolo 16-9 del medesimo codice. 20. In tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 debba essere interpretato nel senso che esso consente a un’autorità giudiziaria di rifiutarsi di dare esecuzione a una richiesta di assunzione di prove qualora una siffatta richiesta sia considerata contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta. 21. Il giudice del rinvio ha osservato che i motivi che consentono di rifiutare l’applicazione del regolamento 2020/1783 sono elencati in modo tassativo all’articolo 16 del medesimo regolamento, cosicché l’articolo 12 non contiene un motivo ulteriore per rifiutare l’applicazione del regolamento di cui trattasi. Tuttavia, detto giudice ha altresì espresso preoccupazioni riguardo al fatto che una siffatta interpretazione dell’articolo 12 implichi che non esiste alcun meccanismo di salvaguardia per le richieste di esecuzione le cui forme non rispettano gli standard del diritto dell’Unione ( 5 ), in particolare l’articolo 1 e l’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 22. In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 12 del [regolamento 2020/1783] consenta al giudice nazionale di rifiutarsi di applicare tale regolamento e di rifiutarsi di accogliere la richiesta dello Stato richiedente, con la motivazione che la forma della richiesta sarebbe contraria a principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto, segnatamente all’articolo 16-11 del Codice civile. 2) Se l’applicazione dell’articolo 12 del [regolamento 2020/1783] si effettua senza tener conto del diritto nazionale, in che modo debbano essere interpretati e debbano articolarsi tra loro l’articolo 1 (diritto alla dignità) e l’articolo 7 (diritto alla vita privata) della [[OSCURATO:PERSONA]] per stabilire se tale applicazione del regolamento comporti o meno una violazione della [[OSCURATO:PERSONA]]». 23. L’attore nel procedimento principale, il governo francese e la Commissione europea hanno trasmesso alla Corte osservazioni scritte. 24. Il 29 aprile 2025 si è tenuta un’udienza nel corso della quale il governo francese e la Commissione hanno svolto difese orali. IV. Analisi A. Osservazioni preliminari – Scomposizione delle questioni pregiudiziali sottoposte 25. Per fornire consigli utili alla Corte, ritengo necessario scomporre le questioni pregiudiziali al fine di comprendere meglio le preoccupazioni del giudice del rinvio. 26. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se esso possa rifiutarsi di dare esecuzione alla richiesta, presentata ai sensi del regolamento 2020/1783, diretta a ottenere un prelievo di campioni genetici post mortem di una persona inumata in [OSCURATO:PERSONA] al fine di stabilire il legame di filiazione, dato che il codice civile francese vieta l’assunzione di una siffatta prova qualora l’interessato non abbia prestato il proprio consenso quando era in vita. 27. Secondo tale giudice, non è possibile rifiutarsi di dare esecuzione a una richiesta sulla base dell’articolo 12, poiché all’articolo 16 del regolamento 2020/1783 è enunciato un elenco tassativo di motivi che consentono di rifiutare una siffatta richiesta e l’ordine pubblico nazionale non figura tra essi. Tuttavia, il giudice del rinvio desidera verificare se un motivo del genere possa essere desunto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783. 28. Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, il governo francese sostiene che la richiesta presentata dall’autorità giudiziaria italiana non è una richiesta di assunzione indiretta delle prove, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/1783, il che significa che l’articolo 12 del medesimo regolamento non è pertinente nel caso di specie. Secondo detto governo, la richiesta in parola mira a ottenere un’assunzione diretta delle prove conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2020/1783, il che significa che è applicabile l’articolo 19 dello stesso regolamento. La prima questione dovrebbe, secondo tale governo, essere riformulata in modo tale che sia chiesta un’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento 2020/1783. 29. L’importanza di una siffatta lettura ai fini della presente causa risiede nella possibilità per un’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione diretta delle prove quando una siffatta assunzione diretta delle prove sarebbe contraria a principi fondamentali della legge dello Stato membro richiesto, come indicato all’articolo 19, paragrafo 7, lettera c), del regolamento 2020/1783. Per converso, non vi sono motivi equivalenti per respingere una domanda di assunzione indiretta delle prove. 30. Al fine di rispondere alla prima questione, occorrerà pertanto anzitutto valutare se l’articolo 12 del regolamento 2020/1783 sia effettivamente applicabile nel caso di specie, il che si verificherebbe solo nel caso in cui la richiesta in parola sia una richiesta di assunzione indiretta di prove. 31. La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio è leggermente più complessa. Supponendo che l’articolo 16-11 del codice civile francese non possa essere applicato per rifiutare il prelievo di campioni genetici post mortem di aa, il giudice del rinvio chiede inoltre se l’esecuzione della richiesta presentata dall’autorità giudiziaria italiana sia in contrasto con la [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, detto giudice fa riferimento ai collegamenti tra l’articolo 1 e l’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, esso chiede di fatto in che modo il diritto alla dignità del corpo umano dopo il decesso e il diritto di conoscere le proprie origini vengano bilanciati in base alla [OSCURATO:PERSONA]. 32. Come suggerito in udienza, la seconda questione mira quindi, in sostanza, a stabilire se il diritto italiano pertinente, che consente ai giudici di disporre un prelievo di campioni genetici post mortem al fine di stabilire la filiazione indipendentemente dal fatto che il presunto genitore abbia preventivamente manifestato il proprio consenso mentre era in vita, sia conforme alla [OSCURATO:PERSONA]. 33. Tuttavia, nell’ordinanza di rinvio il giudice del rinvio non esprime alcuna preoccupazione quanto alla conformità alla [OSCURATO:PERSONA] del diritto italiano pertinente. Al contrario, detto giudice spiega che la risposta alla seconda questione lo aiuterebbe a chiarire se lo stesso articolo 16-11 del codice civile francese sia conforme alla [OSCURATO:PERSONA]. 34. La questione relativa alla conformità dell’articolo 16-11 del codice civile francese alla [OSCURATO:PERSONA] si pone solo qualora la norma di cui trattasi sia applicabile nel caso di specie al fine di respingere la richiesta di assunzione delle prove. Solo dopo aver constatato l’applicabilità dell’articolo 16-11 è possibile valutare se detta applicazione sia conforme alla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, rispondendo alla seconda questione nel modo in cui essa è stata posta, vale a dire in forza della presunzione secondo cui l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 16 del regolamento 2020/1783 escludono l’applicazione dell’articolo 16-11 del codice civile francese come motivo di rifiuto dell’esecuzione di una richiesta di assunzione di prove, la questione circa la conformità della norma in parola alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ipotetica, dal momento che la norma in questione non è applicabile ai fatti di cui al caso di specie. 35. Ritengo, pertanto, che la Corte possa rispondere alla seconda questione solo qualora si possa ritenere che con quest’ultima si chiede se la [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretata in maniera compatibile con una lettura del regolamento 2020/1783, tale da non ostare a che l’autorità giudiziaria italiana presenti una richiesta di assunzione di prove, consistente in un prelievo di campioni genetici post mortem , nelle circostanze della presente causa. 36. In subordine, nell’ipotesi in cui la Corte rispondesse in senso affermativo alla prima questione, consentendo così al giudice del rinvio di basarsi sulle sue norme interne di ordine pubblico per rifiutare l’esecuzione della richiesta di assunzione di prove, occorrerebbe riformulare la seconda questione. In tal caso, dall’interpretazione della seconda questione dovrebbe risultare che essa mira ad accertare se la [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretata nel senso che consente a norme nazionali di sottoporre il prelievo di campioni genetici post mortem alla condizione che la persona abbia manifestato espressamente il proprio consenso mentre era in vita. B. Prima questione 37. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 gli consenta di rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione indiretta di prove con la motivazione che la forma della richiesta di cui trattasi è contraria a principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro richiesto. 1. Assunzione indiretta o diretta delle prove 38. Come spiegato, il governo francese ha sostenuto che la richiesta presentata dal giudice italiano era una richiesta di assunzione diretta, e non indiretta, di prove, nel qual caso l’articolo 12 del regolamento 2020/1783 non sarebbe applicabile; la disposizione pertinente sarebbe piuttosto l’articolo 19 del medesimo regolamento. 39. La differenza sostanziale tra l’assunzione indiretta (come definita all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2020/1783) e l’assunzione diretta (come definita all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2020/1783) delle prove consiste nella circostanza che l’assunzione delle prove sia effettuata da persone che rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria richiesta o da persone che rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria richiedente. In quest’ultimo caso, tali persone procedono esse stesse all’assunzione delle prove in un altro Stato membro, ad esempio recandosi nel territorio di uno Stato membro richiesto ed esaminando ivi un testimone ( 6 ). 40. La differenza procedurale tra le due tipologie di assunzione di prove risiede negli organi incaricati di comunicare ed autorizzare l’assunzione delle prove. Qualora sia presentata una richiesta indiretta di assunzione delle prove, l’autorità giudiziaria richiedente contatta direttamente l’autorità giudiziaria richiesta. Detto giudice decide poi le modalità di assunzione delle prove richieste conformemente al proprio diritto. Inoltre, tali richieste devono essere inviate mediante il modulo A allegato al regolamento 2020/1783. D’altra parte, ai fini dell’assunzione diretta di prove, l’autorità giudiziaria richiedente deve ottenere l’autorizzazione dell’organo centrale o dell’autorità competente, che ciascuno Stato membro è tenuto a designare conformemente al regolamento 2020/1783 ( 7 ). Una siffatta richiesta è trasmessa mediante il modulo L allegato al medesimo regolamento. 41. Inoltre, per quanto riguarda le richieste di assunzione indiretta delle prove, la procedura con cui le prove vengono assunte si svolge applicando le norme nazionali di tale autorità giudiziaria ( 8 ). Per contro, per quanto riguarda le richieste di assunzione diretta delle prove, le prove vengono assunte secondo la procedura prevista dal diritto dello Stato dell’autorità giudiziaria richiedente. 42. Da ultimo, e ciò è rilevante ai fini della presente causa, i motivi di rigetto di una richiesta di assunzione di prove differiscono a seconda che esse debbano essere assunte indirettamente o direttamente. A differenza dell’assunzione indiretta, l’assunzione diretta delle prove può essere rifiutata per considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, lettera c), del regolamento 2020/1783, il rifiuto è possibile qualora l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge di detto Stato membro. 43. Il regolamento 2020/1783 non fornisce spiegazioni sul perché i motivi per rifiutare le due tipologie di richieste di assunzione delle prove siano diversi ( 9 ). Tuttavia, come sostenuto dalla Commissione, la ratio di una portata più ampia del rigetto di una richiesta di assunzione diretta di prove è probabilmente giustificata dal suo carattere potenzialmente intrusivo nella sovranità dello Stato richiesto ( 10 ). In caso di assunzione diretta delle prove, allo Stato richiesto si chiede di ammettere nel suo territorio persone provenienti dallo Stato membro richiedente al fine di effettuare una perizia, il che potrebbe incidere sui pubblici poteri dello Stato membro nel quale essa deve svolgersi ( 11 ). 44. Tuttavia, anche in caso di assunzione diretta delle prove, il motivo previsto dall’articolo 19, paragrafo 7, lettera c), del regolamento 2020/1783 per respingere richieste basandosi su principi fondamentali della legge dello Stato richiesto risulta limitato. Come ha suggerito parte della dottrina, un motivo del genere si applica soltanto alla possibilità di esecuzione diretta della misura istruttoria da parte dell’autorità giudiziaria richiedente e non al merito della misura istruttoria. Pertanto, anche se l’assunzione diretta delle prove potesse essere considerata contraria ai principi fondamentali di uno Stato membro richiesto, ciò non escluderebbe automaticamente la possibilità che detta prova sia assunta indirettamente. In tale ipotesi, l’autorità centrale può comunque invitare l’autorità giudiziaria richiedente ad adire l’autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto ( 12 ). 45. Nella presente causa il giudice italiano ha chiesto l’assunzione diretta o indiretta delle prove? 46. In primo luogo, la richiesta è stata trasmessa direttamente al giudice del rinvio e non all’organo centrale francese ( 13 ). 47. In secondo luogo, la richiesta è stata trasmessa utilizzando un modulo A, impiegato per l’assunzione indiretta di prove. Tuttavia, ciò, di per sé, non esclude necessariamente la possibilità che l’autorità giudiziaria richiedente abbia utilizzato un modulo errato e che essa avesse in realtà l’intenzione di presentare una richiesta di assunzione diretta di prove. 48. Occorre quindi, in terzo luogo, valutare cosa abbia chiesto esattamente l’autorità giudiziaria richiedente. 49. A mio avviso, si deve procedere attraverso varie fasi per acquisire le prove necessarie per accertare il rapporto di filiazione nella presente causa. In primo luogo, deve essere esumata la salma. In secondo luogo, dalla salma di cui trattasi deve essere prelevato un campione allo scopo di rilevare le impronte genetiche. In terzo luogo, tale campione deve essere analizzato. In quarto luogo, il campione analizzato deve essere comparato con il campione prelevato dall’attore. 50. Il modulo A, mediante il quale è stata inviata la richiesta, è stato fornito alla Corte nell’ambito del fascicolo nazionale. Da detto modulo risulta che l’autorità giudiziaria richiedente ha chiesto all’autorità giudiziaria richiesta di disporre l’esumazione della salma. Tuttavia, inevitabilmente, l’esumazione non può di per sé costituire una prova ai sensi del regolamento 2020/1783 e non è quindi lo scopo della richiesta. 51. La prova è un campione genetico prelevato dalla salma esumata. Dal modulo A, così come è stato presentato, non risulta del tutto chiaro chi debba prelevare i campioni dalla salma. L’autorità giudiziaria richiedente ha chiesto l’autorizzazione alla presenza di un perito, la stessa persona che, in seguito, avrebbe confrontato i campioni, al momento del prelievo del campione dalla salma. Tuttavia, la presenza delle parti e dei rappresentanti dell’autorità giudiziaria richiedente è possibile durante l’assunzione indiretta delle prove ( 14 ). Pertanto, la mera presenza del perito che rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria richiedente non significa che le prove siano assunte direttamente. La formulazione utilizzata nel modulo A da parte dell’autorità giudiziaria richiedente lascia spazio a due interpretazioni: che essa chiedesse che il perito italiano prelevasse direttamente il campione o soltanto che il perito fosse presente al momento dell’assunzione della prova ( 15 ). A mio avviso, anche se il perito italiano dovesse fisicamente prelevare il campione, detta azione sarebbe comunque stata svolta sotto il controllo e la responsabilità dei rappresentanti dell’autorità giudiziaria richiesta e potrebbe quindi essere comunque interpretata come un’assunzione indiretta delle prove. In ogni caso, il giudice del rinvio non ha chiesto chiarimenti all’autorità giudiziaria richiedente e sembra che esso abbia interpretato la richiesta come una richiesta di assunzione indiretta delle prove. 52. Le circostanze che precedono consentono di concludere che l’autorità giudiziaria richiedente ha chiesto l’assunzione indiretta delle prove ( 16 ). Pertanto, detto articolo 12 è rilevante al fine di valutare se il giudice del rinvio nel procedimento principale abbia il diritto di respingere la richiesta di assunzione delle prove presentata ai sensi del regolamento 2020/1783. 2. Interpretazione dell’articolo 12 del regolamento 2020/1783 53. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2020/1783, l’autorità giudiziaria richiesta deve dare esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione. L’esecuzione della richiesta deve avvenire, come previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento, applicando le leggi nazionali dello Stato membro richiesto . 54. L’articolo 16-11 del codice civile francese può essere considerato una «legge nazionale» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783? In caso affermativo, la disposizione in parola può giustificare il rigetto della richiesta di assunzione delle prove? 55. Secondo la Commissione, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 ha soltanto lo scopo di precisare che le modalità procedurali in base a cui l’assunzione delle prove deve essere effettuata sono determinate dalle leggi dell’autorità giudiziaria richiesta. 56. Sono d’accordo con la Commissione. 57. Una siffatta interpretazione è corroborata dal tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783, qualora lo si consideri nel contesto più ampio di tale disposizione, dalla sua genesi normativa e soprattutto dal quadro logico e tipico degli strumenti di riconoscimento reciproco, adottati in forza del titolo V del Trattato FUE. 58. Partendo dalla formulazione nel suo contesto immediato, rilevo anzitutto che l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento 2020/1783 consente all’autorità giudiziaria richiedente di chiedere all’autorità giudiziaria richiesta di procedere all’assunzione delle prove secondo una procedura particolare prevista dal diritto nazionale dello Stato dell’autorità giudiziaria richiedente. Ciò indica che l’espressione «leggi nazionali» utilizzata all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 prescrive la procedura con cui procedere all’assunzione delle prove, poiché l’articolo 12, paragrafo 3 mira a consentire una modifica della procedura applicabile, dal diritto dell’autorità giudiziaria richiesta al diritto dell’autorità giudiziaria richiedente, anche se le prove sono comunque assunte dall’autorità giudiziaria richiesta. 59. Passando alla genesi normativa, il regolamento n. 1206/2001 e in seguito il regolamento 2020/1783 si sono ispirati alla Convenzione dell’Aia sull’assunzione delle prove ( 17 ). Tale convenzione può quindi essere utilizzata per interpretare le disposizioni di detti regolamenti ( 18 ). 60. L’articolo 9, paragrafo 1, della medesima convenzione così dispone: «L’autorità giudiziaria che procede all’esecuzione di una rogatoria, applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire » ( 19 ). 61. La formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione dell’Aia sull’assunzione delle prove è dunque meno ambigua, per quanto riguarda il suo ambito di applicazione, rispetto all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783, poiché si riferisce esplicitamente alle procedure ( 20 ). 62. È quindi plausibile concludere, come suggerito dalla Commissione e non confutato dal governo francese, che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 si applica solo agli aspetti metodologici e procedurali connessi all’assunzione delle prove. Di conseguenza, solo detti aspetti devono essere disciplinati dalle leggi nazionali dello Stato membro richiesto, mentre gli aspetti di merito, come le prove ammissibili per dimostrare determinati fatti, sono disciplinati dalle leggi dello Stato richiedente. 63. Pertanto, se sia necessario disporre l’assunzione di taluni tipi di prove nell’ambito di un particolare procedimento giudiziario, e se una siffatta richiesta sia conforme alla tutela dei diritti fondamentali, sono questioni che devono essere valutate dall’autorità giudiziaria richiedente conformemente al suo diritto, nella fattispecie il diritto italiano, e non in base al diritto dello Stato richiesto. Dal momento che l’articolo 16-11 del codice civile francese è una norma sostanziale, che esprime in astratto un equilibrio scelto dal legislatore francese tra il diritto di conoscere le proprie origini e il diritto al rispetto del corpo umano, esso non è applicabile alla richiesta dell’autorità giudiziaria italiana, per la quale il giusto equilibrio è determinato dal diritto italiano. 64. Anche se, indubbiamente, non è espresso in modo molto chiaro nel regolamento 2020/1783, dalla struttura di tale atto deriva che l’assunzione delle prove è disposta dall’autorità giudiziaria richiedente e rientra pertanto nella sua competenza. Ciò è vero, logicamente, dal momento che solo tale giudice, conoscendo tutti i fatti del caso di specie, può valutare, sulla base del suo diritto nazionale, quali prove siano necessarie e se le ragioni per l’acquisizione delle stesse possano giustificare la restrizione di taluni diritti ( 21 ). 65. Il regolamento 2020/1783 si basa sul principio del riconoscimento reciproco, un principio sotteso a tutti gli strumenti relativi alla cooperazione giudiziaria adottati in base al Trattato FUE, compresa la cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale ( 22 ). 66. Il principio del riconoscimento reciproco poggia sulla fiducia reciproca, esistente tra gli Stati membri, che le rispettive istituzioni rispettino i valori e i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione ( 23 ). Sulla base di detto principio, l’autorità giudiziaria richiesta deve confidare nel fatto che una decisione dell’autorità giudiziaria richiedente e il diritto nazionale su cui essa si fonda non violino i diritti fondamentali tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA]. La medesima autorità non può, in linea di principio, mettere in discussione la legittimità della decisione dell’autorità giudiziaria richiedente, ma deve agire come se essa fosse valida e deve quindi dare esecuzione alla richiesta in parola. Ciò vale anche se la soluzione prevista dal diritto dello Stato richiedente è diversa da quella adottata nell’ambito del diritto dello Stato richiesto. Qualora occorra contestare la validità giuridica di una siffatta decisione, ciò deve avvenire dinanzi all’autorità giudiziaria richiedente, che deve garantire che la decisione in parola sia conforme ai diritti fondamentali. 67. Altri strumenti basati sul principio del riconoscimento reciproco presentano un quadro analogo: gli aspetti sostanziali relativi alla richiesta di cooperazione transfrontaliera rientrano nella competenza dell’autorità giudiziaria emittente/richiedente e nel suo ordinamento giuridico, mentre la procedura di esecuzione di una richiesta del genere rientra nella competenza dell’autorità giudiziaria di esecuzione/richiesta e nel suo ordinamento giuridico. Allo stesso tempo, i motivi di rigetto di una richiesta di cooperazione transfrontaliera sono limitati e tassativamente elencati dall’atto di cui trattasi. 68. Così, ad esempio, l’ordine europeo di indagine (in prosieguo: l’«OEI») che persegue una finalità simile a quella del regolamento 2020/1783, ma che riguarda la cooperazione transfrontaliera in materia di diritto penale, prevede altresì che, in linea di principio, la competenza delle decisioni di merito relative all’acquisizione delle prove spetti all’autorità giudiziaria di emissione, mentre la procedura di effettiva acquisizione di tali prove è disciplinata dal diritto dell’autorità giudiziaria di esecuzione ( 24 ). Una simile ripartizione delle competenze si ritrova anche nel regolamento EPPO ( 25 ). 69. La tutela dei diritti fondamentali nell’ambito di una decisione di merito che dispone l’assunzione di prove rientra quindi, in linea di principio, nella competenza dell’autorità giudiziaria emittente o, nella formulazione della presente causa, dell’autorità giudiziaria richiedente. Tuttavia, al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali protetti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte ha dichiarato che l’autorità giudiziaria di esecuzione/richiesta può cionondimeno mettere in discussione la legittimità della richiesta di cooperazione giudiziaria in situazioni eccezionali ( 26 ). L’esistenza di dette circostanze eccezionali è stata constatata in presenza di problemi sistemici riguardo ai diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico dell’autorità giudiziaria emittente/richiedente noti all’autorità giudiziaria di esecuzione/richiesta. In una situazione del genere, si procede a un esame in due fasi, in cui l’autorità giudiziaria di esecuzione/richiesta valuta anzitutto se esista un problema sistemico sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico dell’autorità giudiziaria emittente/richiedente e, laddove ciò sia accertato, l’autorità giudiziaria deve allora verificare se sussista un rischio di violazione dei diritti di una determinata persona ( 27 ). Solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte l’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di eseguire la richiesta di cooperazione transfrontaliera. 70. Al di fuori di tali circostanze eccezionali, non vi è alcun fondamento per desumere dall’articolo 12 del regolamento 2020/1783 ulteriori motivi che consentano di rifiutare una richiesta di assunzione delle prove. 71. Nel caso di specie, nessuno dei partecipanti asserisce che vi siano problemi sistemici nell’ordinamento giuridico italiano. Inoltre, nessuno dei partecipanti al procedimento ha messo in discussione la legittimità della decisione con la quale l’autorità giudiziaria italiana chiede l’assunzione delle prove. In tali circostanze, l’autorità giudiziaria francese richiesta non ha alcun motivo per rifiutare l’esecuzione della richiesta, a meno che non si constati l’esistenza di uno dei motivi espressamente elencati all’articolo 16 del regolamento 2020/1783. 72. La formulazione dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di cui trattasi è molto chiara nell’indicare la tassatività dell’elenco di ipotesi ivi contemplate che giustificano il rifiuto di dare esecuzione a una richiesta di assunzione di prove ( 28 ). Esso utilizza i termini «può essere rifiutata (…) soltanto», poi enuncia quattro ipotesi ( 29 ). 73. La Corte ha già confermato la necessità di un’interpretazione restrittiva di dette eccezioni, il che porta a concludere che una siffatta richiesta può essere rifiutata soltanto nelle ipotesi elencate nella disposizione di cui trattasi ( 30 ). 74. La prima eccezione consente all’autorità giudiziaria richiesta di respingere una richiesta quando quest’ultima non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2020/1783. A tal riguardo, occorre rilevare che la Corte ha spiegato che l’autorità giudiziaria richiedente è libera di chiedere la cooperazione giuridica internazionale in un contesto normativo diverso da quello stabilito dal regolamento 2020/1783 ( 31 ). La scelta del contesto normativo dev’essere effettuata dall’autorità giudiziaria richiedente. 75. Nella presente causa appare chiaro che l’autorità giudiziaria richiedente ha scelto il regolamento 2020/1783 quale contesto normativo applicabile, giacché essa ha inviato la richiesta utilizzando il modulo A di cui all’allegato I di detto regolamento. 76. È chiaro che le altre tre ipotesi non sono applicabili alle circostanze del caso di specie, il che non è stato contestato da alcuno dei partecipanti al procedimento di cui trattasi. 77. Sulla base di quanto precede, si deve concludere che l’articolo 16-11 del codice civile francese non è applicabile per decidere se la richiesta di assunzione indiretta delle prove possa essere respinta. Ciò vale anche se detta norma, nel diritto francese, è considerata una materia di ordine pubblico. C. Seconda questione 78. Tenuto conto della risposta che propongo di fornire alla prima questione pregiudiziale, secondo la quale l’autorità giudiziaria richiesta deve dare esecuzione alla richiesta di assunzione indiretta delle prove, nonostante l’esistenza di una norma nazionale di ordine pubblico che vieta una siffatta assunzione delle prove, la seconda questione posta dal giudice del rinvio, come spiegato all’inizio della presente analisi (A), può essere intesa solo nel senso che essa è diretta a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] vieti un’interpretazione del regolamento 2020/1783 secondo la quale l’acquisizione post mortem di prove genetiche ai fini dell’accertamento della paternità è possibile indipendentemente dal fatto che la persona abbia previamente dato il proprio consenso quando era in vita. 79. Il giudice del rinvio solleva la questione nell’ambito del bilanciamento tra i diritti rispettivamente sanciti all’articolo 1 e all’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA]. La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda l’articolo 1 in quanto disposizione che tutela il diritto alla dignità del corpo umano, anche dopo il decesso, e riguarda l’articolo 7 in quanto disposizione che tutela il diritto di conoscere le proprie origini, garantito nell’ambito del diritto al rispetto della vita privata. 80. Secondo la mia interpretazione della presente causa, oggetto della discussione non è la violazione dell’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA], almeno non nel suo significato di diritto alla dignità umana avente carattere assoluto . Nel caso di specie si chiede piuttosto in quale misura la [OSCURATO:PERSONA] tuteli, da un lato, il diritto di conoscere le proprie origini, che l’autorità giudiziaria italiana sembra ritenere prevalente formulando la sua richiesta di assunzione indiretta delle prove e, dall’altro, il diritto al rispetto del corpo umano dopo il decesso, al quale il diritto francese sembra attribuire un valore maggiore rispetto al diritto italiano. 81. La questione sollevata nella presente causa mira di fatto a precisare se il bilanciamento dei due diritti o interessi in parola che, in forza del diritto italiano, ha dato luogo a una richiesta di esumazione della salma al fine di prelevare campioni genetici per stabilire la paternità, sia accettabile ai sensi della [OSCURATO:PERSONA]. 82. Procederò alla mia analisi chiedendo se la [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, tuteli il diritto di conoscere le proprie origini; in secondo luogo, tuteli un diritto al rispetto del corpo umano dopo la morte e, in terzo luogo, osti al modo in cui i due diritti in parola vengono bilanciati nell’ambito del diritto italiano. 83. Prima di procedere a detta analisi, devo spiegare che, a mio avviso, nel sistema fondato sul riconoscimento reciproco, l’autorità giudiziaria richiesta non può, in linea di principio, mettere in discussione la conformità della decisione dell’autorità giudiziaria italiana alla [OSCURATO:PERSONA]. Per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe essere possibile, per la persona i cui diritti sono asseritamente violati, impugnare la decisione dell’autorità giudiziaria italiana e tale impugnazione dovrebbe essere proposta nell’ambito del sistema italiano di rimedi giurisdizionali. Orbene, nel caso di specie, la persona i cui interessi sono in gioco non è più in vita e la sua famiglia, nella fattispecie i suoi figli legittimi, che potrebbero avere un interesse a opporsi all’esumazione e al prelievo di campioni genetici del padre, non si sono opposti, ma hanno chiesto che le prove siano acquisite dalla salma del padre. Per tale ragione, ritengo che, alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte dovrebbe rispondere alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio. 1. Il diritto di conoscere le proprie origini ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] 84. Il diritto di conoscere le proprie origini genetiche è stato espressamente riconosciuto, per la prima volta, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ( 32 ) e successivamente dalla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale ( 33 ). Tale diritto non è esplicitamente menzionato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), ma la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) lo ha riconosciuto come un diritto implicito fondato sull’articolo 8 della stessa Convenzione. 85. La Corte non ha ancora avuto occasione di interpretare il diritto di cui trattasi nell’ambito del diritto dell’Unione. Tuttavia, in base all’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata dei diritti conferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] saranno almeno uguali o più ampi. 86. L’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] corrisponde all’articolo 8 della CEDU. Di conseguenza, la Corte dovrebbe interpretare il diritto di conoscere le proprie origini genetiche in forza della [OSCURATO:PERSONA] prendendo in considerazione il modo in cui la Corte EDU ha interpretato l’articolo 8 della CEDU. 87. Detta Corte ha riconosciuto il diritto di conoscere le proprie origini nell’ambito del diritto di accertare i dettagli della propria identità quale singolo essere umano nella causa Gaskin c. [OSCURATO:PERSONA] ( 34 ). Essa ha inoltre spiegato, nella sentenza Mikulić c. Croazia, che stabilire il legame di filiazione è un aspetto importante nello sviluppo dell’identità individuale. Infatti, il medesimo giudice ha dichiarato che i figli hanno un interesse vitale, tutelato dalla CEDU, a ricevere le informazioni necessarie per scoprire la verità su aspetti importanti della loro identità personale, che possono avere importanti implicazioni formative sul senso di identità di una persona ( 35 ). Un anno dopo detta sentenza, la Corte EDU, nella causa Odièvre c. [OSCURATO:PERSONA], ha espressamente dichiarato che i cittadini hanno il diritto di conoscere le proprie origini, diritto che deriva dalla portata della nozione di vita privata ( 36 ). 88. Tuttavia, detto giudice ha altresì statuito che il diritto in parola non è assoluto, che esso deve essere bilanciato, in casi specifici, con altri diritti fondamentali di terzi e con l’interesse pubblico e, di conseguenza, che gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità ( 37 ). 89. Nella sentenza Jäggi c. Svizzera, la Corte EDU ha ribadito che il diritto del ricorrente di conoscere le proprie origini genetiche è connesso al diritto all’identità tutelato dall’articolo 8 della CEDU ( 38 ). Più in particolare, in tale sentenza, la Corte EDU ha bilanciato il diritto di conoscere le proprie origini genetiche con il diritto al rispetto per i defunti. Essa ha spiegato che l’interesse di una persona a conoscere le proprie origini genetiche non diminuisce con l’età ( 39 ). 90. Successivamente, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], la Corte EDU, ribadendo il diritto di ciascuno di conoscere le proprie origini, ha constatato che le autorità francesi non avevano attribuito sufficiente rilevanza al diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] di conoscere la propria ascendenza, dato che il diritto nazionale non offriva alcuno strumento giuridico per l’esecuzione di esami post mortem a causa dell’assenza di parenti in vita che dessero il consenso, il che privava il ricorrente di rimedi effettivi per stabilire la propria identità ( 40 ). 91. Pertanto, sulla base della giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 8 della CEDU, che la Corte dovrebbe utilizzare per interpretare l’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 52, paragrafo 3, di quest’ultima, posso concludere che il diritto di conoscere le proprie origini genetiche è un diritto che dovrebbe essere riconosciuto dalla Corte di giustizia. Allo stesso tempo, tuttavia, tale diritto non è assoluto, bensì può essere limitato, sebbene la limitazione dello stesso esiga un suo bilanciamento con altri diritti e interessi di tutti i terzi coinvolti, compreso il diritto al rispetto del corpo dopo la morte. 2. Diritto al rispetto per il corpo della persona deceduta 92. Nella seconda questione il giudice del rinvio ha posto su un piatto della bilancia il diritto di conoscere le proprie origini ai sensi dell’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA] e, sull’altro, il diritto alla dignità umana, tutelato dall’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA]. 93. La giustificazione per evincere un diritto al rispetto per il corpo umano dopo la morte dal diritto alla dignità umana può ritrovarsi nella giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] constitutionnel (Consiglio costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]). In due sentenze del 2011 e del 2024 il giudice in parola ha dichiarato che l’articolo 16-11 del codice civile francese rispecchia la volontà del legislatore francese di rispettare il corpo umano dopo la morte per una questione di dignità della persona umana. Il medesimo giudice ha confermato la costituzionalità di detta scelta legislativa nonostante la sua interferenza con il diritto di conoscere la propria identità ( 41 ). 94. Tuttavia, il diritto alla dignità umana è tutelato dall’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA] quale diritto assoluto ( 42 ) e non può quindi essere oggetto di bilanciamento con altri diritti ( 43 ). 95. Al contrario, il diritto al rispetto per un corpo umano dopo la morte, anche se inteso come un’espressione del valore della dignità umana ( 44 ), non dovrebbe essere qualificato come diritto assoluto tutelato dall’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA]. Negli ordinamenti giuridici che tutelano un siffatto diritto, la limitazione di quest’ultimo è possibile ( 45 ) quando essa è necessaria per tutelare altri diritti o interessi pubblici. [OSCURATO:PERSONA], come spiega il suo governo, la dignità del corpo umano dopo la morte non è un diritto assoluto ( 46 ). 96. In che modo è possibile interpretare il nesso tra il diritto alla dignità del corpo umano, che può essere limitato, e la dignità umana, che, se intesa come un diritto fondamentale in base alla [OSCURATO:PERSONA], è assoluta? 97. Le spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] sull’articolo 1 precisano che la dignità umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa degli altri diritti fondamentali ( 47 ). 98. In tal senso, alcuni altri diritti contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], come il diritto al rispetto della vita privata (enunciato all’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA]), il diritto alla vita (enunciato all’articolo 2 della [OSCURATO:PERSONA]) o il diritto alla libertà di espressione e d’informazione (enunciato all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA]) potrebbero essere intesi come espressioni più concrete della dignità umana quale principio espresso nella [OSCURATO:PERSONA] e come valore espresso all’articolo 2 TUE. Dette espressioni della dignità umana non hanno carattere assoluto ( 48 ) e possono essere limitate quando ciò è necessario per conseguire altri obiettivi legittimi o per tutelare altri diritti fondamentali relativi. 99. Tuttavia, se la restrizione di un diritto che esprime la dignità umana non può essere giustificata in una specifica situazione, si deve considerare violata la dignità umana tutelata dall’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA] ( 49 ). Ciò è quanto si può concludere in base alle spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa degli altri diritti sanciti dalla [OSCURATO:PERSONA] e che essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di detti altri diritti. Il carattere assoluto del diritto alla dignità umana di cui all’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA] può essere interpretato in tal modo ( 50 ). 100. In sintesi, e senza alcuna ambizione di sviluppare una teoria generale sulla dignità umana nel diritto dell’Unione, ritengo che la dignità umana possa essere intesa come una nozione duplice. Da un lato, vi è il fulcro della dignità umana che gode di protezione assoluta. Dall’altro, esiste «una zona periferica di diffusione della dignità umana», nella quale è possibile un bilanciamento con altri diritti confliggenti ( 51 ). 101. Oltre alle espressioni della dignità umana esplicitamente tutelate dalla [OSCURATO:PERSONA], potrebbero esservi altre manifestazioni della dignità umana. In tal senso, dal diritto al rispetto della dignità umana è possibile dedurre il diritto al rispetto del corpo umano dopo il decesso. Il diritto in parola potrebbe parimenti essere inteso come un’espressione del diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA]. 102. La Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sull’esistenza di un siffatto diritto quale diritto fondamentale a livello di diritto primario dell’Unione. Tuttavia, nella sentenza Memoria e Dall’Antonia, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo relativo alla tutela del rispetto dovuto alla memoria dei defunti può costituire una ragione imperativa di interesse generale ( 52 ). Nelle conclusioni presentate in detta causa, l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona sosteneva che la dignità di cui ha goduto il defunto mentre era in vita può avere una proiezione adeguata e giuridicamente tutelabile anche dopo il suo decesso ( 53 ). 103. Un aiuto importante per determinare il contenuto dei diritti fondamentali dell’Unione consiste nell’analisi comparativa dei sistemi costituzionali degli Stati membri ( 54 ). 104. A tale riguardo, la nota di ricerca emessa dalla direzione della «Ricerca e documentazione» della Corte ( 55 ) ha dimostrato che tutti gli Stati membri coinvolti nella ricerca riconoscono che il corpo umano merita rispetto dopo il decesso, anche se tale considerazione non è necessariamente intesa come un diritto fondamentale. Nell’ambito di un esercizio di bilanciamento, vengono presi in considerazione i diritti dei defunti, ma il diritto di conoscere le proprie origini sembra essere ampiamente ritenuto il diritto prevalente ( 56 ). 105. Sulla base di detta analisi comparativa, concludo che il diritto al rispetto di un corpo umano dopo la morte esiste quale principio generale del diritto dell’Unione, che può essere elaborato come una manifestazione della dignità umana. Una siffatta considerazione dovrebbe quindi essere presa in considerazione nel decidere se autorizzare l’esumazione di una salma al fine di soddisfare il diritto di una persona a conoscere le proprie origini, tutelato nell’ambito del diritto alla vita privata di cui all’articolo 7 della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Bilanciamento tra il diritto di conoscere le proprie origini e il diritto al rispetto del corpo umano 106. Il tema posto dalla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio è se il bilanciamento dei due diritti previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] consenta di interpretare il regolamento 2020/1783 nel senso che il prelievo di campioni genetici da un corpo umano dopo l’esumazione può essere oggetto di una richiesta di assunzione di prove nell’ambito della cooperazione giudiziaria transfrontaliera ai fini di una procedura di accertamento della paternità. 107. Il fatto che, nelle cause Jäggi c. Svizzera ( 57 ) e [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] ( 58 ), la Corte EDU si sia pronunciata a favore del diritto di conoscere le proprie origini non significa tuttavia che tale diritto prevalga sempre sul diritto al rispetto per il corpo umano dopo la morte. Occorre effettuare un esercizio di bilanciamento prendendo in considerazione le circostanze di ciascun caso specifico e ponderando attentamente tutti gli interessi in gioco ( 59 ). 108. Nulla indica che la [OSCURATO:PERSONA] osti all’equilibrio raggiunto nel caso di specie dall’autorità giudiziaria italiana sulla base del diritto italiano. Tale giudice sembra aver preso in considerazione altre possibilità per stabilire la paternità e ha chiesto l’esumazione e il prelievo di campioni genetici del presunto padre solo in ultima istanza. 109. Il fatto che il giudice francese o un giudice di qualsiasi altro Stato, guidato dal proprio diritto nazionale, avrebbe potuto giungere a una soluzione diversa non influisce sulla conclusione secondo cui l’equilibrio al quale è pervenuto il giudice italiano appare accettabile dal punto di vista della [OSCURATO:PERSONA]. 110. La Corte ha già spiegato che gli Stati membri possono avere una concezione diversa della dignità umana o, in effetti, anche di altri diritti contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], purché ne rispettino il contenuto essenziale ( 60 ). Fintantoché non vi sia un’armonizzazione di taluni temi a livello dell’Unione, per i quali il legislatore dell’Unione scelga il giusto equilibrio, le soluzioni adottate dai diversi Stati membri possono variare ( 61 ). 111. Il legislatore dell’Unione non ha (ancora) adottato norme comuni che disciplinino le prove ammesse nei procedimenti civili, né, più concretamente, norme comuni che disciplinino le procedure finalizzate a dimostrare la paternità nelle situazioni in cui un genitore è deceduto. Le soluzioni italiana e francese possono differire a tale riguardo ed essere applicate nella misura in cui l’equilibrio scelto non violi il contenuto essenziale di uno dei diritti oggetto di bilanciamento. 112. Sulla base di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] non vieta al giudice di uno Stato membro di chiedere, in forza del regolamento 2020/1783, l’assunzione di prove mediante il prelievo di campioni genetici post mortem anche se la persona deceduta non ha dato il proprio consenso a tale prelievo quando era in vita. V. Conclusione 113. Propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal tribunal judiciaire de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) come segue: (1) L’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) non consente all’autorità giudiziaria nazionale richiesta di rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di assunzione delle prove con la motivazione che la forma della richiesta è contraria a principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto. (2) [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea non vieta al giudice di uno Stato membro di chiedere, in forza del regolamento 2020/1783, l’assunzione delle prove mediante il prelievo di campioni genetici post mortem anche se la persona deceduta non ha dato il proprio consenso a tale prelievo quando era in vita. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti in causa. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) ( GU 2020, L 405, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento 2020/1783»). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale ( GU 2001, L 174, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento n. 1206/2001»). ( 4 ) Tale disposizione è stata introdotta nel codice civile francese sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, della loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (legge del 6 agosto 2004, n. 2004-800, sulla bioetica; in prosieguo: la «legge sulla bioetica»). Come rilevato dalla Commissione europea, secondo la quale non esiste una presunzione del consenso di una persona deceduta al prelievo di un campione genetico, tale legge costituiva una reazione normativa all’esumazione del celebre cantante [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 1997 allo scopo di far accertare la sua paternità nei confronti di una persona che sosteneva di essere sua figlia. Per detta ragione, secondo un commento alla Décision no 2011-173 QPC du 30 septembre 2011 (decisione n. 2011-173 QPC del 30 settembre 2011) del [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) la modifica in parola è talvolta denominata «emendamento [OSCURATO:PERSONA]». ( 5 ) V. punto 90 dell’ordinanza di rinvio. ( 6 ) Ai sensi del regolamento 2020/1783 è possibile esaminare direttamente una persona senza recarsi in un altro Stato membro mediante videoconferenza. V. articolo 20 del regolamento 2020/1783. ( 7 ) Articolo 4 del regolamento 2020/1783. ( 8 ) Articolo 12, paragrafo 2, e considerando 17 del regolamento 2020/1783. ( 9 ) Una siffatta spiegazione non si rinviene neppure nei documenti che testimoniano i lavori preparatori di tale atto. ( 10 ) In udienza, la Commissione ha spiegato la differenza tra le due modalità di assunzione transfrontaliera delle prove con il fatto che, nel caso dell’assunzione diretta, il controllo delle autorità giudiziarie dello Stato richiesto è inferiore. Essa ha sostenuto che, per tale ragione, nell’ambito dei negoziati su detta modalità di esecuzione, gli Stati membri hanno insistito su quella che la Commissione ha definito una «clausola di sovranità», che consentirebbe loro di rifiutare ai periti di altri Stati membri l’autorizzazione ad effettuare nello Stato membro richiesto perizie contrarie ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico. ( 11 ) Così, nella sentenza del 21 febbraio 2013, ProRail ( C‑332/11 , EU:C:2013:87 , punti 47 e 48 ), la Corte ha ritenuto che, quando il perito nominato da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro deve recarsi nel territorio di un altro Stato membro al fine di effettuare la perizia che gli è stata affidata, quest’ultima, in determinate circostanze, potrebbe incidere sui pubblici poteri dello Stato membro nel quale essa deve svolgersi, in particolare quando si tratta di una perizia effettuata in luoghi collegati all’esercizio di siffatti poteri o in luoghi per i quali l’accesso o qualsiasi altro intervento, in base alla legge dello Stato membro nel quale essa è svolta, sono vietati o consentiti soltanto a persone autorizzate. ( 12 ) V. Mougenot, D., «Le règlement européen sur l’obtention des preuves», [OSCURATO:PERSONA] des Tribunaux , 2002, pag. 21, e Nuyts, A., e Sepulchre, J., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] under EC Regulation 1206/2001», [OSCURATO:PERSONA] , 2004, pag. 334. ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA], detto organo è il Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Dipartimento per l’assistenza reciproca, il diritto internazionale privato e il diritto dell’Unione) (DEDIPE) del Ministero della Giustizia. ( 14 ) V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], «(Provisional) updated practice guide for the application of the regulation on the taking of evidence», 2025, pag. 46, consultabile su: https://e-justice.europa.eu/topics/trainings-judicial-networks-and-agencies/european-judicial-network-civil-and-commercial-matters/ejns-publications_en. ( 15 ) Il punto 11.1 del modulo A (Descrizione dell’assunzione delle prove che si chiede di eseguire) enuncia quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] di [aa], deceduto a [XY] e inumato a [XY], ed [OSCURATO:PERSONA] da parte di [XY] dell’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] di Genova, consistente nell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] tra l’attore xx e la salma del presunto padre aa. ( 16 ) Nell’ipotesi in cui l’interpretazione in parola non si rivelasse corretta, circostanza che spetta al giudice nazionale stabilire, il medesimo giudice dovrebbe trasmettere la richiesta all’autorità centrale francese e spetterebbe a quest’ultima decidere se il prelievo diretto di campioni genetici da parte del perito italiano dopo l’esumazione sia autorizzato. In caso affermativo, potrebbe porsi la questione relativa all’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 7, lettera c), del regolamento 2020/1783. ( 17 ) Convenzione del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia sull’assunzione delle prove»). ( 18 ) Come la Corte ha già confermato nella sentenza del 17 febbraio 2011, Weryński ( C‑283/09 , EU:C:2011:85 , punto 65 ). V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Weryński ( C‑283/09 , EU:C:2010:490 , paragrafo 60 ). ( 19 ) Il corsivo è mio. ( 20 ) V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] 6 of December 2008 for the attention of the [OSCURATO:PERSONA] of February 2009 on the practical operation of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Access to [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] by Video-Link under the [OSCURATO:PERSONA] . Nell’ambito dell’esame dell’articolo 9, paragrafo 1, il documento in parola menziona l’assunzione delle prove attraverso un videocollegamento a titolo di esempio dell’applicazione pratica di tale disposizione. ( 21 ) V., per analogia, ma in relazione al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ), sentenza del 21 marzo 2024, Gjensidige ( C‑90/22 , EU:C:2024:252 , punto 46 ). ( 22 ) V. articolo 67, quarto comma, e articolo 81, secondo comma, TFUE. V. altresì parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , punto 191 ; in prosieguo il «parere 2/13»). Ciò vale anche se il regolamento 2020/1783 non fa riferimento a detto principio. V., a proposito del precedente regolamento n. 1206/2001, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa ProRail ( C‑332/11 , EU:C:2012:551 , paragrafo 48 ), nelle quali egli sostiene che tale strumento si fonda su una mutua fiducia. La Corte ha confermato che il principio del riconoscimento reciproco è alla base della cooperazione tra i giudici in materia civile e commerciale. V., ad esempio, sentenza del 25 maggio 2016, Meroni ( C‑559/14 , EU:C:2016:349 , punto 47 ). ( 23 ) Parere 2/13, cit., punti 168 e 192. ( 24 ) V. articoli 6 e 9 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale ( GU 2014, L 130, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva OEI»). ( 25 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( GU 2017, L 283, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento EPPO»). V. sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 71 ). ( 26 ) V., nell’ambito della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione quadro relativa al MAE»), sentenza del 29 giugno 2017, Popławski ( C‑579/15 , EU:C:2017:503 , punto 19 e giurisprudenza citata). ( 27 ) La Corte ha annunciato una siffatta possibilità per la prima volta nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punti 88 e da 91 a 93) e da allora l’ha confermata in numerose occasioni. ( 28 ) L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2020/1783, che enuncia anch’esso i motivi di rifiuto, riguarda soltanto l’assunzione di prove mediante esame di un testimone e non è applicabile nel caso di specie. ( 29 ) Inoltre, il considerando 16 del regolamento 2020/1783 precisa che le circostanze nelle quali è possibile rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove dovrebbero essere limitate a ben definite situazioni eccezionali. ( 30 ) Sentenza del 17 febbraio 2011, Weryński ( C‑283/09 , EU:C:2011:85 , punto 53 ). ( 31 ) V. sentenza del 21 febbraio 2013, ProRail ( C‑332/11 , EU:C:2013:87 , punti da 44 a 46 ). ( 32 ) Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, n. 31922, pag. 167 (1995)]. ( 33 ) Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1870, n. 31922, pag. 167 (1995)]. ( 34 ) Corte EDU, relazione della Commissione europea dei diritti dell’uomo del 13 novembre 1987, Gaskin c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1987:1113REP001045483, § 89). ( 35 ) Sentenza Corte EDU, 7 febbraio 2002, Mikulić c. Croazia (CE:ECHR:2002:0207JUD005317699, § 64). V., a tal riguardo, l’analisi di Blauwhoff, R., J., «Tracing down the historical development of the legal concept of the right to know one’s origin. Has “to know or not to know” ever been the legal question?», [OSCURATO:PERSONA] , 2008, vol. 4, n. 2, pag. 107. ( 36 ) Sentenza Corte EDU, 13 febbraio 2003, Odièvre c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2003:0213JUD004232698, § 44). Per un’analisi dell’ordinamento giuridico italiano e del diritto di conoscere le proprie origini genetiche, v. Praduroux, S., «The right to know one’s genetic origins: A right in need of regulation», [OSCURATO:PERSONA] , 2021, vol. 7, n. 2, pagg. da 803 a 820. ( 37 ) Sentenza Corte EDU, 15 novembre 2016, Dubská e Krejzová c. Repubblica Ceca (CE:ECHR:2016:1115JUD002885911, §§ 178 e 179). Tale giudice ha spiegato che, in linea di principio, la discrezionalità consentita a uno Stato dipende dalla rilevanza dei diritti del singolo in gioco. Se il diritto è fondamentale per i diritti intimi o essenziali di un individuo, il margine è limitato. Tuttavia, se non esiste un consenso tra i paesi europei sul tema ed esso solleva questioni di ordine morale o etico, il margine è più ampio. ( 38 ) Sentenza Corte EDU, 13 luglio 2006, Jäggi c. Svizzera (CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, § 25). ( 39 ) Sentenza Corte EDU, 13 luglio 2006, Jäggi c. Svizzera (CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, § 40). ( 40 ) Sentenza Corte EDU, 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2011:0616JUD001953508, § 67). ( 41 ) V. Décision n o 2011-173 QPC du 30 septembre 2011 (decisione n. 2011-173 QPC del 30 settembre 2011) del [OSCURATO:PERSONA] constitutionnel (Consiglio costituzionale) e Décision n o 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 (decisione n. 2024-1110 QPC del 31 ottobre 2024) del [OSCURATO:PERSONA] constitutionnel (Consiglio costituzionale). ( 42 ) La nozione di diritto «assoluto» significa che il diritto di cui trattasi prevale sempre su qualsiasi altro diritto, in altre parole, esso non può essere oggetto di bilanciamento con altri diritti in situazioni specifiche. Ecco perché alcuni autori preferiscono attribuire una qualità relativa, piuttosto che assoluta, al diritto alla dignità umana. V., ad esempio, Alexy, R., «[OSCURATO:PERSONA] dignity and proportionality analysis», [OSCURATO:PERSONA] of Law , vol. 16, n. 3, 2015, pag. 83. ( 43 ) Benché la maggior parte dei sistemi costituzionali che tutelano espressamente il diritto alla dignità umana consideri tale diritto come un diritto relativo, la [OSCURATO:PERSONA], al pari della Costituzione tedesca, ha scelto di considerare il diritto alla dignità umana come un diritto assoluto. La scelta di una tutela assoluta della dignità umana nell’ordinamento costituzionale tedesco ha avuto come conseguenza l’attribuzione di un significato e di una portata ristretti al diritto in parola. A tale riguardo, v. Grimm, D., «[OSCURATO:PERSONA] in a legal context: [OSCURATO:PERSONA] as an absolute right», in McCrudden, C. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] (Proceedings of the [OSCURATO:PERSONA]: Themed volumes of essays in the humanities and social sciences, vol. 192), in particolare pag. 381. ( 44 ) Sulla differenza tra la dignità umana come valore e come diritto, v. Barak, A., «[OSCURATO:PERSONA] dignity: The constitutional value and the constitutional rights», in McCrudden, C. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] (Proceedings of the [OSCURATO:PERSONA]: Themed volumes of essays in the humanities and social sciences, vol. 192), in particolare pag. 363. ( 45 ) Ciò risulta in modo evidente dalla nota di ricerca 25/002 emessa dalla direzione della «Ricerca e documentazione» della Corte di giustizia dell’Unione europea nel gennaio 2025. Detta ricerca riguardava gli ordinamenti giuridici di 13 Stati membri. ( 46 ) In udienza, il governo francese ha spiegato che il codice civile francese o la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] constitutionnel (Consiglio costituzionale) non attribuiscono un valore assoluto al rispetto del corpo umano dopo il decesso. Esistono diverse situazioni, come ad esempio un’indagine penale, ammesse dalla legge francese, nelle quali l’esumazione per il prelievo di campioni genetici post mortem può legittimamente essere effettuata senza che l’interessato abbia dato il proprio consenso quando era in vita. Ciò significa che, nell’ordinamento francese, tanto il diritto al rispetto del corpo umano quanto il diritto di prestare il proprio consenso con riguardo al prelievo di campioni di impronte genetiche possono essere limitati per finalità legittime. ( 47 ) Spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali ( GU 2007, C 303, pag. 17 ; in prosieguo: le «spiegazioni»). ( 48 ) L’unica manifestazione assoluta della dignità umana, espressamente tutelata dalla [OSCURATO:PERSONA], è il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, garantito dall’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA]. V., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 85 ); del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punto 78 ), e del 17 ottobre 2024, Ararat ( C‑156/23 , EU:C:2024:892 , punto 36 ). ( 49 ) V., a tale proposito, le mie conclusioni nella causa Commissione/Ungheria ( C‑769/22 , EU:C:2025:408 , paragrafi da 134 a 137 ). ( 50 ) V., a tal riguardo, Dupré, C., «Article 1 – [OSCURATO:PERSONA] dignity», in: Peers, S., et al., The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] – A Commentary , seconda edizione, Bloomsbury, 2021, pag. 18. L’autore afferma che «è più utile intendere il carattere inviolabile della dignità come l’impegno dell’Unione a fare tutto il possibile per evitare violazioni della dignità umana. In tal senso, l’inviolabilità della dignità diviene il fondamento assiomatico dell’intera Unione, riecheggiando i “diritti sacri ed inalienabili dell’Uomo” della Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789». ( 51 ) V., a tal riguardo, Heselhaus, S., e Hemsley, R., «[OSCURATO:PERSONA] dignity and the [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]», in Becchi, P., e Mathis, K. (a cura di), Handbook of [OSCURATO:PERSONA] in Europe , Springer, 2019, pag. 987. ( 52 ) Sentenza del 14 novembre 2018, Memoria e Dall’Antonia ( C‑342/17 , EU:C:2018:906 , punto 57 ). ( 53 ) Conclusioni nella causa Memoria e Dall’Antonia ( C‑342/17 , EU:C:2018:479 , nota 44). ( 54 ) Lenaerts, K., e Gutmann, K., «The comparative law method and the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]: Echoes across the Atlantic”, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 64, n. 4, 1, dicembre 2016, pagg. da 841 a 864. ( 55 ) Nota di ricerca 25/002 emessa dalla direzione della «Ricerca e documentazione» della Corte nel gennaio 2025. ( 56 ) Oltre alla Repubblica francese, un’altra eccezione può essere la Repubblica di Cipro. ( 57 ) Sentenza Corte EDU, 13 luglio 2006, Jäggi c. Svizzera (CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, §§ 43 e 44). ( 58 ) Sentenza Corte EDU, 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2011:0616JUD001953508, § 68). ( 59 ) V. sentenze della Corte EDU del 13 luglio 2006, Jäggi c. Svizzera (CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, §§ 38 e 39), e del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2011:0616JUD001953508, §§ 59 e 60). ( 60 ) La controversia più nota a tale proposito è la causa Omega, in cui la Corte ha ammesso quale giustificazione per la restrizione alla libera prestazione di servizi un obiettivo di ordine pubblico in Germania fondato sulla tutela della dignità umana e inteso in maniera diversa in tale Stato rispetto a come detta nozione era percepita nella stessa situazione in altri Stati membri. La nozione costituzionale tedesca di dignità umana veniva interpretata nel senso che essa vieta lo sfruttamento commerciale di giochi che comportano la simulazione di omicidi, il che non avveniva in altri Stati membri [sentenza del 14 ottobre 2004, Omega ( C‑36/02 , EU:C:2004:614 )]. ( 61 ) Tuttavia, se il legislatore dell’Unione ha armonizzato un tema a livello dell’Unione, gli Stati membri non potrebbero applicare lo standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalle loro costituzioni anche quando detto livello è più elevato di quello scelto dal legislatore dell’Unione, perché ciò sarebbe lesivo del principio del primato del diritto dell’Unione. V. sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni ( C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punti da 56 a 58 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2020/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris