CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24543/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avvjpaJi parc udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628, 582 cod. pen. e 4 L. 110/75. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. li ricorso, formulato in termini generici, è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte raccoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Il particolare procedimento di cui all'art.599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti e anche circa la quantificazione della pena finale, diversa da quella concordata (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co