CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 21618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35292/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: IVA -rimborso - pro rata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell' Emilia-Romagna n. 1602/9/18, depositata il 18 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare ex artt. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020, 8, comma 8, decreto- legge 198/2022 del 7 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Manzon; letta la memoria del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Parma avverso lasentenza n. 353/7/15 della Commissione tributaria provinciale di Parma che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso IVA 2009. La CTR, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, osservava in particolare che, escluso ogni contrasto della normativa interna con quella unionale ovvero con la Costituzione, risultava l'infondatezza del credito IVA vantato dalla società contribuente, dovendosi applicare il meccanismo limitativo della detrazione del c.d. pro rata in quanto la contribuente medesima effettuava prestazioni sanitarie esenti. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Va trattato prioritariamente il secondo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 36, 61, d.lgs 546/1992, 132, cod. proc. civ., poiché la CTR ha motivato la propria pronuncia solo in "apparenza", così mancando l'assolvimento del correlativo obbligo. La censura è infondata. Va ribadito che«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01). Orbene, è chiaro che la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti individuati con tale arresto giurisprudenziale, ponendosi al di sopra del c.d. "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U civ., 8053/2014). L'apparato argomentativo della sentenza impugnata deve infatti essere valutato nella sua interezza riferendosi univocamente la parte "motiva" a quella "narrativa", sicchè le stesse risultano complementari e come tali esprimono chiaramente la statuizione confermativa del giudice tributario di appello in ordine alla questione dell'insussistenza del credito azionato, per effetto dell'indetraibilità dell'IVA in relazione alle operazioni esenti (nel caso di specie, trattandosi di prestazioni sanitarie). Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, 19 bis, dPR 633/1972 in riferimento all'art. 10. comma 1, stesso decreto, poiché la CTR ha negato il suo diritto di detrazione dell'IVA sulle operazioni esenti e quindi di rimborso del credito correlativo. Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della carenza illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sua richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ovvero alla Corte costituzionale. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate. Va rilevato che tra le stesse parti relativamente a questioni identiche rispetto a quelle oggetto dei mezzi in esame questa Corte si è reiteratamente espressa negandone la fondatezza e financo l'ammissibilità (v. sentenze nn. 421-422/2020, ordinanze nn. 21661/2020, 15976/2022). La giurisprudenza unionale si è infatti esaustivamente espressa in ordine a tali questioni (v. ord. 13 dicembre 2012, causa C-560/11, Debiasi), affermando che il diritto di detrazione dell'iva riguarda soltanto i beni e i servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate a imposizione. Di contro, qualora i beni o i servizi acquistati da un soggetto passivo siano impiegati ai fini di operazioni esenti, non essendovi possibilità di riscossione dell'imposta a valle, nemmeno può esservi detrazione dell'imposta a monte. Ciò in quanto il sistema comune dell'IVA mira a garantire la perfetta neutralità, relativamente al peso economico dell'imposta, di tutte le attività economiche, quali che siano le finalità o i risultati di esse; il che postula che le attività siano assoggettate, in linea di principio, all'imposizione ai fini iva (in termini, Cass. 1 ottobre 2014, n. 20700 e 5 settembre 2014, n. 18771). In coerenza con tali affermazioni la citata giurisprudenza unionale ha precisato che, a norma dell'art. 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, dato che le operazioni esenti non conferiscono diritto a detrazione, la cifra di affari a esse relativa va inserita nel denominatore della frazione che consente di calcolare il prorata della detrazione. Di conseguenza il diritto alla detrazione dell'IVA da parte di un soggetto passivo che svolga operazioni sia esenti sia non esenti dev'essere calcolato sulla base di un prorata corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e quello complessivo delle operazioni compiute nel corso dell'anno, incluse le prestazioni medico-sanitarie esenti. Ne deriva l'infondatezza della questione di diritto proposta e la superfluità di un'ulteriore rimessione della medesima questione alla Corte di giustizia, che si riverberano sulla manifesta irrilevanza anche delle censure proposte con riferimento alla violazione del diritto di proprietà della contribuente, con riguardo alla normativa convenzionale della CEDU (vedi, Cass. 26 agosto 2015, n. 17169, punto 8 e, tra le ultime, 19 giugno 2019, n. 16443). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 15.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di cont