CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19966/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13151/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.1626/ 35/ 2015 depositata il 17/04/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del contenzioso tributario pende in cassazione; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria, nelle forme previste dall’ex art. 6 del d.l. 193 del 2016, (conv., con modif., dalla l. n.225 del 2016), con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il 16/07/202