CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 23753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12765-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 149, presso lo studio degli Oggetto Lavoro privato Contratto a progetto R.G.N. 12765/2019 Cron. Rep. Ud. 04/07/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3309/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2018 R.G.N. 5227/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, appellata da [OSCURATO:PERSONA] , dichiarava la sussistenza tra quest’ultimo e la [OSCURATO:SOCIETA]di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], tuttora in atto, con diritto dell’appellante alla qualifica di specialista tecnico amministrativo par. 193 CCNL autoferrotranvieri; condannava la società appellata al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di € 11.363,60 a titolo di differenze retributive per il periodo lavorato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; condannava, inoltre, la società appellata al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sua stessa sentenza alsaldo; condannava, infine, la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate per ogni grado e in distrazione. 2. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva il Collegio che entrambe le parti nelleloro rispettive memorie hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità, sulla base di un verbale di conciliazione giudiziale in data 26.11.2020nel frattempo intervenuto nell’ambito di altro giudizio fra le stesse; verbale che entrambe hanno qui depositato in allegato alle citate memorie. 2. Osserva la Corte che in tale verbale si fa preciso riferimento anche al giudizio di legittimità che qui ci occupa (al punto C) delle premesse del testo), e che, nell’ambito di un più ampio accordo transattivo, le parti hanno altresì stabilito di veder compensate le spese di questo giudizio di legittimità (cfr. il punto 7) della parte dispositiva dello stesso verbale). 3. E’, pertanto, evidente che, avendo le parti perso interesse alla definizione di questo giudizio di legittimità, in conformità alle loro richieste, dev’essere dichiarata cessata la materia del contendere, con l’integrale compensazione delle spese dello stessogiudizio. 4. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma non si applica nell'ipotesi di dec laratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso percessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 20 luglio 2021, n. 20697). P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese del g