CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 07504/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4tn Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione dell'art. 35 -ter e al vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro col quale è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, che rigettava l'istanza formulata dal condannato ai sensi del suddetto articolo, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento si osserva che: - per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 Cedu nei confronti dei soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di detenzione del richiedente; tuttavia, quanto ai periodi di detenzione non continui, rispetto alla carcerazione in atto, come nel caso di specie, la Corte di cassazione ha specificato che spetta al Magistrato di sorveglianza valutare se sia trascorso, fra la conclusione dell'espiazione della prima pena e la proposizione della domanda, il periodo di sei mesi previsto a titolo di decadenza dall'art. 35-ter, comma 3, Ord. pen.; - ebbene nella fattispecie in esame, la domanda relativa al periodo di carcerazione 31.1.11/16.3.15 (data in cui il soggetto è stato rimesso in libertà) è stata proposta il 3.9.21, per cui è ampiamente maturato, rispetto alla precedente carcerazione il termine decadenziale di sei mesi di cui al comma 3 dell'art. 35 -ter Ord. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste sull'unificazione dei periodi detentivi per effetto del cumulo giuridico conseguente all'unificazione per la continuazione tra i reati, con conseguente unicum della pena detentiva non ancora interamente eseguita con ripresa di vigore delle pene già espiate che si aggiungerebbero a quelle in espiazione - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa , delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.