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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 18101/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1113/01/1977 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento emesso in data 3 marzo 2020.

2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.

3. Il provvedimento impugnato dà ampiamente conto delle ragioni della revoca, rilevando che il comportamento del condannato è risultato incompatibile con la prosecuzione della detenzione domiciliare, in ragione delle reiterate violazioni che hanno dato alla fine prova dell'incapacità del predetto di attenersi alle prescrizioni relative alla misura, la quale pertanto non può assolvere alla sue finalità.

Ai motivati apprezzamenti di merito, le censure oppongono mere asserzioni, senza confrontarsi con il giudizio complessivo che valuta le modalità della reiterazione delle violazioni, o introducendo inconferenti e aspecifici rilievi che evocano assertivamente esigenze di assistenza medica.

Si tratta, dunque, di censure generiche, rivalutative e, comunque, manifestamente infondate.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte ríO\ inenti Monica B (92(2n ( DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1113/01/1977 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento emesso in data 3 marzo 2020. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione. 3. Il provvedimento impugnato dà ampiamente conto delle ragioni della revoca, rilevando che il comportamento del condannato è risultato incompatibile con la prosecuzione della detenzione domiciliare, in ragione delle reiterate violazioni che hanno dato alla fine prova dell'incapacità del predetto di attenersi alle prescrizioni relative alla misura, la quale pertanto non può assolvere alla sue finalità. Ai motivati apprezzamenti di merito, le censure oppongono mere asserzioni, senza confrontarsi con il giudizio complessivo che valuta le modalità della reiterazione delle violazioni, o introducendo inconferenti e aspecifici rilievi che evocano assertivamente esigenze di assistenza medica. Si tratta, dunque, di censure generiche, rivalutative e, comunque, manifestamente infondate. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte ríO\ inenti Monica B (92(2n ( DEPOSITATO I
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