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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22847/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Prato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 27/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il Tenuta colpevole del reato di truffa, condannandolo alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità dell'imputato e l'omessa motivazione sui motivi di gravame.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con il supporto di congrua motivazione, esente da aporie e criticità giustificative.

Invero, la Corte di merito ha valorizzato ai fini della conferma del giudizio di responsabilità la produzione documentale costituita dalle mail scambiate tra la p.o. e il venditore, avente ad oggetto la cessione di un Ipad, e l'intestazione al prevenuto della carta postepay sulla quale è confluito il pagamento dell'acconto sul prezzo convenuto, aL argomentando la sostanziale irrilevanza delle lacune investigative lamentate dalla difesa, in quanto sotto il profilo della prova logica l'incameramento da parte del ricorrente della somma versata dal querelante costituisce elemento univocamente probante la riferibilità soggettiva al prevenuto dell'operazione truffaldina.

L'apprezzamento della Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art.640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto(Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231).

Le circostanze che la difesa assume immotivatamente disattese dalla sentenza impugnata sono state esaustivamente richiamate dai giudici d'appello e ritenute recessive rispetto alla concludenza rappresentativa delle fonti acquisite giacché l'intestazione a terzi dell'utenza usata per alcune comunicazioni e il mancato accertamento delle generalità di colui che aveva postato l'annuncio di vendita non incidono in senso dirimente sulla attitudine probatoria del convogliamento del profitto sulla carta del prevenuto.

Infatti, l'adozione di cautele intese ad ostacolare l'identificazione del venditore emerge all'evidenza dall'accettazione di un acconto a seguito della richiesta dell'acquirente di fornire un documento di identità ed attesta la dolosa preordinazione della fittizia vendita del bene. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] edo Mantovano ./jv, crp DPOSiTATO !N CA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Prato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 27/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il Tenuta colpevole del reato di truffa, condannandolo alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità dell'imputato e l'omessa motivazione sui motivi di gravame. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con il supporto di congrua motivazione, esente da aporie e criticità giustificative. Invero, la Corte di merito ha valorizzato ai fini della conferma del giudizio di responsabilità la produzione documentale costituita dalle mail scambiate tra la p.o. e il venditore, avente ad oggetto la cessione di un Ipad, e l'intestazione al prevenuto della carta postepay sulla quale è confluito il pagamento dell'acconto sul prezzo convenuto, aL argomentando la sostanziale irrilevanza delle lacune investigative lamentate dalla difesa, in quanto sotto il profilo della prova logica l'incameramento da parte del ricorrente della somma versata dal querelante costituisce elemento univocamente probante la riferibilità soggettiva al prevenuto dell'operazione truffaldina. L'apprezzamento della Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art.640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto(Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231). Le circostanze che la difesa assume immotivatamente disattese dalla sentenza impugnata sono state esaustivamente richiamate dai giudici d'appello e ritenute recessive rispetto alla concludenza rappresentativa delle fonti acquisite giacché l'intestazione a terzi dell'utenza usata per alcune comunicazioni e il mancato accertamento delle generalità di colui che aveva postato l'annuncio di vendita non incidono in senso dirimente sulla attitudine probatoria del convogliamento del profitto sulla carta del prevenuto. Infatti, l'adozione di cautele intese ad ostacolare l'identificazione del venditore emerge all'evidenza dall'accettazione di un acconto a seguito della richiesta dell'acquirente di fornire un documento di identità ed attesta la dolosa preordinazione della fittizia vendita del bene. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] edo Mantovano ./jv, crp DPOSiTATO !N CA
Sentenza Cassazione n. 22847/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris