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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 07721/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 febbraio 1967 difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza avverso decreto in data 22/10/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro, che, in sede di appello, ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia giudiziaria, applicatagli dal luglio 2023 in sostituzione della più rigorosa misura degli arresti domiciliari, in relazione all'incolpazione di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen., aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.2.

Con rinuncia in data 10 gennaio 2025, tempestivamente trasmessa alla Corte, la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare a motivi di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della avvenuta revoca della misura cautelare nei confronti dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

È pervenuta alla Corte comunicazione del difensore in data 10 gennaio 2025, in cui si dà atto che, con provvedimento 9 gennaio 2025, è stata disposta la revoca della misura cautelare di cui all'impugnazione e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione proposta.

Ne consegue, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso.

2. Con specifico riferimento alla inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile, come nel caso di specie, al ricorrente, costituisce principio affermato dalla Corte e condiviso dal Collegio che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro).» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puja, Rv. 282549-01): pertanto, non va disposta la condanna alle spese, né al pagamento di somma in favore della Cassa per le ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 febbraio 1967 difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza avverso decreto in data 22/10/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro, che, in sede di appello, ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia giudiziaria, applicatagli dal luglio 2023 in sostituzione della più rigorosa misura degli arresti domiciliari, in relazione all'incolpazione di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen., aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.2. Con rinuncia in data 10 gennaio 2025, tempestivamente trasmessa alla Corte, la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare a motivi di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della avvenuta revoca della misura cautelare nei confronti dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. È pervenuta alla Corte comunicazione del difensore in data 10 gennaio 2025, in cui si dà atto che, con provvedimento 9 gennaio 2025, è stata disposta la revoca della misura cautelare di cui all'impugnazione e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione proposta. Ne consegue, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso. 2. Con specifico riferimento alla inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile, come nel caso di specie, al ricorrente, costituisce principio affermato dalla Corte e condiviso dal Collegio che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro).» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puja, Rv. 282549-01): pertanto, non va disposta la condanna alle spese, né al pagamento di somma in favore della Cassa per le ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso i
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