CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 1981
Cassazione n. 36785/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 038Q6D0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1981 avverso l'ordinanza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità è a sua volta generico poiché non indica gli elementi sulla base dei quali poter affermare che l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado era assistito da adeguata specificità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.