CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 37683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0598G8G nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art 495 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità per l'omessa notifica all'imputato e al difensore del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato in quanto, nonostante il decreto di citazione per giudizio di appello — come dedotto dalla difesa — sia stato indirizzato a una casella di pec erronea rispetto a quella del difensore dell'imputato, quest'ultimo ha ritualmente depositato innanzi alla Corte di appello le conclusioni scritte (nulla eccependo al riguardo ed indicando in esse la data dell'udienza per cui aveva avuto luogo la citazione; ed ha, altresì, chiesto e ottenuto la liquidazione dei compensi per l'assistenza dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato); ragion per cui deve ritenersi che la notifica non sia stata omessa, ma che l'atto sia comunque giunto a conoscenza dei destinatari e che essa sia stata idonea a raggiungere lo scopo, dovendosi escludere che ricorra una nullità assoluta e ritenere, invece, che ricorra una nullità a regime intermedio non tempestivamente eccepita (cfr. Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810 - 01), non potendosi condividere quanto esposto in senso contrario nella memoria presentata nell'interesse dell'imputato; considerato che il secondo motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, poiché non sarebbe sufficiente la prova che egli abbia dichiarato false generalità (in ragione della sua scarsa comprensione dell'italiano), si risolve nella reiterazione delle doglianze prospettate con l'atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, per il tramite di un'argomentazione congrua e logica (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), non oggetto di una compiuta critica che non può essere ritualmente avanzata in questa sede assumendo il difetto della prova e perorando un diverso apprezzamento del compendio in atti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa defle -'ammende. Così deciso il 03/