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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 17383/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/6/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse con argomentazioni astratte al confronto della motivazione che in punto di responsabilità, a fronte di reato a prova evidente (art. 385 cod. pen.) e di argomentazioni congrue e logiche sulla misura della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] o ostanzo D E P 9---$ I [OSCURATO:PERSONA] CANC4LLERIA - 3 4A6 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/6/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse con argomentazioni astratte al confronto della motivazione che in punto di responsabilità, a fronte di reato a prova evidente (art. 385 cod. pen.) e di argomentazioni congrue e logiche sulla misura della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] o ostanzo D E P 9---$ I [OSCURATO:PERSONA] CANC4LLERIA - 3 4A6 2022 I
Sentenza Cassazione n. 17383/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris