CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28848-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat a [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso ; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 1500/2020 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail 1 0 / 9 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 26/11/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Catania, con sentenza depositata in data 4/5/2018, ha accolto la domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed ha, per l’effetto, revocato, a norma dell’art. 67, comma 1°, l.fall., l’atto con il quale, in data 12/7/2011, la società poi fallita aveva trasferito al convenuto la proprietà di un fabbricato in Gravina. Ric. 2020n.28848 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - l ’ atto impugnato era stato stipulato nell’anno anteriore al fallimento della venditrice, dichiarato sentenza del 6/12/2011; - il prezzo pattuito, pari ad €. 185.500,00, era inferiore di oltre il 30% rispetto al valore reale dell’immobile, determinato da una consulenzatecnica d ’ uffic io in €. 257.964,00; - l ’ acquirente non aveva dimostrato di non essere stato consapevole dello stato di insolvenza in cui versava la società venditrice al momento dell’atto. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appellodeducendo, tra l’altro, che il tribunale non aveva, tra l ’ altro, considerato i costi, pari ad €. 12.238,32, che l’acquirente aveva sostenuto per “adeguare l’altezza del vano principale dell’immobile al dettato normativo di cui al d.m. 5 luglio 1975”, e che, non avendo operato la corrispondente detrazione dal valore stimato dal consulente tecnico d’ufficio, aveva erroneamente accertato la sussistenza di una sproporzione superiore al 25% tra il prezzo d’acquisto e il valore reale del bene. 1.4. La cortedistrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l’appello ed ha, per l ’ effetto, rigettato la domanda di revoca proposta dal Fallimento. 1.5. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:- l ’ art. 1 del d.m. 5 /7/ 1975, secondo cui “ l ’ altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70…”, “non lascia margini a discrezionalità e deroghe”; - nessuna “tolleranza di cantiere” può, dunque, ridurre l’altezza minima fissata dal citato decreto; - il valore di mercato dell’immobile, pari ad €. 257.964,00, dev’essere, di conseguenza, ridotto per la somma di €. 12.238,32, pari “ai costi necessari per adeguare l’altezza del vano principale dell’immobile al dettato normativo”, ecorrisponde, quindi, ad €. Ric. 2020n.28848 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 245.725,68; - il prezzo di acquisto dell ’ immobile, pari ad €. 185.500,00, non è , dunque, inferiore, come invece è richiesto dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., di oltre un quartorispetto al valore reale di stima, come sopra determinato, dello stesso. 1.6. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 9/11/2020, ha chiesto, per quattromotivi, la cassazione della sentenza. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. 1.8. Le parti hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , il ricorrent e , lamentando l a violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella partein cui la corte d’appelloha rigettato la domanda d i revoca del l ’ atto con il quale, in data 12/7/2011, la società poi fallita aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un fabbricato in Gravina sul rilievoche il prezzo di acquisto, pari ad €. 185.500,00, non era inferiore, come invece è richiesto dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., di oltre un quarto rispetto al valore reale dell’immobile, pari ad€. 245.725,68, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle domand e che il Fallimento aveva formulato nell ’ atto di citazione ed, in ragione dell’assorbimento dellestesse, aveva riproposto nella c o mparsa di risposta in appello, e cioèla simulazione parziale della clausola relativa al prezzo contenuta nel contratto impugnato, pari, in realtà, non all’importo ivi esposto di €. 185.500,00 ma, anche in ragionedell’invocata inopponibilità della dichiarazione resa dalla venditrice poi fallita di ricezione in contantidi €. 21.900,00 , alla minor somma di €. 163.600,00, con una differenza, rispetto al valore reale di €. 245.725,68, di oltre un quarto. 2.2. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Ric. 2020n.28848 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 2.3. La corte d’appello, infatti, ha rigettato la domanda con la quale il [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto la revoca, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., dell’atto con il quale, in data 12/7/2011, la società poi fallita aveva trasferito al convenuto [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un fabbricato in Gravina, sul rilievo, in fatto, che il prezzo pattuito , pari ad €. 185.500,00, non era inferiore, come invece è richiesto dall ’ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., di oltre un quarto rispetto al valore reale dello stesso, determinato in €. 245.725,68. 2.4. La corte d ’ appello , tuttavia, così facendo, ha totalmente omesso di pronunciarsi (anche solo implicitamente), in violazione dell’art. 112 c.p.c., sull a domanda o , più precisamente, sull e eccezion i - qual i emerg ono dalla loro riproduzione in ricorso ( p. 5 e 8 ) nonché dall’atto introduttivo del giudizio del Fallimento e dalla sua comparsa di costituzione in appello ( allegati allo stesso ) - con cui lo stesso Fallimento aveva, in sostanza, dedotto (e, in sostanza, riproposto in appello) che: - la clausola relativa al prezzo di acquisto, nella parte in cui in cui le parti avevano dichiarato che la somma complessiva di €. 21.900,00 era stata versata in contanti, era, in realtà, simulata; -tale clausola, nella parte in cui la venditrice poi fallita aveva dichiarato di aver ricevuto in contanti tale somma, era, in ogni caso, inopponibile alla massa; - il prezzo realmente pattuito tra le parti era, di conseguenza, pari alla minor somma di €. 163.600,00, con una potenziale differenza, rispetto al valore reale (poi determinato in giudizio in €. 245.725,68), di oltre un quarto. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catania che, in differente Ric. 2020n.28848 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catania che, in differente composizione, si pronu